CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 novembre 2012
740.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06602 Capitanio Santolini: Sulla normativa in materia di revisione cinematografica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Santolini richiede al Ministero che qui rappresento notizie relative alla normativa in materia di revisione cinematografica.
  Preciso, innanzitutto, che ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 e successive modificazioni, la proiezione in pubblico e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette al nulla osta preventivo rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali su parere conforme, previo esame dei film, di una apposita Commissione di primo grado (e da una di secondo grado per i ricorsi).
  La Commissione per la revisione cinematografica si articola in otto sezioni che operano presso la Direzione generale per il Cinema.
  Ogni sezione di primo grado della Commissione è formata da nove esperti (un presidente e otto componenti) in vari settori, nominati dal Ministro con durata biennale; parte dei componenti esperti in determinate materie è peraltro designata dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore.
  Il Presidente è di solito un magistrato o un docente di diritto, gli altri otto componenti sono un docente di psicologia dell'età evolutiva od un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, due esponenti designati dalle categorie (produttori distributori) di settore maggiormente rappresentative, nonché, in caso di scene con utilizzo di animali, un esperto designato dalle associazioni maggiormente rappresentative per la protezione degli animali.
  La Commissione opera in assoluta e piena autonomia, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  Come indicato dall'articolo 6 della suindicata legge n. 161 del 1962, il parere espresso dalla Commissione sia in primo grado che nell'eventuale appello è vincolante per l'Amministrazione.
  Le Commissioni possono negare il nulla osta (laddove sussista offesa al buon costume), approvare la diffusione del film per tutti o imporre un divieto ai minori (laddove, pur senza riscontrare offesa al buon costume, le Commissioni ritengano che sussistano nell'opera cinematografica battute o gesti volgari, comportamenti amorali, scene erotiche o di violenza, fenomeni ipnotici o medianici, uso di stupefacenti, incitazioni all'odio ed alla vendetta, suggestioni al crimine ed al suicidio in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze di tutela della sua morale).
  Quando la Commissione si pronuncia per un divieto, la motivazione è obbligatoria.
  La casa distributrice dell'opera ha a disposizione 20 giorni per presentare «appello» in secondo grado rispetto alla valutazione espressa in primo grado.Pag. 9
  La Commissione di «appello» di secondo grado è composta da due sezioni unite diverse da quella che ha emesso il primo parere ed è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni.
  La Commissione può decidere di eliminare o confermare il divieto tout court, abbassarlo dai 18 ai 14 anni oppure revocarlo definitivamente una volta accertata l'eliminazione di scene o apposizione di modifiche di suo suggerimento.
  La valutazione di un'opera filmica anche in secondo grado è il risultato del giudizio ascrivibile a tre differenti sezioni (una nel primo grado, due riunite nell’«appello» diverse dalla sezione del primo grado con ciascuna sezione formata da otto esperti oltre al presidente).
