CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 luglio 2012
691.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07535 Causi: Restituzione ai contribuenti delle province siciliane colpite dal sisma del dicembre 1990 delle somme versate a titolo d'imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo di assumere iniziative adeguate «affinché l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della consolidata giurisprudenza, riconosca, in sede giurisdizionale, in ogni stato e grado, le ragioni vantate dai contribuenti delle province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa, delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 e provveda all'immediata restituzione del novanta per cento di quanto versato a titolo di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992», in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  Il beneficio della riduzione delle imposte previsto dal citato articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, ha dato origine ad un diffuso contenzioso, con esiti prevalentemente sfavorevoli per l'Amministrazione.
  Le controversie scaturiscono dall'impugnazione dei dinieghi, espressi o taciti, sulle istanze presentate dai contribuenti per la parziale restituzione, in forza del menzionato articolo 9 comma 17, della legge n. 289 del 2002, dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992.
  Secondo la tesi dei contribuenti, il beneficio della riduzione del carico fiscale ad un decimo dell'imposta spetterebbe a prescindere dal precedente assolvimento del tributo, con la conseguenza che, nel caso in cui siano già state corrisposte integralmente le imposte relative al triennio 1990-1992, sorgerebbe il diritto alla restituzione del 90 per cento di quanto versato.
  Gli Uffici dell'Agenzia hanno costantemente contrastato la suddetta tesi, ritenendola non in linea con la lettera e con la natura di norma contenente un agevolazione fiscale non suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'approccio interpretativo dei contribuenti è stato avallato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 1o ottobre 2007, n. 20641, ha ritenuto che il beneficio della riduzione al 10 per cento spetti sia in favore di chi non ha ancora pagato, «sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege».
  Tuttavia, con la direttiva n. 123/2010 del 12 ottobre 2010, la Direzione centrale affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle entrate ha impartito agli Uffici indicazioni per la prosecuzione dei giudizi, ritenendo che la citata sentenza di Cassazione del 2007 – rimasta fino ad allora isolata – non potesse dirsi espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale.
  Recentemente la Suprema Corte è, però, nuovamente intervenuta in materia, confermando l'indirizzo sfavorevole all'Amministrazione, da ultimo con l'ordinanza 12 giugno 2012, n. 9577, con la Pag. 77quale i giudici di legittimità, richiamando precedenti pronunce – tra cui la citata sentenza n. 20641 del 2007, nonché le sentenze 7 maggio 2010, n. 11133 e 10 maggio 2010, n. 11247, emesse in materia di contributi previdenziali – favorevoli al riconoscimento del diritto al rimborso, hanno dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 360-bis c.p.c. il ricorso per Cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, stante l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale «consolidato».
  Conformemente alla soluzione ermeneutica ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione l'Agenzia delle entrate, non sussistendo particolari cause ostative al riconoscimento del diritto al rimborso, sarebbe stata disponibile a valutare l'opportunità di abbandono del contenzioso in materia.
  Senonché, la Commissione europea ha mosso alcuni rilievi in ordine alla qualificazione delle agevolazioni in parola concernenti il sisma del 1990 in Sicilia, nonché analoghe misure relative ad altri eventi calamitosi avvenuti in Italia negli anni successivi, come aiuti di Stato alle imprese, incompatibili con i principi comunitari, riservandosi la decisione di avviare un procedimento di indagine formale, nonché di emettere un'ingiunzione di sospensione dell'erogazione degli aiuti in questione.
  In particolare, la Commissione europea ha comunicato, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia, l'avvenuta registrazione degli aiuti connessi al terremoto del 1990 in Sicilia e degli altri analoghi aiuti quali «aiuti di Stato non notificati», invitando le Autorità italiane a comunicare se intendano continuare ad applicare tali misure o sospenderle in attesa che la Commissione decida in merito alla loro compatibilità.
  All'esito di una riunione di coordinamento, convocata presso il Dipartimento delle Politiche europee il giorno 2 luglio 2012, cui hanno partecipato i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato l'opportunità di proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi in argomento e di opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai contribuenti che esercitano attività di impresa, per i quali esclusivamente si pone la questione di incompatibilità dell'aiuto di Stato con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza.
  Tale indirizzo si conforma al principio enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 18 luglio 2007 (causa C-119/05 – Lucchini spa), secondo cui la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato prevale anche sul giudicato nazionale.
  Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'Agenzia delle entrate precisa che, solo con riferimento ai contenziosi instaurati da contribuenti non esercenti attività di impresa, intende predisporre istruzioni agli Uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.

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ALLEGATO 2

5-07536 Fugatti: Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Sani, sita a Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al documento di sindacato ispettivo in esame, concernente gli interventi urgenti di riqualificazione e tutela dell'area dell'ex Caserma Sani in Bologna, l'Agenzia del Demanio ha riferito quanto segue.
  L'ex Caserma Sani – ex Stabilimento Militare Casaralta è costituita da un'ampia area di circa 11 ettari all'interno della quale sono presenti 26 edifici diversi per dimensioni, epoca di costruzione, tipologia e stato di conservazione. Si tratta di magazzini, palazzine e edifici produttivi, fra cui due silos e un fabbricato destinato ad ospitare celle frigorifero, per una superficie utile lorda di mq 40.031. L'intero complesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 19 dicembre 2007.
  L'ex Caserma è inserita nel Programma Unitario di Valorizzazione di Bologna (PUV Bologna), avente ad oggetto anche altri immobili dismessi dal Ministero della Difesa con decreti interdirettoriali del 27 febbraio 2007 e del 25 luglio 2007 da destinare alla valorizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tale disposizione prevede l'attivazione di un processo di valorizzazione unico di immobili pubblici, situati nel medesimo ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale con finalità di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo del contesto economico e sociale di riferimento. Gli immobili, una volta valorizzati, vengono destinati all'alienazione con l'attribuzione all'ente locale di una percentuale del ricavato.
  Il processo, avviato con Protocollo d'Intesa sottoscritto, in data 5 maggio 2007, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Bologna, ha previsto la riqualificazione e trasformazione degli immobili, tra i quali l'ex Caserma Sani, secondo gli indirizzi urbanistici che l'ente territoriale ha definito con il Piano Operativo Comunale, approvato con Delibera del 4 maggio 2009. Le destinazioni d'uso previste per il compendio in questione comprendono usi abitativi di tipo urbano, servizi economici e amministrativi, servizi commerciali e artigianato di servizio, servizi ricettivi e ristorativi, servizi ricreativi, servizi sociali e di interesse generale.
  Completato il percorso di riqualificazione urbanistica, il complesso è stato posto in vendita per due volte con il metodo dell'asta pubblica, rispettivamente in data 28 ottobre 2010 e 17 dicembre 2010, per un prezzo base d'asta di circa 41 milioni di euro ed essendo entrambe le gare andate deserte, è stato nuovamente proposto in vendita con invito pubblico ad offrire in data 14 ottobre 2011 egualmente conclusosi infruttuosamente.
  A seguito di tali esiti, l'Agenzia del Demanio ha comunicato che è allo studio altra ipotesi di dismissione e valorizzazione dell'immobile di cui trattasi.

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ALLEGATO 3

5-07537 Savino: Ritardi nell'emanazione del regolamento per l'applicazione alle società controllate da pubbliche amministrazioni della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Savino ed altri, con riferimento alla legge 12 luglio 2011, n. 120, concernente la parità di accesso negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate nei mercati regolamentati, chiedono quali iniziative si intendano assumere al fine di disporre l'emanazione del relativo Regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tempi brevissimi.
  Al riguardo, si fa presente che il citato schema di Regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011, è stato già predisposto ed è stato condiviso anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  Esso sarà portato all'esame del Consiglio dei Ministri nella seduta prevista per la prossima settimana.