CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2012
693.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 95/2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5389, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;
   rilevato come il comma 9 dell'articolo 3, recante criteri per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, riprenda in larga parte il contenuto della proposta di legge C. 4149 Comaroli, all'esame, in sede referente, della Commissione Finanze, la quale intende anch'essa introdurre misure volte alla riduzione ed ottimizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la definizione di standard tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, definendo a tal fine un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, nonché prevedendo l'attribuzione alle singole amministrazioni di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'istituzione di un facility manager per ciascuna amministrazione, nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni;
   segnalato, con riferimento all'articolo 23-quater, il quale prevede l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nell'Agenzia delle dogane, nonché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, come la Commissione Finanze della Camera dei deputati abbia affrontato tale complessa tematica, approvando, nella seduta del 4 luglio 2012, la risoluzione n. 8-00185 Ventucci ed altri, con cui si impegna il Governo ad adottare con la necessaria tempestività misure finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie fiscali ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla stessa Commissione Finanze della Camera;
   evidenziato, in particolare, come la predetta risoluzione impegni il Governo a coordinare ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del citato disegno di legge C. 5291, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto delle esigenze di: mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della Pag. 245rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori; ridurre le articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguentemente ridefinire il livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale; rafforzare ed ampliare le sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio; verificare lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato;
   ribadita, in quest'ambito, l'esigenza che la riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria sia attuata in parallelo con la riforma più complessiva del sistema tributario, prevista dal già citato disegno di legge delega C. 5291, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra la disciplina tributaria sostanziale e gli assetti amministrativi chiamati ad attuare la predetta disciplina, assicurando inoltre il necessario coordinamento tra la riforma del sistema catastale prevista dal predetto disegno di legge delega e la riorganizzazione delle strutture competenti in tale materia operato con il decreto-legge;
   sottolineata altresì, sempre al medesimo riguardo, la necessità di procedere con la massima attenzione e cautela al riassetto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di assicurare la piena e costante operatività di tutte le strutture in cui essa si articola, le quali sono chiamate, soprattutto nell'attuale, difficile congiuntura dell'economia e della finanza pubblica nazionale, a svolgere una sempre più efficace azione di contrasto dell'evasione fiscale, nonché a garantire un rapporto di trasparenza, buona fede e collaborazione tra il fisco ed i contribuenti onesti;
   segnalata, in particolare, l'esigenza di vigilare con attenzione affinché l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate non determini alcuna confusione tra le attività di attribuzione delle rendite catastali degli immobili e l'attività di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari, non si traduca in ulteriore, improprio strumento di inasprimento della pressione fiscale sui cespiti immobiliari, né pregiudichi il processo di decentramento e collaborazione già in atto con gli enti locali per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni catastali e delle altre funzioni legate agli adempimenti immobiliari;
   evidenziata altresì la necessità che le strutture pubbliche cui è affidata la vigilanza sui giochi pubblici assicurino la tutela degli interessi erariali, nonché garantiscano il pieno rispetto della legalità e della trasparenza in un settore il quale si caratterizza per le dimensioni rilevantissime degli interessi economici e finanziari coinvolti e che presenta profili di speciale delicatezza per quanto riguarda i rischi di possibili infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 4, comma 3-quater, che attribuisce alla CONSIP la funzione di centrale di committenza relativamente alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare meglio tale previsione con quelle di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e), e comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, le quali attribuiscono alla stessa CONSIP il compito di collaborare con l'Agenzia per l'Italia digitale per la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, nonché il compito di formulare Pag. 246pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e contratti relativi all'acquisizione dei beni e servizi informatici e telematici e di monitorare l'esecuzione dei medesimi contratti, al fine di evitare sovrapposizioni tra i compiti della medesima CONSIP e quelli dell'Agenzia per l'Italia digitale, appena istituita dal citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché al fine di escludere confusioni tra le attività di verifica e controllo sui predetti rapporti contrattuali e quelle di stipula dei contratti stessi, nell'ottica di assicurare la realizzazione di effettivi risparmi di spesa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (Atto n. 486).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486);
   rilevato in primo luogo come il decreto legislativo n. 141 del 2010 assuma un rilievo fondamentale per la modernizzazione della disciplina sul credito ai consumatori, la cui disciplina era precedentemente caratterizzata da gravi carenze;
   evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esame recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commissione Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema del decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema del decreto legislativo n. 218, correttivo del predetto decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina della catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria;
   richiamata, in tale contesto, l'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze tra il 2009 e il 2010, la quale ha consentito di individuare le criticità sulle quali bisognava intervenire – tra cui, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l'adeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori – , nonché di fare luce sul preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati;