  L'autore o il produttore del film può chiedere eventualmente (sia in primo che in secondo grado) di essere ascoltato dalla Commissione, per difendere le ragioni del film e per evitare il rifiuto del nulla osta o il divieto della visione del film ai minori. Il rilascio del nulla osta condizionato dal divieto ai minori di anni 14 o 18 si ripercuote anche sullo sfruttamento televisivo del film. Infatti i film ai quali viene negato il nulla osta e quelli vietati ai minori degli anni 18 non possono essere trasmessi in televisione, mentre i film vietati ai minori degli anni 14 possono essere trasmessi solo in determinate fasce orarie (la trasmissione di film che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori è ammessa solo fra le ore 23.00 e le ore 7.00).
  Ciò premesso, tale meccanismo appare assicurare, anche per l'ampio numero di esperti che si esprimono, un adeguato livello di accuratezza, oggettività ed equilibrio nella valutazione. È peraltro previsto anche il ricorso alla giustizia amministrativa.
  Per quanto riguarda, specificatamente, la composizione della Commissione d'appello che ha valutato il film «17 ragazze» preciso che in essa erano presenti, oltre ai quattro rappresentanti delle associazioni di genitori, due psicologi, tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tre esperti di cultura cinematografica, oltre ai due presidenti, entrambi scelti, come sopra evidenziato, tra docenti di diritto. Non appare pertanto, sussistano i presupposti per una prevalenza degli interessi commerciali su quelli educativo culturali nella valutazione del film in parola.
  In relazione a dati statistici si rappresenta che le otto sezioni di revisione cinematografica operanti presso la Direzione per il cinema e nominate con decreto ministeriale del 14 settembre 2012, hanno «revisionato» nel periodo 14 settembre 2011-14 settembre 2012, senza considerare i cortometraggi, le pubblicità ed i trailer destinati alle sale cinematografiche, 490 film di lungometraggio, con la previsione, per 50 di essi, dei nulla osta per la proiezione in pubblico con il limite di età per i minori di anni 14. Le sedute in secondo grado sono state 7.
  Infine in relazione all'esigenza, comunque ravvisabile, per ragioni di snellezza e aggiornamento rispetto ad una legge risalente agli anni ’60, di una nuova normativa sul sistema della revisione cinematografica, si rappresenta che, già nella precedente legislatura, come è noto all'Onorevole interrogante, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva proposto il disegno di legge, n. 3014 del 6 agosto 2007, con la previsione di un più moderno sistema di «autoqualificazione» da parte dei produttori e distributori delle opere cinematografiche. La proposta normativa prevedeva interventi di verifica, controllo e sanzioni, anche avvalendosi di audizioni informali delle diverse associazioni di categoria interessate.
  Essa prevedeva, inoltre, una nuova soglia di divieto anche per i minori di anni 10. Il disegno di legge introduceva un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, ai quali veniva richiesto di provvedere essi stessi alla classificazione del film prodotto, avendo riguardo esclusivamente agli interessi dei minori. Pag. 10
  Appare inoltre utile segnalare che, in attesa di tale revisione generale della normativa in materia di revisione cinematografica, il Ministero aveva proposto anche una parziale modifica della normativa vigente, con espressa previsione della possibilità di divieto per i minori di anni 10. (Disegno di legge di iniziativa governativa, atto Senato n. 2324. Comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 23 agosto 2010).
  Tale proposta è in attesa di riprendere il proprio iter di approvazione parlamentare per il quale è auspicabile il contributo propositivo di tutti gli onorevoli interessati.

