CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2012
677.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il nuovo testo della proposta C. 4568;
   osservato che il nuovo testo in esame supera le perplessità sul precedente testo che avevano portato l'11 gennaio scorso all'approvazione di un parere contrario, per quanto fosse condivisibile e meritevole la finalità di rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse;
  preso atto, pertanto, che:
   non viene più imposto un obbligo generalizzato e sostanzialmente indeterminato di denuncia nei confronti di chiunque fosse a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale (articolo 1, comma 1, del precedente testo), venendo invece previsto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale (Denuncia da parte di privati), nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, la facoltà di denunciare la scomparsa;
   non viene conseguentemente più previsto che dalla inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo da parte di persone diverse dai congiunti derivi l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000 (articolo 1,comma 6, del precedente testo);
   ritenuto che appare comunque opportuno sostituire le parole «può denunciare» con le parole «può segnalare», in quanto la denuncia nel suo significato tecnico-giuridico, con particolare riferimento al diritto penale sostanziale e processuale a cui il testo fa specifico riferimento, costituisce uno strumento per perseguire fatti illeciti o quantomeno ritenuti tali dal denunciante, mentre nel caso in esame la comunicazione alle forze di polizia di cui all'articolo 1 non riguarda autonomi fatti illeciti, meritevoli di autonomo approfondimento giudiziario per verificare responsabilità connesse al fatto stesso, ma serve ad attivare un pronto intervento per evitare che alla scomparsa, di per sé non illecita, possano collegarsi eventuali conseguenze pregiudizievoli per la persona;
   osservato che il comma 4, parzialmente modificato, dispone che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e disciplina le relative procedure. ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, prevedendo inoltre che nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto Pag. 42valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse;
   espresse perplessità sulla scelta di indicare per via legislativa al prefetto quali debbano essere le iniziative da intraprendere di seguito alla comunicazione ricevuta dall'ufficio di polizia, per cui potrebbe essere opportuno sia sopprimere la disposizione secondo cui il Prefetto deve coinvolgere il Commissario straordinario ovvero intraprendere delle particolari iniziative coinvolgendo altri organi od enti sia trasformare in una facoltà la valutazione del Prefetto sull'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, stabilendo peraltro il consenso dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa in luogo del fatto che debbano essere solamente sentiti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, le parole «può denunciarne» siano sostituite dalle seguenti: «può segnalare» e conseguentemente al medesimo articolo ai commi 2, 3, 4 e 5 la parola «denuncia» sia sostituita dalla parola «segnalazione»;
   2) all'articolo 1, comma 4, siano soppresse le parole da «per il tempestivo» fino a «territorio», di sostituire le parole «il prefetto valuta» con «il prefetto può valutare» nonché siano sostituite le parole «sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa» con le seguenti; «con il consento dell'autorità giudiziaria e dei familiari della persona scomparsa».

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06746 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel reparto penale del carcere della Dozza di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Bernardini in merito al decesso presso il penitenziario di Bologna del detenuto Marco De Rosa, si ritiene di dover procedere ad alcune puntualizzazioni, al fine di separare l'evento luttuoso dai problemi connessi al cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Il predetto impianto, infatti, oltre che vetusto, è calibrato per un istituto penitenziario che, nel tempo, ha visto triplicare la presenza di detenuti: acquisite, quindi, le necessarie risorse dovrebbe essere sicuramente sostituito.
  Ogni anno, peraltro, in occasione dei periodi più freddi, proprio a causa dell'inadeguatezza dell'impianto, risulta minore la potenza di erogazione del riscaldamento, con conseguenti difficoltà, riscontrabili principalmente per il terzo piano del reparto giudiziario e per la caserma del personale.
  In considerazione di quanto detto, già nello scorso mese di febbraio, è stato richiesto alla ditta Berica Impianti di prolungare l'orario di accensione contrattualmente previsto, richiamando in proposito l'ordinanza del sindaco di Bologna che, a causa dell'eccezionale irrigidimento delle condizioni climatiche, aveva disposto l'innalzamento del limite massimo giornaliero degli impianti termici da 14 a 18 ore giornaliere.
  Ciò posto, nessuno dei problemi connessi alla corretta funzionalità dell'impianto di riscaldamento può essere preso in considerazione ai fini del decesso del detenuto De Rosa, avvenuto l'11 febbraio 2012.
  Ed infatti il reparto al quale era assegnato il detenuto De Rosa, nonostante le rigide temperature del mese di febbraio, non aveva registrato problemi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, né erano state sollevate dai detenuti e dal personale del reparto lamentele sull'inadeguatezza delle temperature.
  Il detenuto De Rosa Marco è stato trovato privo di vita nella camera detentiva, all'interno del proprio letto, dal compagno di cella, il quale dava l'allarme al personale di servizio, che immediatamente avvisava il sanitario dell'istituto.
  Il medico dell'istituto, incaricato per i primi soccorsi, ne refertava l'avvenuto decesso alle ore 07,25 circa, constatando verosimilmente «un arresto cardiocircolatorio».
  In merito a tale evento il competente Ufficio dell'Amministrazione penitenziaria ha già disposto un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per l'Emilia Romagna, al fine di appurare cause, circostanze, modalità dell'accaduto ed in particolare se sussistano eventuali responsabilità a carico di operatori penitenziari. Il predetto Provveditore è stato invitato, inoltre, a richiedere gli esiti degli esami necroscopici e/o autoptici disposti dall'Autorità Giudiziaria.
  Si rappresenta, infine, che il detenuto in argomento era stato arrestato in data 1o marzo 2002 ed aveva come posizione giuridica quella di definitivo, per i reati di rapina, produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ed altro, con fine pena previsto al 3 agosto 2024.