CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 settembre 2012
707.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il testo unificato in oggetto;
   premesso che il testo in esame è volto a disciplinare il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i propri collaboratori, che svolgono un compito di assistenza per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al mandato parlamentare, e che il predetto rapporto può essere di lavoro autonomo o subordinato;
   rilevato che nel caso in cui si tratti di rapporto di lavoro subordinato si prevede l'applicabilità dell'articolo 2118 del codice civile, che disciplina con una disposizione di natura generale il recesso dal contratto a tempo indeterminato, mentre sarebbe opportuna una disposizione speciale che tenga conto della peculiarità del rapporto tra parlamentare e collaboratore, anche allo scopo di evitare ogni dubbio interpretativo in sede di applicazione;
   ritenuto inoltre che le medesime esigenze relative ad una disciplina speciale del recesso ricorrono anche nel caso di rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato dalle medesime peculiarità del contratto di lavoro subordinato, per cui appare necessario che la disciplina speciale di recesso trovi applicazione anche per il contratto di lavoro autonomo;
   osservato che all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, si prevede per evidenti ragioni di opportunità che i membri del Parlamento non possono stipulare i contratti di lavoro in esame con propri parenti o affini entro il secondo grado, senza tuttavia prevedere il medesimo divieto anche nei confronti del coniuge del parlamentare, che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, non può essere considerato né parente né affine, come invece presupposto dalla Commissione di merito;
   ritenuto che per le medesime ragioni di opportunità appena richiamate si dovrebbe estendere il divieto di cui sopra anche al convivente more uxorio, da individuare secondo parametri prefissati dalla Camera di appartenenza del membro del Parlamento interessato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 2, si preveda una disciplina speciale di recesso da applicare ad ogni tipo di rapporto contrattuale tra un membro del Parlamento ed il proprio collaboratore;
   2) all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, le parole: «con propri parenti o affini» siano sostituite dalle seguenti «con il coniuge nonché con propri parenti o affini»
  e con la seguente osservazione:
   la Commissione di merito valuti l'opportunità di estendere il divieto di stipulare i contratti di lavoro di cui al provvedimento in esame anche nei confronti del convivente more uxorio.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-07958 Ferranti: Problematiche relative ai lavoratori in cassa integrazione e in mobilità destinati agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'onorevole Ferranti nella comune convinzione che la professionalità dei lavoratori sia un valore meritevole di tutela e di massima attenzione da parte di tutte le forze politiche.
  La problematica oggi in discussione è stata, infatti, di recente analizzata in sede parlamentare, dandosi atto, anche in quell'occasione, dei limiti imposti dall'attuale quadro normativo.
  Nel piano triennale del fabbisogno del personale 2010-2012 (decreto ministeriale 4 ottobre 2010) non vi è una previsione che consenta di assumere i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, ovvero appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
  Il solo riferimento contenuto nel citato decreto riguarda l'acquisizione di personale da altre amministrazioni mediante procedura di mobilità, oppure l'assunzione di persone utilmente collocate nelle graduatorie di corrispondenti concorsi di altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, tutte le unità di personale sono dettagliatamente specificate.
  A ciò si aggiunga che l'Amministrazione, nel valutare le condizioni per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, di personale in cassa integrazione o mobilità, di stagisti o tirocinanti è tenuta a verificare che nessun onere gravi sul bilancio del Ministero della Giustizia. Deve, altresì, verificare che l'impiego dei lavoratori non superi l'anno e che a ciascun interessato sia stato preventivamente comunicato, con relativa presa d'atto, che «nessun rapporto di lavoro viene instaurato con l'Amministrazione e non vi sarà possibilità alcuna di stabilizzazione o assunzione».
  Peraltro, non è nemmeno possibile fare ricorso al fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale, oltre a non essere ancora istituito, vede le risorse di competenza Giustizia già normativamente destinate, a decorrere dal secondo anno, al funzionamento degli Uffici giudiziari ed in parte agli incentivi per il personale di quegli Uffici giudiziari che, in ambito civile, abbiano raggiunto gli obiettivi di diminuzione dei carichi pendenti.
  Ne discende che, allo stato, nessuna unità di personale appartenente alle categorie menzionate dall'onorevole Ferranti può trovare sbocco in una assunzione.
  La soluzione ai problemi prospettati – cui questa Amministrazione non può che essere favorevole – resta, quindi, legata all'introduzione di una specifica disposizione legislativa che, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze rimuova, innanzitutto, i limiti temporali imposti per l'impiego del personale.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07959 Contento: Sul ritardo nell'attuazione della Banca dati nazionale del DNA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Contento, il superamento delle scadenze temporali indicate dall'articolo 16 della legge n. 85 del 2009 è imputabile all'estrema delicatezza della materia ed alla necessità della corretta acquisizione e conservazione del reperto, nell'ottica di salvaguardia della riservatezza dei dati sensibili.
  In ogni caso, nel gennaio dello scorso anno, si sono esaurite le attività del gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero dell'Interno. È stata, infatti, predisposta la bozza di regolamento attuativo di cui all'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, che è stata condivisa da tutte le Autorità partecipanti, eccezione fatta dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
  Peraltro, il Ministero della Giustizia, sin dal 3 febbraio 2011, ha formalmente provveduto a trasmettere il parere favorevole sul testo approntato e, più di recente nel maggio 2012, ha confermato la propria immediata disponibilità a porre in essere tutte le attività necessarie per l'approvazione definitiva dello schema di regolamento da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
  A sua volta, il Ministero dell'Interno, con nota del 27 luglio 2012, si è riservato di convocare tra le Amministrazioni interessate una nuova riunione, allo stato non indetta.
  Detto ciò, rappresento che per quanto concerne le attività di stretta competenza del Ministero della Giustizia, si è già provveduto – a norma dell'articolo 18 della legge citata – a predisporre il decreto attuativo per l'istituzione dei ruoli tecnici in cui verrà inquadrato il personale di Polizia penitenziaria, impiegato nel laboratorio centrale della Banca dati del DNA. Il provvedimento è già entrato in vigore nel settembre 2010 (decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162) e sono stati predisposti anche i tre regolamenti attuativi previsti per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria, per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria e, infine, per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione relativi alle suddette qualifiche.
  Per il primo regolamento si è in attesa, soltanto, del concerto del Ministero dell'Economia, per il secondo del parere delle associazioni sindacali, mentre per il terzo devono essere acquisiti i concerti prescritti per legge.
  Sottolineo, peraltro, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la parte di competenza, ha anche posto in essere numerosissime iniziative.
  Tra le altre, segnalo che sul capitolo 1752 del bilancio della Giustizia sono state finanziate risorse pari a euro 18.074.462,00, per la realizzazione del Laboratorio Centrale del DNA. È stato stipulato il contratto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a sede del Laboratorio Centrale, che sarà pronto a breve. È stata, inoltre, indetta una gara pubblica in ambito comunitario per l'approvvigionamento di «strumenti elettronici ed arredi tecnici da utilizzare presso il Laboratorio Centrale del DNA». La fornitura è stata aggiudicata per un importo pari a euro 4.198.000,00 ed è stata consegnata a dicembre 2011.