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ALLEGATO 2

5-07120 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei preliminarmente riferire che, come noto all'onorevole interrogante, l'articolo 12, commi 24 e seguenti del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha posto in liquidazione la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, a far data dal 1o gennaio 2014 ed ha disposto, contestualmente, che con decreto interministeriale (Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) venga nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento.
  Premesso quanto sopra, riferisco in merito all'interrogazione con la quale l'Onorevole Turco richiede notizie relativamente ad uno dei progetti finanziati con fondi Arcus S.p.A. per il restauro del palazzo di Propaganda Fide.
  Preciso che il finanziamento di Arcus S.p.A. è stato diretto alla realizzazione di un progetto pluriennale rivolto prevalentemente al restauro sia interno, sia della facciata esterna del palazzo di Propaganda Fide, nonché alla creazione di una pinacoteca all'interno dello stesso edificio. L'immobile – proprietà extraterritoriale della Santa Sede – è sito in Roma nel rione Trevi con affaccio su Piazza di Spagna; presenta riconosciute caratteristiche di grande pregio monumentale ed artistico e proprio per la sua posizione territoriale, si presta alla pubblica fruizione di un altissimo numero di turisti.
  L'importo dei lavori complessivamente stanziato per il predetto progetto è pari ad euro 14,5 milioni circa, dei quali 9,5 milioni di euro sostenuti con autofinanziamento della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli ed i restanti 5 milioni posti a carico di Arcus S.p.A.
  I finanziamenti della Società Arcus derivano dall'inserimento di tale progetto tra quelli ammessi nell'ambito del decreto interministeriale MiBAC-MIT del 20 luglio 2005, di approvazione della complessiva programmazione degli interventi finanziati tramite ARCUS per il biennio 2005-2006.
  Il finanziamento ammonta a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per un totale di euro 5 milioni per il progetto in parola.
  Le modalità di erogazione del finanziamento da parte di Arcus sono state disciplinate in base a due distinti contratti sottoscritti rispettivamente nel 2005 e nel 2007 e, come di prassi, legate e conseguenti ad un'attività istruttoria preliminare ed a specifiche e plurime fasi di monitoraggio da parte della Società sulla varie fasi di realizzazione del progetto.
  L'intero progetto è concluso.
  Circa la richiesta se la Pinacoteca abbia aperto al pubblico, si evidenzia che l'apertura del Museo di Propaganda Fide (che comprende, oltre la Pinacoteca, anche la Biblioteca Lignea del Borromini e le Cappelle Sacre) e l'inaugurazione dell'accesso pubblico al Palazzo di Propaganda Fide a Piazza di Spagna sono avvenute il 9 dicembre 2010 con un'importante cerimonia pubblica segnalata dai media italiani ed esteri.Pag. 12
  Da gennaio 2011 il Palazzo è normalmente aperto al pubblico ed il Museo è visitabile in giorni ed orari determinati, facilmente reperibili sul relativo sito internet. Si precisa che tempi e modi di apertura del Museo hanno scrupolosamente seguito quanto previsto nel programma dei lavori che fissava al 31 ottobre 2010 il termine dei lavori di restauro e allestimento e l'apertura al pubblico nei giorni immediatamente successivi.
  Destinatari del sostegno finanziario di Arcus S.p.A. possono essere soggetti sia pubblici che privati che conducono, insieme ad Arcus, il relativo progetto.
  Inoltre, la Società, in coordinamento con i propri Organi di controllo (il collegio sindacale e la Corte dei conti) e con questa Amministrazione, che costituisce l'azionista di riferimento, ha sempre operato nell'assenza di limitazioni circa la territorialità dei beni sui quali si interviene, nell'ottica di attivare processi di valorizzazione a beneficio della pubblica fruizione.
  Con riguardo alla richiesta di informazioni relativa al Dott. Balducci e al Dott. De Lise, posso solo sottolineare come al tempo della sottoscrizione dei relativi contratti non fossero ovviamente note le problematiche giudiziarie emerse solo di recente.
  Per quanto riguarda la richiesta relativa alla società che ha realizzato i lavori, la Società ARCUS ha fornito il nominativo della ditta Italiana Costruzioni S.p.A. quale ditta incaricata dalla Congregazione. In relazione alla richiesta di conoscere come sia stata selezionata la ditta incaricata dei lavori si rappresenta che tale selezione compete al soggetto pubblico o privato assegnatario del finanziamento e non al Ministero né alla Società ARCUS. Trattandosi, dunque, di lavori posti in essere da un soggetto non sottoposto al Codice dei contratti pubblici, finanziato con fondi pubblici in misura largamente inferiore al 50 per cento dell'importo dei lavori stessi, non operano le norme sulle gare e sull'evidenza pubblica stabilite dal predetto codice.
  Per quanto invece richiesto circa la rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quanto contenuto nel progetto approvato dalla ARCUS riferisco che tale rispondenza è stata controllata dalla stessa Società ARCUS S.p.a. durante la fase di monitoraggio del progetto.
  Aggiungo, infine, che, recenti notizie di stampa hanno riportato che, con decisione n. 1037/2012, la Corte dei Conti ha proceduto al proscioglimento degli amministratori della Società ritenendo non sussistere, nel comportamento degli stessi, profili gravemente colposi e comunque un nesso di causalità tra l'attività degli stessi amministratori ed il delinearsi delle disfunzioni ed irregolarità, relative al finanziamento del restauro del Palazzo di Propaganda Fide, dalle quali aveva preso le mosse l'indagine della Procura.

