CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (C. 5657 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 90 giorni.
*1. 1. Orsini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 90 giorni.
*1. 2. Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al settantacinque per cento.
1. 3. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla metà con le seguenti: nella misura del sessanta per cento.
1. 4. Amici.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: alla metà con le seguenti: al sessanta per cento.
1. 5. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo inserire le seguenti: e lettera b), primo e quarto periodo.
1.100. Il Governo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere le seguenti: e lettera b).
1. 6. Zeller, Brugger.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: anche in caso di inserire le seguenti: partiti e movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché di.
1. 7. Moffa.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) L'esonero dalle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, dei decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 per i partiti e i movimenti politici che alla data del 18 dicembre 2012 sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti.
1. 39. Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni, Volpi.

  Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, Pag. 39comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche ai partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;.
*1. 8. Amici.

  Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche ai partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti;.
*1. 9. Libè, Tassone, Mantini, Giorgio Conte, Briguglio, Favia.

  Al comma 1, sostituire le lettera b) e c) con la seguente:
   b) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche per i partiti ed i movimenti politici, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere ovvero in componenti politiche all'interno del gruppo Misto, secondo i rispettivi regolamenti, nella presente legislatura al momento della convocazione dei comizi;.
1. 10. Pisicchio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) L'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 si applicano ai partiti e ai movimenti politici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono costituiti in gruppi parlamentari o abbiano completato le procedure formali per la costituzione almeno in una delle due Camere, secondo le norme previste dai rispettivi regolamenti.
1. 40. Abrignani.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) la riduzione opera nella misura del 80 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo.
1. 11. Maurizio Turco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) la riduzione opera nella misura del 75 per cento per i partiti e i movimenti politici che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere, secondo i rispettivi regolamenti, nonché in gruppo consiliare in almeno tre regioni o in un gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino Pag. 40un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo.
1. 12. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi».
1. 42. Bertolini, Stracquadanio.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*1. 13. Favia.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 1. 14. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
  c) per le elezioni politiche dell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi dell'articolo 18-bis del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno trentacinque componenti appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrate in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo, i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentati dei medesimi presentano, al Presidente della Camera dei deputati o al presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza entro due giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo un'istanza.
1. 37. Cannella, Beccalossi, Abrignani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga al primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno trenta componenti appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo, i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti del medesimi presentano, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Pag. 41Repubblica ci scioglimento delle Camere. La dichiarazione è effettuata i presidenti o i segretari nazionali del suddetti partiti o gruppi politici ovvero dai legali rappresentanti dei medesimi. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo una istanza.
1. 15. Abrignani, Beccalossi, Cannella.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 si applicano alle liste di partiti o movimenti politici rappresentati da almeno venti deputati e da almeno dieci senatori appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti dei medesimi presentano, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'esenzione di cui al precedente periodo può essere solo un'istanza per ogni gruppo parlamentare.
1. 41. Beccalossi, Cannella, Abrignani.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: Art. 18-bis, comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo.
1. 101. Il Governo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituita all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, con le seguenti: gruppi politici costituitisi all'inizio della legislatura in corso.
1. 16. Pastore, Bragantini, Vanalli, Meroni, Volpi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: componenti politiche all'interno dei gruppi parlamentari, costituite all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, con le seguenti: gruppi politici costituitisi entro i primi tre mesi dall'inizio della legislatura in corso.
1. 17. Meroni, Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: componenti fino alla fine della lettera con le seguenti: componenti o delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite dall'inizio della legislatura all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci.
1. 18. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: componenti aggiungere le seguenti: o delegazioni.
1. 19. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: politiche sino alla fine della lettera con le seguenti: o delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, all'interno del gruppo misto o degli altri gruppi parlamentari, costituita secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi fin dall'inizio della legislatura Pag. 42in corso al momento della convocazione dei comizi;.
1. 20. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: politiche sino alla fine della lettera, con le seguenti: o delegazioni politiche all'interno dei gruppi parlamentari costituite, secondo i regolamenti parlamentari o gli statuti dei gruppi, fin dall'inizio della legislatura in corso.
1. 21. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: dei gruppi parlamentari fino a: convocazione dei comizi con le seguenti: del gruppo Misto, costituite al sensi dell'articolo 15, comma 5 del Regolamento della Camera dei Deputati.
1. 23. Iannaccone.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: all'inizio della legislatura sino alla fine della lettera, con le seguenti: fino a 6 mesi prima dell'emanazione del presente decreto.
1. 37. Nucara, Ossorio.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'inizio della legislatura con le seguenti: prima della pubblicazione del presente decreto-legge.
1. 36. Nucara, Ossorio.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: al momento della convocazione dei comizi.
1. 24. Volpi, Pastore, Meroni, Bragantini, Vanalli.

  Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno quaranta membri del Parlamento. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o movimenti politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.
1. 25. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

  Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno venticinque membri del Parlamento iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che fanno riferimento al medesimo soggetto politico. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o movimenti politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.
1. 26. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché i partiti e i movimenti politici a cui aderiscano almeno 6 parlamentari, di cui almeno due presenti in una delle due Camere, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati alle precedenti elezioni politiche
1. 27. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti oppure costituiti in gruppo consiliare in almeno tre regioni fin dall'inizio della corrispondente legislatura;.
1. 28. Maurizio Turco.

Pag. 43

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché di partiti e movimenti politici costituiti in delegazione all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti.
1. 29. Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.
1. 44. Bertolini, Stracquadanio.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a partiti o gruppi politici presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dell'attestazione, al momento della presentazione delle liste, delle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero del legali rappresentanti dei medesimi.
1. 38. Bertolini, Stracquadanio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero di movimenti politici che, alla medesima data, abbiano un rappresentante eletto almeno in una delle Camere.
1. 30. Scilipoti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis). Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti o con almeno un componente per ciascuna Camera, ovvero presenti con almeno due componenti al Parlamento europeo alla data del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.
1. 31. Miserotti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno venticinque deputati ovvero dieci senatori iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel medesimo gruppo parlamentare. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi. La suddetta esenzione è da intendersi valida per una sola lista per ciascun gruppo parlamentare.
1. 32. Beccalossi, Cannella, Laffranco.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9 comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono abrogate.
1. 33. Orsini.

Pag. 44

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 34. Cera, Carlucci, Ciccanti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis
. All'articolo 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «La sospensione del predetto deposito nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali non si applica nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una sola di esse».
1. 35. Favia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

  1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono altresì competenti ad eseguire le prescritte autenticazioni i parlamentari nazionali ed europei nonché i consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità presidente della regione.
1. 01. Briguglio, Conte, Menia.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).

  1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono altresì competenti ad eseguire le prescritte autenticazioni i consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità al presidente della regione.
1. 02. Briguglio, Conte, Menia.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
  Art. 14. – 1. L'autenticità della sottoscrizione di liste e di candidature previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, è garantita con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoscritti dagli interessati in una delle seguenti forme:
   a) collettivamente, da parte di due o più persone, in presenza di uno dei seguenti Pag. 45soggetti, il quale provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    1) notaio;
    2) giudice di pace;
    3) cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti di appello o dei tribunali;
    4) segretario delle procure della Repubblica;
    5) presidente delle province;
    6) sindaco di comune;
    7) assessore comunale o provinciale;
    8) presidente dei consigli comunali o provinciali;
    9) presidente o vice presidente dei consigli circoscrizionali;
    10) segretario comunale o provinciale;
    11) i funzionari dei comuni e delle province;
    12) consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco;
    13) avvocato iscritto all'albo;
    14) cittadini iscritti all'albo dei presidenti di seggio o all'albo degli scrutatori, che ne facciano richiesta;
   b) individualmente, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione dell'atto all'ufficio elettorale competente può essere delegata con firma in margine all'atto stesso; l'attestazione dell'autenticità della firma apposta per la delega è garantita dalla medesima copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, acclusa alla sottoscrizione dell'atto.

