CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2012
720.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Bellanova – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla necessità di adottare idonee iniziative per garantire ai lavoratori del settore giornalistico adeguate tutele lavorative ed un equo compenso al fine di realizzare una piena libertà di informazione.
  Con specifico riferimento ai profili lavoristici, voglio ricordare che la recente legge di riforma del mercato del lavoro offre una soluzione di carattere generale alle problematiche connesse alla crescente precarizzazione del lavoro, in primis giovanile.
  Con tale legge di riforma il Governo ha inteso limitare il ricorso a forme contrattuali che hanno determinato, nel corso degli anni, la c.d. «flessibilità cattiva».
  Ci si riferisce, in particolare, ad alcune tipologie contrattuali che sono state utilizzate talvolta in funzione dissimulatoria di veri e propri rapporti di lavoro subordinato (es. lavoro a progetto, partite IVA).
  Tuttavia, i principi enunciati dalla recente legge di riforma devono essere calati nelle realtà dei singoli ordinamenti professionali, in particolare nelle ipotesi in cui – come nel caso del lavoro giornalistico – si tratti di attività svolte da soggetti iscritti ad albi professionali. In tali ipotesi, infatti, l'ordinaria tutela da riconoscere alla parte debole del rapporto deve essere coniugata con il carattere comunque libero-professionale della prestazione resa.
  Faccio presente inoltre che è in corso di discussione in 11a Commissione Senato il provvedimento n. AS 3233 – recante «Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico» –. Tale provvedimento, com’è noto, approvato in sede legislativa dalla Commissione VII della Camera nella seduta del 28 marzo 2012, si prefigge lo scopo di promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con particolare riferimento agli iscritti all'albo dei giornalisti professionisti e pubblicisti che non operano con contratto di lavoro subordinato.
  In particolare, il disegno di legge affida ad un organismo pubblico, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, la definizione dei requisiti minimi di equità retributiva nel lavoro giornalistico.
  A tal proposito devo osservare che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur condividendo le finalità di carattere equitativo proposte da tale DDL, ha tuttavia avanzato alcune perplessità che riguardano proprio il caso in cui ci si trovi di fronte a rapporti di lavoro genuinamente autonomo. In tali ipotesi appare difficile demandare ad una Commissione il compito di valutare la adeguatezza del compenso corrisposto al giornalista libero professionista rispetto alla retribuzione del giornalista lavoratore subordinato, come tra l'altro evidenziato da alcuni componenti della stessa Commissione 11a al Senato.
  Si evidenzia, oltretutto, che l'articolo 9 del recente decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, eliminando il rispetto dei minimi Pag. 211tariffari e lasciando alla libera determinazione delle parti la definizione del compenso per le prestazioni professionali rese.
  Tuttavia, a conferma della grande attenzione posta dal Governo sulla questione in esame, faccio presente che lo scorso 20 settembre, si è svolto presso la 11a Commissione del Senato un incontro fra rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria, il Presidente della Commissione Giuliano, il Senatore Castro e il Senatore Passoni.
  Durante l'incontro le amministrazioni coinvolte hanno evidenziato alcuni profili di criticità fra la proposta di legge in esame e la legge n. 92/2012 da un lato e la riforma dei contributi pubblici all'editoria dall'altro, ribadendo, per quanto riguarda il Ministero che rappresento, la posizione già espressa dal Ministro Fornero nella seduta del 24 luglio scorso.
  In tale occasione, infatti, il Ministro ha avuto modo di precisare che non appare agevole estrapolare una disciplina diversa riferita a questo settore specifico, in presenza di una normativa a carattere generale di recentissima approvazione che prende le mosse da presupposti sistematici in parte diversi.
  Inoltre, si fa presente che il presidente Giuliano, anche nella veste di relatore del provvedimento, ha elaborato, in sede di comitato ristretto, una proposta di modifica del DDL 3233, che sarà sottoposta all'esame della 11a Commissione del Senato proprio nella giornata di domani.
  In conclusione, nonostante l'impegno del Governo a seguire con costante attenzione l'evolversi del dibattito sulla problematiche che investono un settore professionale di rilevante importanza com’è quello giornalistico, non posso fare a meno di ricordare che è necessario armonizzare la disciplina di questo settore con il quadro ordinamentale complessivo.

