CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo (C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DEI PROVENTI DI REATO DA PARTE DEI CONCORRENTI NEL MEDESIMO

ART. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di riciclaggio).

  1. Dopo l'articolo 518 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 518-bis. – (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
  La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  Nei confronti della persona che ha commesso ovvero che ha concorso nel reato presupposto si applica la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 100.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti e nell'individuazione di denaro, beni ed altre utilità proventi di attività delittuose.»
  2. Gli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale sono abrogati.