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ALLEGATO 3

5-07127 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei preliminarmente riferire che, come noto all'onorevole interrogante, l'articolo 12, commi 24 e seguenti del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha posto in liquidazione la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, a far data dal 1o gennaio 2014 ed ha disposto, contestualmente, che con decreto interministeriale (Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) venga nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento.
  Premesso quanto sopra, riferisco in merito all'interrogazione con la quale l'Onorevole Turco richiede notizie relativamente ad uno dei progetti finanziati con fondi Arcus S.p.A. per il restauro della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura.
  In ordine al progetto dei lavori di manutenzione della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura, di cui al decreto interministeriale 1o dicembre 2009, di approvazione della complessiva programmazione 2010-2012 degli interventi finanziati tramite ARCUS, si rende noto che il finanziamento è stato di recente approvato dal Consiglio di Amministrazione di Arcus S.p.A., ma non ancora contrattualizzato; pertanto non è stato ancor erogato alcun finanziamento.
  Per quanto riguarda le procedure per la selezione delle società che eseguono i lavori, si sottolinea che tale selezione compete al soggetto pubblico o privato assegnatario del finanziamento e non al Ministero né alla Società ARCUS.
  Il monitoraggio della ARCUS riguarda la puntuale utilizzazione dei finanziamenti erogati rispetto al progetto approvato.
  In ordine all'ultimo punto ove l'onorevole interrogante chiede se sia stata presa in considerazione la «effettiva necessità» della erogazione del contributo allo Stato Città del Vaticano, si sottolinea che il non particolarmente consistente finanziamento, allora deliberato dai Ministri pro tempore nell'ambito della programmazione della Società ARCUS, per la manutenzione e valorizzazione della Basilica in parola, è rivolto ad un bene culturale inserito nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, che appartiene alla storia del popolo romano, che, indipendentemente dalla sua extraterritorialità, insiste sul territorio nazionale ed è destinato alla fruizione pubblica di cittadini e forestieri, con un conseguente generale e riconosciuto beneficio per la collettività.

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ALLEGATO 4

5-07128 Maurizio Turco: Sul bilancio della società ARCUS – Basilica di Pompei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei preliminarmente riferire che, come noto all'onorevole interrogante, l'articolo 12, commi 24 e seguenti del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, ha posto in liquidazione la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, a far data dal 1o gennaio 2014 ed ha disposto, contestualmente, che con decreto interministeriale (Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) venga nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento.
  Premesso quanto sopra, riferisco in merito all'interrogazione con la quale l'Onorevole Turco richiede notizie relativamente ad uno dei progetti finanziati con fondi Arcus S.p.A. per il restauro della Basilica di Pompei.
  Il decreto interministeriale del 16/3/2007 di approvazione della complessiva programmazione degli interventi finanziati tramite ARCUS, contiene un titolo di sintesi riferito ai singoli progetti, che nella maggioranza dei casi viene indicato come un «generico progetto di restauro».
  Tuttavia, presso la Società ARCUS, che effettua una valutazione preistruttoria ed istruttoria (in due momenti distinti e successivi), vengono inviati progetti estremamente dettagliati, così come richiesto dalla stessa ARCUS in fase di bando di gara annuale.
  In merito allo stato dell'arte dei lavori sulla Basilica di Pompei, si rappresenta che i lavori del primo lotto funzionale, riferito al decreto 2007, sono ultimati, mentre il finanziamento del secondo lotto di lavori, di cui al decreto del 2008, è stato approvato nel Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2009 e contrattualizzato in data 7 gennaio 2010.
  I lavori sono attualmente in corso.
  Circa il finanziamento per il triennio 2010-2012, è pervenuta da parte del beneficiario (Direzione regionale Campania) rinuncia al finanziamento.
  Per quanto riguarda le procedure per la selezione delle società che eseguono i lavori, si sottolinea che tale selezione compete al soggetto pubblico o privato assegnatario del finanziamento e non al Ministero né alla Società ARCUS.
  Il monitoraggio della ARCUS riguarda la puntuale utilizzazione dei finanziamenti erogati rispetto al progetto approvato.
  In ordine all'ultimo punto ove l'onorevole interrogante chiede se sia stata presa in considerazione la «effettiva necessità» della erogazione del contributo allo Stato Città del Vaticano, si sottolinea che un finanziamento per la manutenzione o valorizzazione ha valore se è rivolto ad un bene culturale che insiste sul territorio nazionale ed è destinato alla fruizione pubblica e se esso comporta un generale beneficio per la collettività.
  Caratteristiche queste tutte rinvenibili nel caso in parola: il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei infatti, anche se costituisce una prelatura territoriale della Santa Sede, è un compendio architettonico ed artistico di grande rilievo ed è antico luogo di devozione popolare, frequentato da centinaia di migliaia di pellegrini.

