CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C.5369 Governo, approvato dal Senato);
   esaminato in particolare l'articolo 2-bis che prevede per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati la necessità della comunicazione al questore ed estende l'applicazione degli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le altre attività per le quali è necessaria la comunicazione al questore;
   rilevato che tale disposizione sembra reintrodurre norme recentemente abrogate, con fini di semplificazione, dal decreto-legge n. 5 del 2012;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sopprima la Commissione di merito l'articolo 2-bis del decreto-legge.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
   premesso che:
    il provvedimento è motivato dalla necessità di:
    recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA);
    di rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010;
    di introdurre ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, sulla base della prima esperienza applicativa;
   considerato che nel corso dell'esame del provvedimento, sono stati sollevati dubbi in merito all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva che desta perplessità relativamente ad alcune categorie, quali quella dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo;
   esprimendo vivo apprezzamento, in relazione alla materia del commercio sulle aree pubbliche, per l'intesa, già sollecitata dalla nostra Commissione e raggiunta nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ai sensi della quale, prevedendo la messa a gara delle concessioni relative ai posteggi per il commercio ambulante, si stabiliscono, in sede di prima applicazione, criteri di concessione dei posteggi su aree pubbliche che tengono conto degli investimenti effettuati e dell'esperienza professionale degli operatori e, al contempo, auspicando che tale intesa sia rapidamente attuata;
   apprezzando che, per gli stabilimenti balneari, nell'ambito della specifica delega legislativa a tal fine prevista, il Governo si è impegnato per una soluzione che consideri tutti gli spazi consentiti dalla normativa e dalla stessa direttiva, tenendo conto della valutazione dei profili di salute pubblica, di salute e sicurezza dei lavoratori, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale in conformità al diritto comunitario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) per quanto riguarda le imprese balneari, valuti il Governo, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 11 della delega legislativa di cui alla legge comunitaria 2010, le seguenti criticità non espressamente Pag. 138indicate tra i principi e criteri direttivi:
    1) la possibilità di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in attività di impresa su suolo pubblico;
    2) considerare nell'entità degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 2 del richiamato articolo 11 non solo le infrastrutture realizzate, ma anche il valore dell'avviamento commerciale stimato nella media del fatturato negli ultimi tre anni;
    3) prevedere tra i criteri e modalità di affidamento di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 11 condizioni di premialità nel punteggio per l'assegnazione delle concessioni in regime di concorrenza sia per le concessioni collegate con le attività recettive di tipo alberghiero e sia per l'esercizio di attività di impresa prevista dalla comunicazione europea sullo Small Business Act (COM(2008) 394 def.) del 25 giugno del 2008, a sostegno della micro e piccola impresa familiare, evitando di mettere a bando le concessioni senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane;
   b) valuti il Governo la necessità di assicurare una coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l'operatività del TULPS;
   c) in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi, sia chiarita la portata della norma riguardo alla sua applicazione a centri commerciali, in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio, ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico;
   d) valuti il Governo l'opportunità di delineare una disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l'indipendenza e la professionalità dei relativi operatori.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
   premesso che:
    il provvedimento è motivato dalla necessità di:
    recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA);
    di rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010;
    di introdurre ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, sulla base della prima esperienza applicativa;
   considerato che nel corso dell'esame del provvedimento sono stati sollevati dubbi in merito all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva che desta perplessità relativamente ad alcune categorie, quali quella dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo;
   esprimendo vivo apprezzamento, in relazione alla materia del commercio sulle aree pubbliche, per l'intesa, già sollecitata dalla nostra Commissione e raggiunta nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ai sensi della quale, prevedendo la messa a gara delle concessioni relative ai posteggi per il commercio ambulante, si stabiliscono, in sede di prima applicazione, criteri di concessione dei posteggi su aree pubbliche che tengono conto degli investimenti effettuati e dell'esperienza professionale degli operatori;
   apprezzando che, per gli stabilimenti balneari, nell'ambito della specifica delega legislativa a tal fine prevista, il Governo si è impegnato per una soluzione che consideri tutti gli spazi consentiti dalla normativa e dalla stessa direttiva, tenendo conto della valutazione dei profili di salute pubblica, di salute e sicurezza dei lavoratori, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale in conformità al diritto comunitario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) il Governo dia tempestivamente attuazione in relazione al commercio sulle aree pubbliche a quanto definito nell'intesa con la Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
   b) per quanto riguarda le imprese balneari, il Governo, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 11 della delega legislativa di cui alla Legge comunitaria 2010, Pag. 140dia soluzione alle seguenti criticità non espressamente indicate tra i principi e criteri direttivi:
    1) la possibilità di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in attività di impresa su suolo pubblico;
    2) considerare nell'entità degli investimenti di cui alla lettera a) del comma 2 del richiamato articolo 11 non solo le infrastrutture realizzate, ma anche il valore dell'avviamento commerciale stimato nella media del fatturato negli ultimi tre anni;
    3) prevedere tra i criteri e le modalità di affidamento di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 11 condizioni di premialità nel punteggio per l'assegnazione delle concessioni in regime di concorrenza sia per le concessioni collegate con le attività recettive di tipo alberghiero e sia per l'esercizio di attività di impresa prevista dalla comunicazione europea sullo Small Business Act (COM(2008) 394 def.) del 25 giugno del 2008 a sostegno della micro e piccola impresa familiare, evitando di mettere a bando le concessioni senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo la necessità di assicurare una coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l'operatività del TULPS;
   b) in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi, sia chiarita la portata della norma riguardo alla sua applicazione a centri commerciali, in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio, ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico;
   c) valuti il Governo l'opportunità di delineare una disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l'indipendenza e la professionalità dei relativi operatori.