  3. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
  4. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo sono effettuate su opposti moduli, successivamente vidimati dai comuni. I moduli riportano il contrassegno di lista, nonché:
   a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascuno dei sottoscrittori, indicando per ciascuno di essi il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto;
   b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore cui si riferisce l'atto, indicando il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
1. 03. Maurizio Turco.
(Inammissibile)

   Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali)
.

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: «segretari delle procure della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «i parlamentari nazionali ed europei»;
   al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri», sono aggiunte le seguenti: «regionali,» e dopo le parole: «al presidente della» sono aggiunte le seguenti: «Regione, della».
1. 04. Briguglio, Conte, Menia.
(Inammissibile)

Pag. 46

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013 sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo, i seguenti elettori:
   a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
   b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a dodici mesi, ovvero non siano tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
   c) i professori e ricercatori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data dei decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia, fanno pervenire all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare apposita di richiesta di iscrizione nei medesimi elenchi ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine ai loro stato di familiare convivente.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia. Negli stessi termini, i loro familiari conviventi inviano analoga dichiarazione ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine al loro stato di familiare convivente.
  4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
  5. Entro trenta giorni dalla data di votazione in Italia, le Amministrazioni di appartenenza comunicano ai competenti uffici consolari dei Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'interno ed ai comuni, i dati relativi ai soggetti di cui ai comma 1, lettere a) e b).
  6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono altresì Pag. 47esercitare il diritto di voto in Italia, ed in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, agli elettori inseriti negli elenchi di cui ai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
  8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
  9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un fondo consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
  10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza dei voto.
2. 1. Picchi, Bernini Bovicelli.

  Al comma 7, sostituire il sesto periodo con il seguente: Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.
2. 2. Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni per il rinnovo delle Camere nel 2013)
.

  1. Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici organizzati presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di gruppo costituito all'interno di un consiglio regionale od assemblea regionale, secondo le prescrizioni del rispettivo regolamento, espressione di una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale medesimo.Pag. 48
  2. La rappresentatività della lista, ai fini dell'applicazione del comma 1, è attestata dalla concorrenza dei seguenti elementi:
   a) all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni, la denominazione del contrassegno deve coincidere con quella presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;
   b) al momento della presentazione delle liste del partito o gruppo politico organizzato, la dichiarazione del suo segretario nazionale ovvero legale rappresentante.»
2. 01. Pionati, Stasi.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)
.

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
  3. Gli elettori di cui al comma 1 votano in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui al medesimo comma.»;
   b) all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato, e alla fotocopia, in cui siano visibili il numero identificativo e il nome, del proprio passaporto o della carta identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.».
3. 01. Narducci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati di controllo elettorali, ai quali compete il controllo delle operazioni previste nell'ambito della procedura elettorale.
  2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal capo dell'ufficio consolare, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio stesso, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il presidente del comitato è designato dal capo dell'ufficio consolare tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di Pag. 49competenza dell'ufficio consolare. Il presidente designa fra i membri del comitato un segretario.
  3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.
  4. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di spedizione dei plichi agli elettori ed il relativo ricevimento, di ricezione delle buste da parte della rappresentanza consolare, di controllo e di custodia, di invalidazione delle buste e di invio delle stesse all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459.
  5. I membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:
   a) assistere alle operazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459;
   b) verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato;
   c) mettere a verbale eventuali osservazioni.

  6. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Delle operazioni compiute viene dato conto in un verbale.
  7. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro 48 ore.
  8. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
3. 02. Narducci.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è inserito il seguente:
  Art. 48-bis. – 1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
  2. Gli osservatori internazionali di cui al primo comma non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.».

  2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, dopo la parola: «48», è inserita la seguente: «48-bis».
4. 1. Mecacci, Maurizio Turco.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante fino a: euro 1.050.000, con le seguenti: Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere.
5. 100. Il relatore Bressa.