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ALLEGATO 5

5-07188 Zazzera: Sulla comparazione delle qualifiche per accedere a posizioni accademiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede di chiarire la portata applicativa dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e quali iniziative il Ministero intenda assumere per l'equiparazione delle abilitazioni conseguite all'estero con l'abilitazione scientifica nazionale.
  A tal proposito si osserva che la citata norma fa riferimento a una situazione distinta rispetto a quella prospettata dall'interrogante, in quanto prevede la possibilità di partecipare alla chiamata di professori di prima e di seconda fascia per gli «studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN».
  La disposizione prevede dunque espressamente la chiamata di «studiosi stabilmente impegnati all'estero», vale a dire soggetti titolari di una posizione analoga a quella conseguibile in Italia che concretamente esercitano attività di studio e ricerca. La citata disposizione è stata attuata con il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236, che individua le corrispondenze tra le qualifiche accademiche italiane e quelle ricoperte dai professori in servizio in Università straniere prevedendo così un'equivalenza non tra qualifiche ma tra posizioni accademiche effettivamente ricoperte.
  Ciò posto, quanto all'equiparazione dei titoli abilitanti conseguiti all'estero con l'abilitazione scientifica nazionale, il Ministero incontra in tale settore un vuoto normativo difficilmente colmabile in via interpretativa.
  Sul punto è stato richiesto un parere al Consiglio di Stato che si è espresso nell'adunanza della Commissione speciale del 10 luglio 2012, con il parere n. 5107.
  L'Alto Consesso, nel ribadire che l'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 fa riferimento alla possibilità di partecipare alla procedura di chiamata soltanto per gli studiosi «che hanno all'estero un rapporto di impiego o di servizio, di natura stabile» ha ritenuto che sussista un potere-dovere del MIUR di valutare le istanze di equipollenza dei titoli comunitari ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
  Quanto alle modalità con cui dovrà essere realizzato tale riconoscimento, è stata sottolineata l'opportunità di tenere in considerazione la circostanza che l'abilitazione scientifica nazionale ha durata limitata nel tempo (quattro anni) e tale regola deve dunque valere anche per le abilitazioni conseguite all'estero con decorrenza del suddetto termine dalla data di conseguimento del titolo e non da quella in cui avviene il riconoscimento.
  Alla luce di quanto detto è dunque auspicabile un intervento normativo specifico che preveda una procedura di riconoscimento idonea a verificare l'omogeneità dei percorsi scientifici che danno titolo all'insegnamento universitario in ambito comunitario con l'abilitazione scientifica conseguibile in Italia.

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ALLEGATO 6

5-07735 Siragusa: Sulla riduzione dei posti disponibili del personale Ata nell'ambito territoriale di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti circa la riduzione dei posti di personale ATA nella provincia di Palermo e le iniziative che si intendano assumere al riguardo.
  Si chiarisce anzitutto che il Ministero non ha autorizzato le 120 immissioni in ruolo nella suddetta provincia: non essendosi infatti concluse le procedure prescritte dalla normativa in materia di assunzioni, non è stata inviata agli Uffici scolastici regionali alcuna comunicazione in tal senso.
  Ciò posto, il competete ufficio territoriale ha effettuato le operazioni sull'organico di fatto disponendo le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il corrente anno scolastico in favore dei collaboratori scolastici e le nomine per il conferimento delle supplenze per il medesimo profilo sui posti residuati e sugli altri assegnati in deroga.
  Sono state così disposte 59 nomine con contratti di supplenza per il profilo di collaboratore scolastico con durata fino al 31 agosto, e 80 fino al 30 giugno.
  Per i posti relativi ai profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico, in conformità con le indicazioni diramate dal Ministero agli uffici regionali con nota in data 30 agosto 2012, sono state autorizzate le istituzioni scolastiche a designare dei supplenti fino alla nomina dell'avente diritto.
  Riguardo alle dichiarazioni del dirigente dell'ambito territoriale contenute dall'articolo di stampa citato dall'interrogante, l'interessato ha riferito che le sue parole sono state riportate in termini non conformi alle intenzioni espresse.
  L'Ufficio in questione ha infatti prontamente rettificato l'errore, consistente nel non aver considerato nel numero complessivo di posti disponibili i trasferimenti interprovinciali in ingresso, che si era verificato al termine delle operazioni della mobilità dei collaboratori scolastici; errore che è stato attribuito al ritardo con cui sono iniziate le attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico in ragione della carenza di personale in servizio presso il suddetto ufficio.
  Per quanto riguarda i posti in deroga l'Ufficio scolastico regionale ha attribuito all'ambito territoriale di Palermo 64 posti a cui si sono aggiunti ulteriori 16 posti resi disponibili successivamente per assegnazioni provvisorie, distacchi sindacali o altre circostanze.

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ALLEGATO 7

5-08046 Bachelet: Sulle classi di concorso esaurite o in via di esaurimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede che il Ministero disponga la riapertura del bando di concorso per personale docente di cui al decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale n. 460 del 1998 che prevedeva una tale ipotesi relativamente a quelle classi di concorso per cui siano state prodotte un numero circoscritto di domande di partecipazione.
  Al riguardo si chiarisce anzitutto che il suddetto decreto interministeriale è una norma transitoria emanata in considerazione della circostanza che al momento dell'indizione dei precedenti concorsi per titoli ed esami, banditi nel 1999, non vi era un adeguato numero di docenti abilitati, in quanto le scuole di specializzazione istituite dalla legge n. 341 del 1990 a quella data non erano state ancora attivate.
  Inoltre, il criterio indicato dal citato articolo 4 non è comunque applicabile all'attuale bando di concorso in quanto il numero dei partecipanti, sia abilitati che non abilitati, supera di gran lunga il numero dei posti messi a concorso.
  Per le su esposte considerazioni si ritiene che non ricorrano i presupposti per la riapertura del bando di concorso.
  Si sottolinea inoltre che l'amministrazione, nel definire la ripartizione e quantificazione dei posti messi a concorso, ha tenuto conto principalmente delle previsioni sul turn-over del personale docente per il prossimo biennio, e non della situazione attuale delle graduatorie a esaurimento, che si presenta di per sé molto diversificata ed è suscettibile di cambiamenti, anche significativi, ad ogni tornata di aggiornamento stante la possibilità attribuita agli interessati di richiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia.
  È da osservare, comunque, che il concorso si svolge a livello regionale e anche l'attribuzione dei posti è riferita all'ambito regionale. Le graduatorie a esaurimento sono invece formulate per provincia. Dai dati in possesso, risulta che in nessuna regione le graduatorie siano completamente esaurite in tutte le province della medesima regione.

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