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ALLEGATO 2

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almaviva Contact.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Aracri – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale della società Almaviva Contact spa – facente parte del gruppo Almaviva ed operante nell'offerta dei servizi di Customer Relationship Management – con specifico riferimento all'unità produttiva di Roma, sita in via Lamaro n. 25.
  Al riguardo, faccio presente che, lo scorso 4 ottobre, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, si è tenuto un incontro con una delegazione di lavoratori di Almaviva Contact spa aderenti ad una organizzazione sindacale.
  Nel corso di tale incontro, i lavoratori hanno riferito che – lo scorso 28 agosto – la società ha dato avvio – presso la Regione Lazio – ad una procedura di consultazione sindacale finalizzata al ricorso, per dodici mesi, allo strumento della CIGS per cessazione di attività nei confronti di un numero massimo di 632 lavoratori, operanti presso il sito produttivo di via Lamaro.
  La predetta procedura si è conclusa, lo scorso 26 settembre, con un mancato accordo tra le Parti.
  Parallelamente – con decreto direttoriale del 20 settembre 2012 – la Direzione generale per le politiche attive e passive del Ministero che rappresento ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della sede di via Lamaro – per il periodo dal 5 marzo 2012 al 4 marzo 2013 – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984 (successivamente convertito nella legge n. 863/1984).
  Il predetto trattamento discende da un contratto di solidarietà di tipo «difensivo» – stipulato lo scorso 15 febbraio – che ha stabilito, per 12 mesi, a decorrere dal 5 marzo 2012, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di 2.174 lavoratori dipendenti presso le sedi di via Lamaro e di Casal Boccone, su un organico complessivo di n. 8.575 lavoratori.
  In siffatto contesto, nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto l'attivazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

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ALLEGATO 3

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.
5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Per esse fornirò, pertanto, una trattazione congiunta.
  Ricordo che dal 2002 i rapporti tra Italia e Svizzera in materia previdenziale sono stati regolati dall'Accordo UE-Svizzera (ALCP – Accordo sulla libera circolazione delle persone) sulla libera circolazione che prevede l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
  Proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, il Governo italiano ottenne di mantenere in vigore, per un periodo di sette anni, il precedente accordo bilaterale che prevedeva la retrocessione dei contributi di disoccupazione versati in Svizzera e l'erogazione di prestazioni di disoccupazione «ad hoc» da parte dell'INPS.
  Nel 2009, nonostante le richieste avanzate da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il governo francese, la Svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali.
  Pertanto, nei rapporti tra Italia e Svizzera, Paese membro dello Spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e la disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004 (che, a decorrere dal 1o aprile 2012, si applicano anche alla Svizzera ai sensi della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell'Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro). Al paragrafo 5 di detto articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza.
  In tale ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi, la persona disoccupata beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
  Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Pag. 214Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.
  Quanto al rimborso tra istituzioni previdenziali, esso è finalizzato ad una più equa ripartizione degli oneri tra lo Stato di residenza che, pur non avendo incassato contributi, è tenuto ad erogare le prestazioni, e lo Stato di ultima occupazione che, pur avendo incassato i contributi, non eroga le relative prestazioni. In assenza di accordi in deroga, previsti dall'articolo 65 del medesimo Regolamento, l'istituzione dello Stato di residenza chiede il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta.
  Con riguardo al «blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro», richiamata dall'On. Molteni, faccio presente che l'INPS non ha sospeso il pagamento dell'indennità di disoccupazione, ma ha piuttosto provveduto a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria, in attesa dell'emanazione della circolare INPS in materia. Ciò al fine di evitare il rischio di creare possibili indebiti che poi i lavoratori disoccupati avrebbero potuto avere difficoltà a restituire, in quanto l'indennità di disoccupazione ordinaria italiana prevede durata e massimali mensili differenti da quella «frontaliera».
  Nell'interrogazione dell'On. Braga, inoltre, si fa esplicito riferimento al disegno di legge parlamentare approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (DDL 3180), che si propone di migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
  Le disposizioni del provvedimento, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 nel senso di far in modo che la gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS possa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, garantisce il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o di infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri; eleva il periodo di indennizzo, previsto per i lavoratori frontalieri italiani, «divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro» non a loro imputabile e, dagli attuali dodici mesi, tale periodo viene portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli di cinquantasei anni di età e oltre; prevede altresì, per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, procedura di cui si dovrà far carico il centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore.
  Fin dall'esame presso questa Commissione parlamentare, la principale criticità del disegno di legge ha riguardato i profili finanziari. La relazione tecnica predisposta dall'Inps prevede, per l'anno 2012, un onere di spesa complessivo pari a circa 6 milioni di euro. Tale relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sia con riferimento alla quantificazione degli oneri che alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo occorre precisare che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel ribadire che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a) e b) del suddetto disegno di legge «introducono nuove ragioni di spesa», sostiene che la disposizione di cui al successivo comma 2, che prevedono le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS ai sensi della legge n. 147 del 1997, «non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri gestionali Pag. 215INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni».
  Da ultimo preciso che dal 1o gennaio 2013 anche ai lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera si applicherà il nuovo sussidio di disoccupazione (ASpI, Assicurazione sociale per l'impiego) istituito con la legge di riforma del mercato del lavoro.
  Si tratta di un'assicurazione riconosciuta ai lavoratori (anche apprendisti o soci di cooperative di lavoro) che hanno perso involontariamente la propria occupazione e possono far valer almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione. L'importo della prestazione è calcolato in rapporto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore negli ultimi due anni e, per quanto riguarda la situazione specifica dei frontalieri svizzeri, ai sensi dell'articolo 62.3 del Regolamento (CE) 883/2004, la retribuzione di riferimento è quella percepita in Svizzera.