CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2012
708.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07444 Codurelli: Contribuzione volontaria dei dipendenti ex Ipost.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Codurelli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche degli ex lavoratori di Poste Italiane che hanno fatto richiesta di prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 e che chiedono di poter accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto-legge Salva Italia.
  Occorre ancora una volta ricordare che il legislatore, nell'ambito della recente riforma pensionistica, ha inteso salvaguardare alcune categorie di lavoratori in presenza di precisi requisiti previsti – nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica – dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge cosiddetto Salva Italia, così come integrato dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini.
  In particolare la lettera d) del citato articolo 24 include nella platea dei soggetti cosiddetti salvaguardati i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, demandando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione. Tale decreto, come è noto, è stato adottato in data 1o giugno 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 luglio.
  Con particolare riferimento agli ex dipendenti di Poste Italiane, voglio precisare che l'INPS, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012, ha indicato i criteri di applicazione del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 in materia di prosecuzione volontaria da parte degli iscritti al Fondo, nonché per i versamenti volontari nel Fondo medesimo, per le fattispecie individuate dagli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564.
  Con la predetta circolare sono state fornite anche le istruzioni operative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione e alle modalità per effettuare il versamento dei contributi volontari.
  In particolare, sono state indicate le modalità procedurali per la definizione sia delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST, sia delle domande già definite dall'ex IPOST con conseguente aggiornamento dei conti assicurativi.
  Al fine di accelerare le suddette attività faccio presente, inoltre, che presso la filiale INPS di coordinamento di Roma EUR, dove è stato istituito uno specifico polo specialistico competente per la gestione dei flussi informativi e per le attività di produzione inerenti alla gestione del Fondo di Quiescenza Poste, è stata costituita una specifica task-force con l'obiettivo, di definire tutte le attività commesse alla gestione delle domande di prosecuzione volontaria.
  Preciso che le richieste dei soggetti interessati alla salvaguardia prevista dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto Salva Italia sono state trattate con priorità rispetto alle altre tipologie di istanze e che sono in corso di definizione le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dai dipendenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge cosiddetto Salva Italia.
  Posso assicurare, infine, che tali lavoratori in tempi brevissimi saranno messi in condizione di effettuare il versamento minimo richiesto per poter accedere alla salvaguardia, laddove possano far valere anche gli altri requisiti previsti dal più volte citato decreto ministeriale, non subendo alcun pregiudizio dal ritardo dovuto ad aspetti procedurali ed operativi legati all'incorporazione dell'Ente soppresso.