   sottolineato positivamente il rapporto di fattiva collaborazione instauratosi su tali temi tra la Commissione Finanze e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha consentito di non limitare gli interventi legislativi in materia ad un mero recepimento delle norme comunitarie, ma ha consistito di definire, attraverso il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, una normativa calibrata in relazione alle caratteristiche e alle specificità del sistema Pag. 248finanziario italiano, che appare all'avanguardia a livello europeo;
   rilevato quindi come l'intervento legislativo recato dallo schema di decreto, unitamente a quelli già adottati sulle medesime questioni, rappresenta un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori, per la costruzione di un sistema finanziario più virtuoso e più improntato a canoni etici;
   sottolineato inoltre come la presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo in esame faccia seguito ad una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi, che ha consentito di effettuare una opportuna interlocuzione con tutti gli operatori del settore;
   preso atto dei rilievi espressi sullo schema di decreto dalla Commissione Bilancio, per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera d), la quale introduce nell'articolo 125-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, una previsione recante l'obbligo di indicare nei contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG);
   b) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 122, comma 1, del TUB, nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito al consumo di cui al capo II del titolo VI del medesimo TUB i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, fatte salve le norme recate dal predetto capo II recanti previsioni poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, quali in particolare gli articoli 124 (Obblighi precontrattuali), 125-bis (Contratti e comunicazioni), 125-ter (Recesso del consumatore), 125-quinquies (Inadempimento del fornitore), 125-sexies (Rimborso anticipato);
   c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 111 del TUB un nuovo comma 3-bis, relativamente alla prestazione congiunta delle attività di microcredito, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il nuovo comma nel senso di prevedere che, in caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa e l'attività di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente;
   d) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 5), dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell'articolo 128-quater del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito; valuti inoltre il Governo, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere, in tale ultimo caso, una riduzione del contributo richiesto per l'iscrizione dei promotori, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, operando a tal fine una modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010; valuti altresì il Governo l'opportunità di favorire lo svolgimento di programmi di formazione congiunti, nonché il coordinamento e la creazione di sinergie Pag. 249tra gli organismi tenuti alla gestione degli albi e degli elenchi delle citate categorie degli agenti in attività finanziaria, dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari;
   e) in connessione con l'osservazione di cui alla lettera d), valuti il Governo, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, l'opportunità di integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, nel senso di sancire la compatibilità tra l'attività di conclusione dei contratti di credito e quella di promotore finanziario, di agente assicurativo o di consulente finanziario, fermo restando, ove sussistente, l'obbligo di iscrizione nei relativi elenchi o albi;
   f) qualora si intenda accogliere la proposta, recata dall'osservazione di cui alla lettera d), di escludere dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria i promotori finanziari svolgenti solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema, nel senso di riferire la possibilità di esonero dall'esame per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività creditizia (prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010) ai mediatori creditizi che debbano iscriversi nel predetto elenco, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, e che abbiano svolto attività di agenzia per complessivi tre anni nel quinquennio;
   g) ancora con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di consentire, attraverso una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, anche agli agenti assicurativi e ai consulenti finanziari che debbano iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, di essere esonerati dall'esame per l'iscrizione nel predetto elenco, qualora abbiano effettivamente svolto attività di agenzia in attività finanziaria per almeno tre anni nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco;
   h) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 128-decies del TUB, in materia di trasparenza e controlli sugli agenti in attività creditizia e sui mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di specificare che sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri ispettivi anche per quanto riguarda il controllo del rispetto della normativa di trasparenza da parte dei mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari, di chiarire che, anche nello svolgimento delle ispezioni presso i mediatori creditizi e gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari la Banca d'Italia può avvalersi della Guardia di finanza, nonché di stabilire l'obbligatorietà dell'istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007;
   i) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di verificare la formulazione del secondo periodo del comma 4 del sopra citato articolo 128-decies del TUB, in quanto la previsione della possibilità di trasferire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni di controllo sui mediatori dalla Banca d'Italia all'Organismo competente per la gestione dell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-undecies del TUB, nonché di indicare le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori, suscita alcuni dubbi circa la legittimità ad effettuare con atto di normativa secondaria, quale il decreto ministeriale, un siffatto trasferimento di funzioni e poteri, anche sanzionatori, ed appare pertanto suscettibile di determinare contenzioso in materia;Pag. 250
   l) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 128-quater del TUB, nel senso di circoscrivere l'obbligo di mandato esclusivo gravante sugli agenti in attività finanziaria alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti di credito al consumo;
   m) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, il quale interviene sul termine entro cui le autorità competenti devono emanare le disposizioni attuative delle norme del titolo VI-bis del TUB, nonché del titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di posticipare il predetto termine dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2012;
