CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese (testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb., recante «Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese»;
   ricordato che il provvedimento dà parziale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che ha apportato talune modifiche alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, in quanto l'articolo 1 prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che deve dare integrale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, il provvedimento non si applica alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni;
   evidenziato che il provvedimento appare conforme al dettato della normativa europea, salvo alcuni aspetti che rivelano un'applicazione più restrittiva rispetto alla direttiva 2011/7/CE, rispetto ai quali occorre verificare se siano suscettibili di determinare un aggravio degli adempimenti per le imprese disposti dalle norme europee;
   richiamati al riguardo, in particolare:
    l'articolo 2, comma 3, nel quale si fa riferimento al fatto che il creditore ha diritto agli «interessi legali di mora» mentre la direttiva (articolo 3, par. 19) dispone in ordine agli «interessi di mora», che, secondo la definizione riportata nell'articolo 2, sono gli interessi legali di mora o gli interessi ad un tasso concordato tra le imprese;
    l'articolo 2, comma 6, che prevede che la durata massima della procedura di accettazione delle merci non può superare sette giorni per i beni deperibili e quindici giorni per tutti gli altri beni, mentre l'articolo 3, comma 4, della direttiva prevede che la durata massima di tale procedura non deve superare trenta giorni;
    l'articolo 2, comma 7, prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni, salvo termini contrattuali diversi che, comunque, non possono superare i sessanta giorni, mentre l'articolo 3, comma 5, della direttiva prevede, in tal caso, un termine massimo di sessanta giorni;
    l'articolo 2, comma 8, nel quale si prevede che il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni, mentre la direttiva non pone per la fattispecie in esame un termine;
    l'articolo 2, comma 17, ove si stabilisce che può essere ottenuto un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso mentre la direttiva, all'articolo 10, comma 1, prevede un termine ordinario di novanta giorni;
   ricordato il divieto di gold plating, introdotto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012), nonché la disposizione di analogo contenuto inserita dalla XIV Commissione nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925), approvato in sede referente il 6 giugno 2012; Pag. 281
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare, caso per caso, che le disposizioni richiamate non comportino un aggravio degli adempimenti a carico delle imprese rispetto alle previsioni contenute nella direttiva 2011/7/CE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012) in tema di gold plating.

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ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417 def.) – Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425 def.) – Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416 def.) – Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424 def.) – Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2011)418 def.) – Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminate la «Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca – COM(2011)417 def.», la «Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca – COM(2011)425 def.», la «Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura – COM(2011)416 def.», la «Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca – COM(2011)424 def.», la «Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca – COM(2011)418 def.» e la «Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – COM(2011)804»;
  premesso che:
   le proposte legislative in esame prospettano una riforma organica della politica comune della pesca e dei suoi strumenti di finanziamento, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;
   la dotazione finanziaria complessiva proposta dalla Commissione europea per il FEAMP nel periodo 2014-2020 ammonterebbe a euro 6.567.000.00 di cui 1,047 miliardi sarebbero dedicati alle misure a gestione diretta (principalmente alla PMI). Tali risorse, tenuto conto del livello complessivo del bilancio dell'UE proposto per il periodo 2014-2020, appaiono adeguate, tenuto anche conto della ragionevolezza ed equità dei parametri di distribuzione proposti dalla Commissione: il livello dell'occupazione; il livello della produzione; la percentuale di piccola pesca nell'ambito della flotta nazionale. Per tutte le misure è previsto anche un criterio di allocazione «storica»;
    gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea di una politica comune della pesca sostenibile, efficace e coerente appaiono condivisibili. Peraltro, la politica della pesca non può prescindere dalla considerazione di una pluralità di fattori che caratterizzano interessi, risorse, sistemi di pesca, luoghi, storia, abitudini alimentari, economie tra loro differenti, al fine di individuare interventi normativi idonei a rispondere alle esigenze reali e alle specificità territoriali. Occorre inoltre contemperare le priorità ambientali, con Pag. 283l'esigenza di supportare le attività produttive e le loro ricadute economiche e sociali;
   la base giuridica prescelta per le proposte in esame appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;
   fermo restando che, in base agli articoli 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'UE, le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione, mentre quelle concernenti le priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo dell'acquacoltura e l'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, le proposte stesse risultano conformi al principio di sussidiarietà. Gli obiettivi da esse perseguiti – che includono una maggiore competitività del settore, una migliore trasparenza dei mercati, il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione – non potrebbero infatti essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale in quanto richiedono norme comuni in tutto il territorio dell'Unione;
   appare pertanto opportuna e conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta dello strumento del regolamento, che si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, stabilendo norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, e lasciando agli Stati membri tramite l'approccio regionalizzato, la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione;
   tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e di valutazione forniti dalle audizioni svolte presso la XIII Commissione Agricoltura;
   rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XIII (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE per assicurare il coordinamento tra la politica comune della pesca e le politiche dell'Unione riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato ed il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori;
   b) con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito delle proposte che compongono il pacchetto – pur condividendo l'obiettivo di razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona («atti delegati»), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali, nonché di estendere le disposizioni settoriali (sempre con «atti delegati») – si sottolinea che occorre evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura Pag. 284legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per la facoltà della Commissione di adottare, mediante atti delegati, disposizioni concernenti i limiti di capacità di pesca per ciascuna flotta nazionale, che non può essere considerato elemento non essenziale della regolamentazione;
   c) in materia di dimensione esterna della PCP, si sottolinea l'esigenza di perseguire una politica di cooperazione con i Paesi terzi volta a migliorare il rispetto delle norme nel contesto internazionale, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca intensive praticate nell'area del Mediterraneo tenendo conto delle specificità dell'ecosistema ittico in tale bacino;
   d) relativamente all'etichettatura di origine dei prodotti della pesca resta aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione; si sottolinea, altresì che se si vuole tutelare il carattere distintivo dei prodotti di qualità, sia a difesa delle produzioni sia dei consumatori, è indispensabile che sia chiara l'indicazione di origine;
   e) per quanto riguarda, infine, il FEAMP per il periodo 2014-2020, si sottolinea, in particolare, che nella proposta della Commissione occorre addivenire ad una più specifica finalizzazione delle risorse, che tenga conto di priorità, quali la ricerca e il sostegno a coloro che intendono rinnovare la flotta per rafforzare e migliorare la propria attività; inoltre, si rileva che la talune delle misure proposte sono di efficacia incerta ai fini della riduzione della sovraccapacità e, comunque, non appaiono essere particolarmente adatte ad una pesca a carattere altamente misto o multispecifico, come quella Mediterranea.