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ALLEGATO 2

5-07522 Motta: Inquadramento dei dipendenti di Poste italiane transitati all'INPDAP.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la presente interrogazione l'Onorevole Motta chiede al Governo in che modo intenda intervenire al fine di valutare l'effettiva sussistenza di una sperequazione nei confronti dei dipendenti ex Poste inquadrati nei ruoli INPDAP tra il 1997 e il 2001 e se non ritenga di valutare l'opportunità di assumere un'iniziativa che riconosca a tali dipendenti la riconsiderazione del livello di inquadramento, tenendo in adeguata considerazione i titoli di studio e l'anzianità di servizio effettivamente maturata.
  In via preliminare, è opportuno procedere alla ricostruzione delle procedure di mobilità per il passaggio alle dipendenze delle PA; mobilità di cui hanno beneficiato migliaia di dipendenti ex Poste in relazione alla trasformazione dell'Ente stesso in società per azioni.
  L'articolo 17, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabiliva, infatti, che «(...) fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche (...)».
  Il quadro normativo all'epoca vigente si completa con le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevedeva, in particolare: «Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le Amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata». A tale prescrizione si aggiunge quanto disposto dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che recita «Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'Amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della citata legge n. 449 del 1997».
  Per quanto riguarda i decreti di trasferimento del 18 ottobre 1999 e del 7 novembre 2000 – con i quali il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha disposto il procedimento di mobilità degli ex dipendenti postali presso l'INPDAP – l'interrogante osserva che i decreti citati consistevano in un elenco nominativo dei lavoratori da trasferire, con le rispettive qualifiche di provenienza e quelle, asseritamente corrispondenti, di nuova assegnazione disponendo il passaggio definitivo tra le due amministrazioni sulla base del criterio del mantenimento della qualifica originaria e della sua trasposizione orizzontale nell'area e nel livello retributivo Pag. 59corrispondente, senza alcuna specifica verifica in ordine all'effettiva corrispondenza tra le diverse categorie professionali.
  Ciò ha determinato, secondo quanto asserito dall'interrogante, «il ricorso alle vie legali con risultati largamente positivi per diversi dipendenti, mentre molti altri ricorsi risultano essere ancora pendenti e in attesa di giudizio definitivo» inoltre, «a causa del protrarsi delle pratiche di autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, l'INPDAP ha anche escluso gli interessati dai concorsi interni di riqualificazione banditi nel maggio 2000».
  Al riguardo, si rappresenta che nella ricostruzione della vicenda l'interrogante accenna al contenzioso promosso dagli interessati per il riconoscimento di una qualifica superiore a quella di inquadramento, rinviando alla sentenza n. 503 del 12 gennaio 2011 delle Sezioni unite della Corte di cassazione.
  Dalla lettura integrale della citata sentenza – che peraltro, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei ricorrenti contro l'Inpdap – risulta che non v’è stata alcuna stigmatizzazione del criterio della «trasposizione orizzontale»; la Suprema Corte, anzi, dopo aver ricordato che «(...) in alcune sentenze della Sezione lavoro pronunciate in precedenti analoghe controversie si è data per scontata la sostanziale corrispondenza tra gli omologhi livelli di inquadramento delle normative dei due settori in questione (Cass. n. 28710/2008 e 10628/2009)», conferma che «(...) il ricorso a tale procedimento di previa individuazione della corrispondenza dell'inquadramento di provenienza con quello delle qualifiche funzionali è giustificato dal fatto che quest'ultimo è quello che era applicabile al tempo della vigenza dell'inquadramento costituente il primo termine di paragone ed è di tipo più omogeneo con lo stesso, e quindi consente una più precisa valutazione di corrispondenza, oltre ad assicurare parità di trattamento con il personale già in servizio presso l'ente di destinazione (...)».
  In precedenza, peraltro, la Suprema Corte (cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro, 13 luglio 2006, n. 15931) aveva avuto modo di segnalare che una verifica concreta delle corrispondenze tra le due qualifiche – quella attribuita con i citati decreti e quella superiore rivendicata – sarebbe stata possibile solo nella prospettiva della illegittimità dei suddetti D.P.C.M. e della loro conseguente disapplicazione. Ma tale prospettiva, ad avviso della Corte, non può essere seguita per la considerazione assorbente che, in sostanza, non è dato rinvenire sotto quale profilo i menzionati provvedimenti sarebbero illegittimi.
  La citata sentenza sembrerebbe, pertanto, escludere la possibilità di una riconsiderazione dei livelli di inquadramento attribuiti al personale in questione.
  In merito, poi, al rilievo mosso dall'interrogante circa l'esclusione disposta dall'INPDAP degli ex postali dai concorsi interni di riqualificazione banditi nel maggio 2000, «a causa del protrarsi delle pratiche di autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica», si rimanda a quanto dedotto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, recante «Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'articolo 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni», per avere contezza del complesso iter procedurale che ha, infine, condotto all'autorizzazione all'immissione di personale in mobilità e, in particolare, di 728 unità (di cui 247 presso l'INPDAP), provenienti dall'ex Ente Poste, già in posizione di comando (articolo 1, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica).
  In merito alla complessità della procedura di inquadramento del personale in questione si citano, a mero titolo esemplificativo, la relazione dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, bilancio e programmazione economica, ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, Legge n. 449 del 1997, presentata al Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2000 ed i successivi approfondimenti ed integrazioni operati dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e resisi necessari a seguito delle ulteriori modifiche e variazioni pervenute Pag. 60dalle amministrazioni interessate, nonché l'istruttoria condotta su un contingente complessivo di richieste di assunzione – superiore alle 24.000 unità – pervenute nel corso del primo semestre 2000.
  Infine, si rileva che successivamente a maggio 2000 sono state espletate dall'INPDAP procedure selettive di riqualificazione, sia di progressione orizzontale sia verticale, alle quali i dipendenti ex postali hanno potuto incontestabilmente partecipare e far valere tanto l'anzianità complessiva di servizio quanto i titoli posseduti.
  Conseguentemente, ferma restando l'esecuzione di eventuali giudicati favorevoli, l'eventuale auspicata «riconsiderazione dei livelli di inquadramento» rischierebbe di alterare la graduatoria del personale formatasi in esito alle citate procedure selettive di riqualificazione.
  A tali considerazioni, infine, devono aggiungersi quelle derivanti da un'attenta valutazione del quadro finanziario generale che, oltre agli obiettivi di riduzione delle spese di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, ha fissato quelli specifici assegnati all'INPS; Ente al quale sono state conferite le funzioni e le risorse del soppresso INPDAP ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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ALLEGATO 3

