CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2012
717.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il progetto di legge n. 4994;
   considerato che il provvedimento reca disposizioni finalizzate a conferire la promozione a titolo onorifico a determinate categorie di militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947;
   preso atto che esso pone una questione di assoluta rilevanza, con il dichiarato obiettivo di assicurare un riconoscimento morale per quei cittadini italiani duramente colpiti dalle dolorose vicende, non solo legate alla seconda guerra mondiale, ma anche al turbolento periodo post-bellico che ha interessato il confine orientale dell'Italia;
   rilevato, peraltro, che l'articolato fornisce – attraverso una serie di richiami legislativi e di specifiche esclusioni (articoli 1 e 2) – una determinazione della platea dei soggetti interessati che potrebbe essere suscettibile di attente verifiche, ferma restando anche l'opportunità di chiarire in modo più definito la decorrenza dell'eventuale promozione a titolo onorifico;
   osservato, altresì, che l'articolo 3, comma 2, dispone che la promozione prevista non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico o retributivo;
   giudicato, quindi, importante valorizzare il concetto di onorificenza contenuto nel provvedimento, evitando qualsiasi forma di automatismo nel riconoscimento di tale promozione ed eventualmente ipotizzando di subordinare detto riconoscimento alla ricorrenza di determinate ipotesi che rafforzino una memoria storica condivisa, riferita ai valori fondanti della Carta costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, comma 2, anche al fine di assicurare il carattere meramente simbolico del conferimento della promozione onorifica e di collegare tale promozione a precisi valori storico-costituzionali, sia rafforzato il principio del divieto di produrre alcun tipo di vantaggio nel trattamento previdenziale o in quello retributivo ed economico dei soggetti beneficiari, ivi incluse possibili ricostruzioni – a qualsiasi titolo – di carriera o di posizioni e qualifiche di inquadramento, rilevandosi peraltro l'esigenza di specificare che gli interessati attestino (con le forme che saranno ritenute più opportune, eventualmente anche mediante autocertificazione) di non avere combattuto per le forze nazifasciste e di non avere commesso nel territorio italiano atti di guerra contro le popolazioni residenti.