   n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dell'articolo 136 del TUB, al fine di evitare ogni sovrapposizione tra le previsioni recate da detto articolo e quelle contenute nell'aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza prudenziale emanato in materia dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 53, comma 4, del medesimo TUB, che entrerà vigore a partire dalla predetta data;
   o) con riferimento all'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, nel senso di chiarire che, ferma restando la previsione dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 141 del 2010, ai sensi della quale non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativi a finanziamenti in qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, assicurazioni, istituti di pagamento e Poste italiane SpA, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possono stipulare accordi con gli operatori sopra richiamati ai fini della distribuzione di tale servizio di prestito, con esclusione dell'attività di conclusione dei contratti e comunque senza applicazione di maggiorazioni nelle commissioni, oneri e spese a qualunque titolo posti a carico delle persone che richiedono il finanziamento;
   p) sempre con riferimento alle tematiche della cessione del quinto affrontate dall'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'obbligo di cui all'articolo 43 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in forza del quale l'INPS, nel caso in cui il debitore di un finanziamento erogato nella forma di cessione del quinto passi dallo status di lavoratore a quello di pensionato, è tenuto a continuare ad operare le trattenute sulla pensione dello stesso debitore del finanziamento, si applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai dipendenti privati, al fine di superare la prassi contraria in materia tuttora seguita dall'INPS, la quale costringe gli enti erogatori del finanziamento a comunicare ai soggetti che hanno fornito la garanzia sul finanziamento stesso il venir meno dell'efficacia della cessione, determinando in tal modo un innalzamento del costo delle garanzie richieste ai dipendenti privati a fronte del finanziamento;
   q) valuti il Governo l'opportunità di inserire anche le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010;
   r) ancora con riferimento all'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 3 della predetta disposizione, limitandosi a prevedere la possibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di avvalersi, per la gestione dell'archivio, della Consap S.p.A., nonché attribuendo la titolarità dell'archivio informatizzato al Ministero dell'economia e delle finanze.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (Atto n. 486).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486);
   rilevato in primo luogo come il decreto legislativo n. 141 del 2010 assuma un rilievo fondamentale per la modernizzazione della disciplina sul credito ai consumatori, la cui disciplina era precedentemente caratterizzata da gravi carenze;
   evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esame recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commissione Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema del decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema del decreto legislativo n. 218, correttivo del predetto decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina della catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria;
   richiamata, in tale contesto, l'indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze tra il 2009 e il 2010, la quale ha consentito di individuare le criticità sulle quali bisognava intervenire – tra cui, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l'adeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori – , nonché di fare luce sul preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati;
   sottolineato positivamente il rapporto di fattiva collaborazione instauratosi su tali temi tra la Commissione Finanze e il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha consentito di non limitare gli interventi legislativi in materia ad un mero recepimento delle norme comunitarie, ma ha consistito di definire, attraverso il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, una normativa calibrata in relazione alle Pag. 252caratteristiche e alle specificità del sistema finanziario italiano, che appare all'avanguardia a livello europeo;
   rilevato quindi come l'intervento legislativo recato dallo schema di decreto, unitamente a quelli già adottati sulle medesime questioni, rappresenta un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori, per la costruzione di un sistema finanziario più virtuoso e più improntato a canoni etici;
   sottolineato inoltre come la presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo in esame faccia seguito ad una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi, che ha consentito di effettuare una opportuna interlocuzione con tutti gli operatori del settore;
   preso atto dei rilievi espressi sullo schema di decreto dalla Commissione Bilancio, per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera d), la quale introduce nell'articolo 125-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, una previsione recante l'obbligo di indicare nei contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG);
   b) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 122, comma 1, del TUB, nel senso di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito al consumo di cui al capo II del titolo VI del medesimo TUB i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, fatte salve le norme recate dal predetto capo II recanti previsioni poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, quali in particolare gli articoli 124 (Obblighi precontrattuali), 125-bis (Contratti e comunicazioni), 125-ter (Recesso del consumatore), 125-quinquies (Inadempimento del fornitore), 125-sexies (Rimborso anticipato);
   c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 111 del TUB un nuovo comma 3-bis, relativamente alla prestazione congiunta delle attività di microcredito, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il nuovo comma nel senso di prevedere che, in caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa e l'attività di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente;
   d) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare il dettato dell'articolo 112 del TUB, al fine di prevedere che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo TUB, nonché di prevedere, in considerazione del valore sociale del loro ruolo, che essi possano svolgere la propria attività nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia;
