CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (C. 5559, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5559, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari»;
   considerato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565, approvata dalla 9a Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 5565, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini»;
   considerato che le disposizioni da esso recate incidono, da una parte, sulla materia «alimentazione», attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni e, dall'altra parte, sono riconducibili alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione riservano alla competenza esclusiva dello Stato;
   richiamata in particolare, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 368 del 2008, sulla denominazione del Tocai friulano, in cui viene rilevata la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati; si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, hanno ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (articoli 1 e 22 del decreto legislativo n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati (Nuovo testo C. 5239 Granata).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 5239 Granata, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, in occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA nonché della ricerca in materia di tradizione classica nonché della attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre all'istituzione del Muso nazionale del dramma antico con sede presso il Palazzo greco di Siracusa;
    la disciplina recata dal testo in esame riguarda quindi la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nonché l'organizzazione di attività culturali;
    con riferimento al riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478/2002 e n. 307/2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
    relativamente all'ambito dei «beni culturali», l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. ha annoverato la «tutela» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – inoltre, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ha previsto la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – mentre il terzo comma dell'articolo 117 ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;
    inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
    l'articolo 5 dispone che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Presidente della regione Sicilia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito il Museo nazionale del dramma antico, presso il Palazzo greco di Siracusa;
    ricordato, al riguardo, che tra le finalità dell'INDA individuate dal decreto legislativo n. 20 del 1998 rientra quella di «provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa» e che la Pag. 37relazione della Corte dei Conti per gli esercizi 2004-2006 riferisce che «il progetto di istituzione di un museo della Fondazione, da ubicare nello stabile del Palazzo Greco in Siracusa dove è situata la sede amministrativa, è stato perfezionato nel corso del 2004 dopo interventi di riattamento e di sistemazione dell'edificio di proprietà della INDA»; sono poi elencate le varie attività espositive del museo fino al dicembre 2006;
    rilevato altresì che, con riferimento all'attività svolta negli esercizi 2007 e 2008, la Corte dei Conti riferisce che «il ’Museo sul Dramma antico programma annualmente una mostra tematica costruita intorno a un nucleo scelto di volta in volta tra i materiali della Fondazione» e che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono, in particolare, «all'allestimento delle mostre e delle manifestazioni museali a Palazzo Greco». I medesimi contenuti sono presenti anche nella relazione della Corte dei Conti relativa agli esercizi 2009 e 2010;
    segnalata, quindi, l'esigenza di chiarire il rapporto tra le previsioni dell'articolo 5 del testo in esame, in cui si prevede l'istituzione del Museo nazionale del dramma antico presso il Palazzo greco di Siracusa, e quelle di cui al decreto legislativo n. 20 del 1998, che stabilisce espressamente che tra le finalità del- l'INDA rientra quella di «provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si segnala l'esigenza di chiarire il rapporto tra le previsioni dell'articolo 5 del testo in esame, in cui si prevede l'istituzione del Museo nazionale del dramma antico presso il Palazzo greco di Siracusa, e quelle di cui al decreto legislativo n. 20 del 1998, che stabilisce espressamente che tra le finalità del- l'INDA rientra quella di «provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa».