CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2012
711.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06869 Schirru: Maggiorazione contributiva per i lavoratori con invalidità in aspettativa sindacale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'onorevole Schirru rappresenta al Governo che le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 concernenti i benefici di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, pregiudicano la posizione previdenziale di quei lavoratori sordomuti o gravemente disabili che svolgano attività sindacale in posizione di distacco, tenuto conto che nei loro confronti la contribuzione figurativa accreditata per legge per periodi di aspettativa sindacale non viene valutata ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva disposto dalla norma legge n. 388 del 2000.
  Ricordo, al riguardo, che la disposizione richiamata riconosce – a richiesta –, a decorrere dal 1o gennaio 2002, un beneficio, utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione, di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative a favore dei lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.
  Con circolare n. 29 del 2002, l'Istituto ha precisato che la maggiorazione di 2 mesi di cui all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, è attribuita per i periodi nei quali il lavoratore possa far valere contribuzione relativa ad attività lavorativa effettivamente svolta presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
  Secondo l'Istituto, quindi, la circostanza per cui nel periodo di distacco sindacale al lavoratore siano accreditati contributi di carattere figurativo varrebbe ad escludere la possibilità di considerare il periodo in questione come di «servizio effettivamente svolto».
  Tanto premesso, nel dare atto dell'indubbia rilevanza della questione segnalata, posso anticipare che gli Uffici del Ministero da me rappresentato approfondiranno in modo adeguato l'effettiva correttezza sotto il profilo tecnico-giuridico della tesi posta a fondamento della circolare (e in particolare, della tesi secondo cui il periodo di distacco sindacale – nel corso del quale viene accreditata una contribuzione di tipo figurativo – non potrebbe essere assimilata sotto ogni aspetto a un periodo di servizio effettivamente svolto).

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ALLEGATO 2

5-06913 Schirru: Diritto alla pensione di vecchiaia per lavoratori con elevata percentuale di disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Schirru – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla presunta situazione di incertezza in cui sarebbero stati posti i lavoratori con disabilità in misura non inferiore all'80 per cento, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
  La predetta disposizione, all'articolo 24, ha stabilito i nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e contributivo.
  L'interrogante, in particolare, sollecita l'emanazione di un atto di indirizzo volto a rassicurare tale platea di soggetti in ordine all'attuale vigenza della disciplina in materia di conversione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, prevista dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992.
  Al riguardo, vorrei ricordare – con circolare n. 35 del 2012 – l'INPS ha fornito le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di riforma del sistema pensionistico.
  La circolare, tra gli altri aspetti, afferma in maniera esplicita che «nulla è modificato in materia di età anagrafica e disciplina delle decorrenze vigenti al 5 dicembre 2011 per l'accesso alla pensione di vecchia per i soggetti non vedenti e quelli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento».
  Pertanto, il titolare di assegno ordinario di invalidità, qualora invalido in misura non inferiore all'80 per cento, può presentare – ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992 – domanda di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchia in base all'età anagrafica di 55 anni (se donna) o di 60 (se uomo).

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ALLEGATO 3

5-07983 Muro: Situazione di taluni lavoratori socialmente utili in servizio presso il comune di Procida.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Muro – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla mancata corresponsione, dall'anno 2011, dell'assegno socialmente utile (ASU) ad alcuni lavoratori utilizzati dal comune di Procida.
  Com’è noto, la questione richiamata, concerne l'ipotesi di incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 468 del 1997 che regola la cumulabilità o incompatibilità tra il diritto a percepire l'assegno socialmente utile – a carico del Fondo sociale occupazione e formazione – e la possibilità per il lavoratore socialmente utile di svolgere alcuni rapporti di lavoro.
  Nel caso specifico, i lavoratori di cui si tratta sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e, contestualmente, sono stati sospesi dall'Ente utilizzatore dall'esercizio delle attività socialmente utili.
  In tali casi, la citata disposizione di legge prevede che non venga erogato l'assegno fino a quando il predetto rapporto di lavoro non cessi; se dopo la cessazione, il lavoratore prosegue nell'attività socialmente utile, ha diritto al relativo sussidio a prescindere dai redditi che gli sono derivati dal precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
  Conclusivamente, posso garantire che, non sussistendo allo stato ragioni impeditive all'erogazione, la Sede INPS territorialmente competente sta provvedendo a ripristinare l'erogazione del sussidio e a pagare ogni competenza spettante a favore dei lavoratori interessati.

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ALLEGATO 4

5-07984 Rondini: Entità dei risarcimenti dell'INAIL per infortuni sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Rondini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla normativa concernente la prestazioni erogabili dall'INAIL in caso di infortunio mortale sul lavoro.
  Com’è noto le prestazioni erogabili ai lavoratori assicurati e, in caso di loro morte, ai superstiti sono esclusivamente quelle previste dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e disposizioni speciali), che ne stabilisce in maniera tassativa condizioni e misure.
  In particolare, in caso di infortunio mortale, l'INAIL si attiva per:
   la costituzione della rendita ai superstiti (articolo 85 Testo Unico n. 1124 del 1965);
   l'erogazione dell'assegno funerario (articolo 85 Testo Unico n. 1124 del 1965);
   l'erogazione del beneficio una tantum a carico del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e relativi decreti ministeriali di attuazione).

  La normativa vigente individua tassativamente i superstiti che hanno diritto alla relativa rendita e fissa le condizioni che devono sussistere al momento del decesso dell'infortunato.
  In sintesi, hanno diritto alla rendita, nella misura fissata dalla legge:
   il coniuge sino alla morte o a nuovo matrimonio;
   ciascun figlio fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età; per ragioni di studio, l'età viene elevata fino ai 21 anni se i figli sono studenti di scuola media o superiore e non oltre i 26 anni se studenti universitari;
   per i figli totalmente inabili al lavoro la rendita spetta a prescindere dall'età, finché dura l'inabilità.

  Solo in mancanza di coniuge e figli, la rendita spetta a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti solo se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte. Ai sensi dell'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la vivenza a carico ricorre soltanto quando gli ascendenti non abbiano mezzi di sussistenza autonomi sufficienti (stato di bisogno) ed il lavoratore deceduto abbia concorso in modo effettivo al mantenimento degli stessi. In altri termini, il lavoratore deceduto deve aver contribuito con regolare continuità ad assicurare all'ascendente i mezzi di sussistenza anche oltre lo stretto necessario.
  Sempre in mancanza di coniuge e figli, la rendita a superstiti compete a ciascuno dei fratelli o sorelle solo se conviventi con il lavoratore deceduto e a suo carico. Per questi ultimi, pertanto, fermi restando i limiti di età previsti per i figli, è necessaria oltre alla vivenza a carico anche la convivenza.
  Per quanto concerne, invece, l'assegno funerario, hanno diritto alla prestazione i superstiti dei lavoratori deceduti e l'assegno può essere comunque corrisposto a Pag. 161chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. L'importo è aggiornato annualmente e, con decorrenza 1o gennaio 2012, è pari ad euro 2046,81.
  Per quanto riguarda, infine, il beneficio una tantum, la prestazione è erogata dall'INAIL ed è a carico di un apposito Fondo di sostegno istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Anche per questa prestazione valgono le condizioni descritte per la rendita ai superstiti; inoltre, il relativo importo, fissato annualmente con decreto ministeriale, è variabile in base alla composizione del nucleo familiare.
  In merito allo specifico caso del signor Nicola Cavicchi, come peraltro quello del signor Matteo Armellini, dall'istruttoria effettuata dalle competenti strutture territoriali dell'INAIL è risultata l'assenza dei presupposti previsti dall'articolo 85, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per i genitori superstiti del lavoratore deceduto e, pertanto, è stato erogato esclusivamente l'assegno funerario. Pertanto, nei casi richiamati, non si è affatto ritenuto che le somme erogate valessero a stimare il valore delle giovani vite perdute.
  Conclusivamente, pur dandosi atto della rilevanza della questione prospettata dall'onorevole interrogante anche in riferimento ad un eventuale intervento di carattere normativo volto a migliorare le prestazioni erogabili dall'INAIL in caso di infortuni mortali sul lavoro, non posso non ricordare che tali iniziative non possono prescindere da un quadro di compatibilità economica complessivo che le rendano effettivamente perseguibili.

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ALLEGATO 5

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012;
   preso atto dei principali dati concernenti il quadro macroeconomico generale;
   osservato che, in questo contesto, la Nota di aggiornamento prevede dopo il 2013 un ritorno alla crescita del PIL, pari all'1,1 per cento nel 2014 e all'1,3 per cento nel 2015;
   rilevato che le previsioni aggiornate sul debito pubblico illustrano un calo del suo ammontare in termini programmatici, che dal 2012 al 2015, al netto della quota dei fondi utilizzati per i prestiti diretti alla Grecia, è stimato dal 123,3 per cento al 116,1 per cento rispetto al PIL;
   valutati i richiami alle misure relative al mercato del lavoro e al settore previdenziale, unitamente ai loro effetti in termini di mantenimento della stabilità finanziaria;
   considerato che il rapporto fra spesa pensionistica e PIL, attualmente di poco superiore al 16 per cento, tenderà a ridursi fino al 2030, quando dovrebbe attestarsi al 14,6 per cento, e che tale tendenza sarà più accentuata a partire dal 2015, in virtù di una dinamica di crescita più favorevole rispetto a quella attuale, del rafforzamento del processo di elevamento dei requisiti pensionistici e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo;
   atteso che sono riviste in senso peggiorativo le stime del tasso di disoccupazione, il quale si attesterebbe nel 2012 al 10,8 per cento (un valore più alto di circa 1,5 punti percentuali rispetto alle stime di aprile) e registrerebbe una ulteriore crescita nel 2013, raggiungendo l'11,4 per cento;
   osservato che la Nota illustra anche un incremento del tasso di partecipazione al lavoro, il quale è chiaramente da ascrivere, in via principale, all'aumento dell'età pensionabile e che, pertanto, sotto questo profilo occorre tenere conto degli effetti «perversi» che l'aumento della stessa età pensionabile può produrre rispetto ad una tendenza depressiva del livello di occupazione, in particolare di quella giovanile;
   preso atto che – proprio alla luce dei rilevanti e sostanziosi elementi di contenimento della spesa previdenziale esposti nella Nota di aggiornamento – appare plausibile che il Governo si faccia carico di ridurre, sotto un profilo di equità sociale, quei disagi che derivano da una applicazione troppo rigida della riforma previdenziale del dicembre 2011;
   raccomandato, dunque, al Governo di rafforzare tutte quelle misure che consentano di accompagnare la necessaria azione di contenimento delle spese pubbliche con politiche in grado di rilanciare l'occupazione e, al contempo, di non scaricare ulteriori oneri sui lavoratori;
   ricordato, in quest'ottica, che già in occasione del parere espresso sul DEF 2012 la XI Commissione aveva segnalato Pag. 163l'esigenza di sostenere misure – anche di iniziativa parlamentare – dirette a mitigare gli effetti eccessivamente depressivi adottati dal Governo in materia previdenziale;
   ritenuto, in conclusione, che si possa prospettare – pur con le cautele formulate in precedenza – un quadro complessivamente condivisibile dei dati contenuti nella Nota, che non possono che riflettere l'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria globale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) nel completare la riforma previdenziale, occorre risolvere con urgenza il problema di quanti, avendo perso il posto di lavoro, si sono trovati – a causa della rigida applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 – senza copertura di ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere alla pensione; a tal fine, si auspica che il Governo sostenga – contribuendo ad apportarvi, ove necessario, anche le opportune modifiche e integrazioni – il testo unificato dei progetti di legge nn. 5103, 5236 e 5247, la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal prossimo 8 ottobre;
   b) si invita, altresì, il Governo a intervenire con proprie misure urgenti in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali o, quantomeno, a consentire di sbloccare – evitando di annettervi oneri impropri o sovrastimati – i progetti di legge in corso di esame sull'argomento da parte della XI Commissione, i cui contenuti possono risolvere un problema sociale particolarmente grave, oltre che fortemente sentito da un'ampia categoria di lavoratori.