   e) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 5), dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell'articolo 128-quater del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, Pag. 253circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito; valuti inoltre il Governo, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere, in tale ultimo caso, una riduzione del contributo richiesto per l'iscrizione dei promotori, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, operando a tal fine una modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010; valuti altresì il Governo l'opportunità di favorire lo svolgimento di programmi di formazione congiunti, nonché il coordinamento e la creazione di sinergie tra gli organismi tenuti alla gestione degli albi e degli elenchi delle citate categorie degli agenti in attività finanziaria, dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari;
   f) in connessione con l'osservazione di cui alla lettera e), valuti il Governo, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, l'opportunità di integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, nel senso di sancire la compatibilità tra l'attività di conclusione dei contratti di credito e quella di promotore finanziario, di agente assicurativo o di consulente finanziario, fermo restando, ove sussistente, l'obbligo di iscrizione nei relativi elenchi o albi;
   g) qualora si intenda accogliere la proposta, recata dall'osservazione di cui alla lettera e), di escludere dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria i promotori finanziari svolgenti solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema, nel senso di riferire la possibilità di esonero dall'esame per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività creditizia (prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010) ai mediatori creditizi che debbano iscriversi nel predetto elenco, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, e che abbiano svolto attività di agenzia per complessivi tre anni nel quinquennio;
   h) ancora con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di consentire, attraverso una modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, anche agli agenti assicurativi e ai consulenti finanziari che debbano iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, di essere esonerati dall'esame per l'iscrizione nel predetto elenco, qualora abbiano effettivamente svolto attività di agenzia in attività finanziaria per almeno tre anni nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco;
   i) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 128-decies del TUB, in materia di trasparenza e controlli sugli agenti in attività creditizia e sui mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di specificare che sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri ispettivi anche per quanto riguarda il controllo del rispetto della normativa di trasparenza da parte dei mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari, di chiarire che, anche nello svolgimento delle ispezioni presso i mediatori creditizi e gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari la Banca d'Italia può avvalersi della Guardia di finanza, nonché di stabilire l'obbligatorietà dell'istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007;
   l) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di verificare la formulazione del secondo periodo del comma 4 del sopra citato articolo 128-Pag. 254decies del TUB, in quanto la previsione della possibilità di trasferire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni di controllo sui mediatori dalla Banca d'Italia all'Organismo competente per la gestione dell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-undecies del TUB, nonché di indicare le modalità di esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori, suscita alcuni dubbi circa la legittimità ad effettuare con atto di normativa secondaria, quale il decreto ministeriale, un siffatto trasferimento di funzioni e poteri, anche sanzionatori, ed appare pertanto suscettibile di determinare contenzioso in materia;
   m) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 128-quater del TUB, nel senso di circoscrivere l'obbligo di mandato esclusivo gravante sugli agenti in attività finanziaria alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti di credito al consumo;
   n) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, il quale interviene sul termine entro cui le autorità competenti devono emanare le disposizioni attuative delle norme del titolo VI-bis del TUB, nonché del titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di posticipare il predetto termine dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2012;
   o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la soppressione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dell'articolo 136 del TUB, al fine di evitare ogni sovrapposizione tra le previsioni recate da detto articolo e quelle contenute nell'aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza prudenziale emanato in materia dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 53, comma 4, del medesimo TUB, che entrerà vigore a partire dalla predetta data;
   p) con riferimento all'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, nel senso di chiarire che, ferma restando la previsione dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 141 del 2010, ai sensi della quale non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativi a finanziamenti in qualsiasi forma da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, assicurazioni, istituti di pagamento e Poste italiane SpA, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possono stipulare accordi con gli operatori sopra richiamati ai fini della distribuzione di tale servizio di prestito, con esclusione dell'attività di conclusione dei contratti e comunque senza applicazione di maggiorazioni nelle commissioni, oneri e spese a qualunque titolo posti a carico delle persone che richiedono il finanziamento;
   q) sempre con riferimento alle tematiche della cessione del quinto affrontate dall'articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'obbligo di cui all'articolo 43 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in forza del quale l'INPS, nel caso in cui il debitore di un finanziamento erogato nella forma di cessione del quinto passi dallo status di lavoratore a quello di pensionato, è tenuto a continuare ad operare le trattenute sulla pensione dello stesso debitore del finanziamento, si applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai dipendenti privati, al fine di superare la prassi contraria in materia tuttora seguita dall'INPS, la quale costringe gli enti erogatori del finanziamento a comunicare ai soggetti che hanno fornito la garanzia sul finanziamento stesso il venir meno dell'efficacia della cessione, determinando in tal modo un innalzamento del costo delle garanzie richieste ai dipendenti privati a fronte del finanziamento;Pag. 255
   r) valuti il Governo l'opportunità di inserire anche le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010;
   s) ancora con riferimento all'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 3 della predetta disposizione, limitandosi a prevedere la possibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di avvalersi, per la gestione dell'archivio, della Consap S.p.A., nonché attribuendo la titolarità dell'archivio informatizzato al Ministero dell'economia e delle finanze.