CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. (Atto n. 480).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (Atto n. 480);
   evidenziato come lo schema di decreto legislativo introduca, relativamente all'assistenza reciproca tra Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, una disciplina più articolata e dettagliata rispetto a quella attualmente vigente in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 69 del 2003, ampliandone inoltre l'ambito di applicazione;
   rilevato, in particolare, come lo schema di decreto consenta di definire una procedura omogenea tra i diversi Stati membri, disciplinando un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato destinatario della richiesta di assistenza, nonché un modulo standard che faciliterà la notifica negli altri Stati membri degli atti e delle decisioni relativi al credito;
   sottolineato inoltre come lo schema di decreto designi il Direttore Generale delle finanze come autorità centrale competente per l'Italia in materia, oltre ad identificare con maggiore precisione gli uffici di collegamento, presso le Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricati della ricezione o formulazione delle domande di assistenza, precisando altresì le rispettive competenze;
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sullo schema di decreto, per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario;
   segnalata l'urgenza di completare in tempi brevi l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/24/UE, il cui termine di recepimento è già scaduto il 31 dicembre 2011,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, il quale detta una disciplina transitoria, specificando che la previgente disciplina in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 69 del 2003, continua ad applicarsi alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1o gennaio 2012, e prevedendo invece che per le richieste di recupero per le quali non sia stata avviata la procedura di riscossione al 31 dicembre 2011 gli Uffici di collegamento possano invitare l'autorità richiedente a rinnovare la richiesta, ovvero provvedere a formare direttamente un titolo uniforme, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, a decorrere dalla conclusione di tale periodo transitorio, l'abrogazione esplicita del predetto decreto legislativo n. 69 del 2003.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. (Atto n. 497).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (Atto n. 497);
   rilevato come la direttiva 2010/73/UE si ponga l'obiettivo, condivisibile, di semplificare e migliorare la disciplina sul prospetto, per accrescere l'efficienza e la competitività internazionale delle imprese dell'Unione europea, nel rispetto della tutela degli investitori;
   sottolineato come le misure recate dallo schema di decreto legislativo si pongano in sintonia con l'esigenza, segnalata più volte dalla Commissione Finanze, in particolare nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari svolta dalla Commissione stessa, di procedere ad un'opera di ammodernamento della disciplina dei mercati finanziari, volta in particolare a perseguire gli obiettivi di: ridurre gli oneri amministrativi ed economici che gravano impropriamente sul mercato; migliorare effettivamente il livello di trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite agli investitori al fine di consentire loro di comprendere pienamente i rischi connessi alle scelte di investimento; agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese, in particolare quelle di medie dimensioni; razionalizzare e semplificare il quadro regolamentare; eliminare svantaggi competitivi legati a questioni di carattere regolamentare in danno del mercato finanziario o degli operatori nazionali, nonché scongiurare che gli emittenti esteri siano disincentivati o penalizzati nel richiedere l'ammissione sui mercati italiani; evitare la moltiplicazione o duplicazione di adempimenti inutili; assicurare in ogni caso il più elevato livello di tutela degli investitori;
   evidenziato, a tale riguardo, come la CONSOB abbia opportunamente avviato un processo di manutenzione della regolamentazione nazionale in materia, al fine di: eliminare le ipotesi di aggravamento degli adempimenti (cosiddetto goldplating), che rendono più oneroso il regime legislativo applicabile in ambito domestico rispetto a quelli vigenti in altri ordinamenti europei; ridurre gli oneri informativi ridondanti a carico degli emittenti; semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari che prevedono, per le medesime fattispecie, obblighi di comunicazione Pag. 101al pubblico e di comunicazione alla CONSOB; preservare la tutela degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;
   rilevata con particolare favore la scelta, operata dall'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto, di espungere dal novero degli investitori qualificati le persone fisiche e le piccole e medie imprese, al fine di assicurare maggiore tutela a tali soggetti, che sono stati in molti casi vittime di vere e proprie truffe, ad esempio per quanto riguarda il collocamento di strumenti finanziari derivati complessi, nonché la scelta di chiarire ulteriormente, all'articolo 1, comma 3, il contenuto della nota di sintesi recante le informazioni chiave per l'investitore ed il regime di responsabilità civilistica a carico dell'emittente relativamente alla completezza ed adeguatezza del contenuto della predetta nota di sintesi;
   sottolineato come la formulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto recepisca ampiamente i risultati della pubblica consultazione svolta su di esso,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.