CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2012
706.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta di modificazione al Regolamento concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari.

(TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IL 19 SETTEMBRE 2012)

ART. 14

  Al comma 1 è premesso il seguente:
  01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

ART. 15

  Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
  2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse per le finalità di cui al comma 3-bis. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.

  Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e sono assegnati contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
  3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.

  Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:

Art. 15-ter.

  1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite Pag. 13al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
  2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
  3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
  4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del presente Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
  5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
  5-bis. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
  6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 7, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
  7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

  Dopo l'articolo 153-ter è aggiunto il seguente:

Art. 153-quater.

  1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.