CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 settembre 2012
703.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL RELATORE E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Collaboratori dei membri del Parlamento).

  1. I membri del Parlamento hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, di seguito denominati «collaboratori», avvalendosi della collaborazione di personale esterno all'amministrazione della Camera di appartenenza, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).

  1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.
  2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. Il membro del Parlamento non può stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con i propri congiunti fino al secondo grado.
  3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria.

Art. 3.
(Retribuzione dei collaboratori).

  1. Gli Uffici di presidenza delle Camere disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali. La responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici di Pag. 148presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti.
  2. Gli Uffici di presidenza delle Camere possono adottare proprie delibere per individuare le condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori e il loro accesso presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
  3. I membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Ulteriore nuovo testo C. 4534 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 4534, approvato dal Senato, riguardante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   preso atto che sono stati sostanzialmente recepiti i rilievi già formulati dalla XI Commissione in occasione del parere reso sul precedente testo del provvedimento;
   raccomandato nuovamente che – pur riconoscendo l'importante missione affidata alla nuova Commissione in materia di diritti umani – siano valutate con la massima attenzione, soprattutto in una fase di contenimento delle spese come quella attuale, talune perplessità che possono emergere in termini di oneri finanziari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.