5-07770 Gatti: Dati sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Gatti – con il presente atto parlamentare – chiede di quantificare la platea dei soggetti che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, hanno usufruito del regime di cumulabilità introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) fra le pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive o esclusive della stessa ed i redditi derivanti dall'attività di lavoro dipendente e autonomo svolta successivamente al conseguimento delle pensioni medesime.
  Ricordo che con l'entrata in vigore dell'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008 è stata prevista:
   la totale cumulabilità della pensione di anzianità;
   la totale cumulabilità della pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo.

  La nuova disciplina ha consentito, quindi, di estendere i casi di cumulabilità che dal 1o gennaio 2001 erano previsti soltanto per la pensione di vecchiaia retributiva nonché per pensioni e assegni di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
  Tanto premesso, metto a disposizione dell'On. Interrogante i dati – contenuti nell'allegata tabella e forniti dall'INPS – relativi al numero di soggetti che hanno usufruito della possibilità di cumulo della pensione con redditi da lavoro per anno di decorrenza, anno e gestione di contribuzione.

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TABELLA ALLEGATA ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO

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ALLEGATO 4

5-07781 Marantelli: Concessione della CIGS ai lavoratori della Induplast di Varese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Marantelli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale della società INDUPLAST spa chiedendo quali ostacoli stiano ritardando l'adozione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 223/1991.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che la INDUPLAST spa, con sede legale ed unità produttiva in Varese, ha usufruito del trattamento di CIGS per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1o giugno 2011 al 31 maggio 2012, per un massimo di 35 lavoratori.
  Nel corso di tale periodo, peraltro, con sentenza dell'11 novembre 2011 del Tribunale civile di Varese – depositata in cancelleria il 24 novembre 2011 – la Società è stata dichiarata fallita con conseguente nomina del curatore fallimentare.
  Quest'ultimo aveva formulato, lo scorso 27 maggio, istanza di CIGS per procedure concorsuali, relativamente al periodo dal 24 novembre 2011 al 23 novembre 2012, per tutti i lavoratori in forza presso l'unità produttiva di Varese, facendo ricorso esclusivamente alla procedura on-line.
  La procedura di presentazione dell'istanza non risultava essere pertanto completa, in quanto mancante della fase di inoltro della documentazione in formato cartaceo, regolarmente sottoscritta dal rappresentante aziendale.
  A questo proposito, sono in grado di informare che soltanto nella giornata di ieri la competente Direzione Generale per le politiche attive e passive del Ministero che rappresento, a seguito di ripetuti solleciti, ha ricevuto la prescritta documentazione in base alla quale ha preso avvio l'istruttoria relativa all'istanza in argomento.