Pag. 285

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 def.) – Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 def.) – Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 def.) – Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 def.) – Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629 def.) – Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630 def.) – Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631 def.)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, il progetto di riforma della politica agricola comune (PAC), presentato il 12 ottobre 2011 dalla Commissione europea, che si basa sulla comunicazione «La PAC verso il 2020» (COM(2010)672) e sugli esiti di una consultazione, conclusasi il 25 gennaio 2011, costituito dai seguenti atti:
    proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune COM(2011)625);
    proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626);
    proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – (COM(2011)627);
    proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628);
    proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629);
    proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – (COM(2011)630;
    proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – (COM(2011)631);
  premesso che:
   la riforma della PAC è di fondamentale importanza per il futuro del sistema agroalimentare italiano ed europeo, anche Pag. 286nella prospettiva del nuovo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, nel quale sono inserite tutte le politiche europee, ed è la prima riforma che concerne il settore dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
   per il Parlamento si tratta di un'occasione unica e imperdibile per testimoniare l'attenzione del Paese ai contenuti della PAC quale politica volta non solo alla remunerazione degli agricoltori, ma anche al miglioramento della qualità della vita sul territorio, considerato nella sua specificità;
  tenuto conto:
   degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla XIII Commissione Agricoltura, competente per il merito, tra le quali l'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura Ciolos;
   della nota informativa trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 4-quater della legge n.11 del 2005, nonché di quelle trasmesse dalle regioni Emilia, Lombardia, Marche, Sardegna e Veneto ai sensi della medesima legge;
   degli indirizzi stabiliti dal Documento finale approvato dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati il 28 marzo scorso, in esito all'esame congiunto delle proposte legislative collegate al nuovo Quadro finanziario pluriennale presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2010;
   del fatto che l'Italia in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie si è dichiarata favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo delle politiche comuni, come si evince nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011;
  considerato che:
   la Commissione europea propone di lasciare invariata la dotazione finanziaria di ciascuno dei due pilastri, in termini nominali, rispetto ai livelli del 2013;
   i negoziati sulle proposte di riforma della Politica agricola comune e su quelle relative al prossimo quadro finanziario pluriennale 2012-2014 viaggiano in parallelo e che il secondo, dall'esito molto incerto, non sarà concluso prima della primavera del 2013; pertanto solo quando si conoscerà l'entità delle risorse effettivamente disponibili sarà possibile avere una valutazione chiara dell'efficacia o meno della riforma prospettata dalla Commissione;
   rilevata, infine, l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché al Comitato delle regioni;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere in considerazioni i seguenti aspetti:
    a) appare in primo luogo inopportuna una ulteriore riduzione delle risorse, proposta dalla Commissione al fine di migliorare i saldi netti degli Stati membri; peraltro, ferma restando la necessità di tenere conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, appare indispensabile nell'ambito del negoziato sul prossimo quadro finanziario ribadire l'opportunità di attribuire al bilancio dell'Ue risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita, quali l'agricoltura»;
    b) relativamente al criterio proposto dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti diretti, il riferimento alla superficie agricola nazionale deve tenere Pag. 287conto di fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, invece, penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri;
    c) la proposta della Commissione non appare adeguata sotto il profilo delle modalità di applicazione del principio di equità nella distribuzione delle risorse, disattendendo peraltro l'obiettivo della semplificazione e della coerenza fra portata degli obiettivi e risorse finanziarie disponibili;
    d) relativamente alle risorse per lo sviluppo rurale appare opportuno che la Commissione europea individui in maniera puntuale i criteri per la definizione delle percentuali di cofinanziamento nazionale, analogamente a quanto previsto per la politica di coesione, nonché preveda una maggiore flessibilità al fine di evitare l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse destinate ai Piani di sviluppo regionale prevedendo compensazioni finanziarie tra i programmi già avviati e quelli per i quali si rende necessario il disimpegno;
    e) per quanto riguarda l'aspetto ordinamentale, si rileva l'esigenza che l'ampio ricorso prospettato dalle proposte in esame agli atti delegati dovrà rappresentare un elemento di flessibilità nell'adozione di misure tempestive e coerenti con gli obiettivi della nuova PAC; tuttavia, considerata la complessità del negoziato e la sua stretta connessione con quello sulle prospettive finanziarie appare opportuno assicurare la massima trasparenza e informazione al Parlamento da parte del Governo e d'intesa con le istituzione europee sulle suddette misure.