CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 luglio 2012
689.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312-A Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

  All'articolo 4-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  
1-bis. le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-bis. 100. I Relatori.

  All'articolo 10, comma 15-bis, capoverso lettera b-bis), sopprimere le parole: , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1,.
10. 100. I Relatori.

  All'articolo 10, comma 15-ter, dopo le parole: normativa vigente inserire le seguenti: e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 101. I Relatori.

  All'articolo 12, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
12. 100. I Relatori.

  All'articolo 12, sopprimere i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater.
12. 101. I Relatori.

  All'articolo 15, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.
15. 100. I Relatori.

  All'articolo 16, comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Per la Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011.
16. 100. I Relatori.

  All'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
16. 101. I Relatori.

Pag. 23

  All'articolo 17-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17-bis. 100. I Relatori.

  All'articolo 17-quinquies, comma 1, dopo il capoverso comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
17-quinquies. 100. I Relatori.

  All'articolo 17-sexies, comma 1, sopprimere le parole da: in regime fino alla fine del comma.
17-sexies. 100. I Relatori.

  All'articolo 17-septies, comma 8, sostituire le parole: euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 8 sopprimere il secondo periodo;
   b) all'articolo 17-undecies, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   c) al medesimo articolo 17-undecies, comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: della dotazione del fondo di cui al comma 1 e;
   d) all'articolo 17-duodecies, comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   e) all'articolo 67-octies, comma 1, dopo le parole: costo sostenuto inserire le seguenti: , entro il 30 giugno 2014,;
   f) all'articolo 67-octies, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle Pag. 24finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito d'imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
17-septies. 100. I Relatori.

  All'articolo 17-undecies, comma 4, sostituire le parole: le modalità di erogazione con le seguenti: le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione.
17-undecies. 100. I Relatori.

  All'articolo 18, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 100. I Relatori.

  All'articolo 20, comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.
20. 100. I Relatori.

  All'articolo 20, comma 3, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.
20. 101. I Relatori.

  All'articolo 21, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato di indirizzo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
21. 100. I Relatori.

  All'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con la seguente: Ministeri.

  Conseguentemente, al comma 6, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: degli enti pubblici non economici con le seguenti: Ministeri.
22. 100. I Relatori.

  All'articolo 22, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti: 150 unità.
22. 101. I Relatori.

  All'articolo 22, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 102. I Relatori.

  All'articolo 24, comma 4, lettera b-bis) sostituire le parole: all'estero con le seguenti: Pag. 25in un Paese non appartenente all'Unione europea.
24. 100. I Relatori.

  All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 100. I Relatori.

  All'articolo 25, comma 3, dopo le parole: del Fondo inserire le seguenti: di cui all'articolo 23, comma 2,.
25. 101. I Relatori.

  All'articolo 26, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. 100. I Relatori.

  All'articolo 29-bis, comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: procedure di spesa, aggiungere le seguenti: per i progetti finanziati con fondi europei.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.
29-bis. 100. I Relatori.

  All'articolo 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: le risorse inserire le seguenti: di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non ancora utilizzate di cui al comma 354.
30. 101. I Relatori.

  All'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: nuovi oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.
30. 100. I Relatori.

  All'articolo 31, comma 2, sostituire le parole: al titolo secondo con le seguenti: all'articolo 17, comma 1,.
31. 100. I Relatori.

  All'articolo 34, comma 3, capoverso comma 5-sexies, ultimo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.
34. 100. I Relatori.

  All'articolo 34, comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34. 101. I Relatori.

  All'articolo 34, comma 7-bis, sostituire le parole da: per la selezione fino alla fine del comma con le seguenti: per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.
34. 102. I Relatori.

Pag. 26

  All'articolo 36, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
36. 100. I Relatori.

  All'articolo 36-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
36-bis. 100. I Relatori.

  All'articolo 37, comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: destinano con le seguenti: possono destinare.
37. 100. I Relatori.

  All'articolo 39, comma 2, sostituire le parole da: da cui non derivino nuovi o maggiori oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
39. 100. I Relatori.

  All'articolo 41, sostituire il comma 5 con il seguente:
  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
41. 100. I Relatori.

  All'articolo 41-bis, comma 5, sostituire le parole: pari a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013.
41-bis. 100. I Relatori.

  All'articolo 44, comma 4-bis, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
44. 100. I Relatori.

  All'articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

47. 100. I Relatori.

  All'articolo 59, sopprimere il comma 19-bis.
59. 100. I Relatori.

  All'articolo 59-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo.
59-bis. 100. I Relatori.

  All'articolo 62, comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: Fondo aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del medesimo articolo 61.
62. 100. I Relatori.

Pag. 27

  All'articolo 66-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: articolo 69 aggiungere le seguenti: , comma 1,;
   b) sopprimere il terzo periodo.
66-bis. 100. I Relatori.

  All'articolo 67-sexies, comma 1, sostituire le parole: ovvero del con le seguenti: e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del.
67-sexies. 100. I Relatori.

  All'articolo 67-septies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
67-septies. 100. I Relatori.

  All'articolo 69, comma 2, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: potranno proporre con le seguenti: , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre.
69. 100. I Relatori.