CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2012
676.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    è in corso un ampio processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta spending review) la quale è volta a realizzare una complessiva riduzione della spesa pubblica, al fine di ridurre il peso delle strutture burocratiche, raggiungere più elevati livelli di efficienza da parte delle pubbliche amministrazioni e liberare risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale ed al sostegno delle fasce più deboli della popolazione;
    nel predetto processo di razionalizzazione devono evidentemente essere coinvolte a pieno titolo anche le strutture dell'Amministrazione finanziaria, la quale, in quanto strumento privilegiato di imposizione fiscale e di tutela degli interessi erariali, deve più di altre caratterizzarsi per razionalità organizzativa, efficienza operativa ed eliminazione delle spese improduttive;
    la scelta di avviare il predetto meccanismo di riduzione dei costi della pubblica amministrazione proprio dall'Amministrazione finanziaria, al di là delle ricadute di carattere immediatamente pratico, rappresenterebbe anche un segnale simbolico positivo nei confronti di tutti i contribuenti onesti, i quali sono stati chiamati in questi mesi a compiere sacrifici gravosi per garantire la stabilità della finanza pubblica;
    l'azione di revisione degli assetti organizzativi in tale settore costituisce inoltre doverosa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, le quali stabiliscono, tra l'altro, l'integrazione operativa della Agenzie fiscali, nonché la razionalizzazione dell'organizzazione tributaria, anche al fine di evitare duplicazione di strutture ed implementare strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate;
    in tale contesto appare dunque necessario porre mano con sollecitudine ad un intervento che coinvolga anche le Agenzie fiscali e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale dovrebbe già trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, in forza di un decreto ministeriale, peraltro non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul cui schema la Commissione Finanze ha espresso il parere il 10 novembre 2011;
    al fine di garantire che tale complessa azione riformatrice realizzi pienamente i suoi obiettivi, occorre verificare con attenzione tutte le soluzioni atte a: ridurre le strutture ridondanti, massimizzare le sinergie tra le diverse amministrazioni ed altre amministrazioni pubbliche, rivedere l'articolazione territoriale delle Agenzie stesse, garantire una razionale e coerente distribuzione delle competenze tra i diversi enti, valorizzare le professionalità ed il patrimonio di conoscenze accumulato dalle amministrazioni, riequilibrare in modo più uniforme il rapporto tra diversi livelli della dirigenza e tra dirigenti e consistenza complessiva del personale;Pag. 122
    il predetto processo di riforma, che può prendere opportunamente avvio dell'Amministrazione finanziaria, dovrà comunque coinvolgere tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli, quali ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui il rapporto tra livelli apicali della dirigenza e numero complessivo di dirigenti, nonché tra questi ultimi ed il complesso del personale, risulta più basso che altrove;
    in tale ambito occorre inoltre evitare scelte demagogiche e non meditate, in quanto, in particolare nel settore dell'Amministrazione finanziaria, le modifiche degli assetti organizzativi non dovranno in alcun modo pregiudicare, anche solo in via temporanea, la piena operatività delle strutture e la continuità dell'azione amministrativa;
    a tale proposito si evidenzia come eventuali accorpamenti o trasferimenti di funzioni da un settore all'altro dell'Amministrazione finanziaria, non potranno essere realizzati in forma generica, meccanica o irrazionale, ma debbano invece tenere attentamente conto delle diversità e delle omogeneità nelle attività svolte, dell'articolazione degli interessi pubblici coinvolti, delle peculiarità delle materie trattate, nonché delle necessità di assicurare un adeguato presidio territoriale e di rispondere alle legittime esigenze dei cittadini e degli operatori professionali;
    si segnala infatti come la complessiva revisione della pubblica amministrazione, ed in particolare la riforma dell'Amministrazione finanziaria, non possa essere concepita in una prospettiva meramente congiunturale o contabilistica, ma debba porsi la finalità, più ambiziosa, di ripensare gli assetti organizzativi per realizzare in modo più sobrio obiettivi di maggiore efficacia nella gestione dell'intero sistema della fiscalità;
    inoltre, per quanto riguarda segnatamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, occorre tenere presente che tale Amministrazione è già oggetto di un processo di evoluzione, tutt'ora in corso, il quale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, dovrebbe portarla a trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato;

impegna il Governo

   ad adottare con la necessaria tempestività le misure, di natura normativa o regolamentare, finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla Commissione Finanze della Camera, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri ed obiettivi prioritari:
    a) soppressione di tutte le strutture e gli uffici ridondanti, nonché eliminazione di tutte le duplicazioni di funzioni;
    b) accorpamento delle strutture sulla base del principio di omogeneità o maggiore vicinanza delle funzioni svolte, tenendo conto delle peculiarità di alcuni ambiti di attività, i quali, ad esempio per quanto riguarda il settore dei giochi, sono ormai connotati per uno spiccato profilo di politica industriale che li rende eccentrici rispetto ai tradizionali compiti di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi;
    c) coordinamento di ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del disegno di legge C. 5291, contenente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, recentemente trasmesso alla Camera dei deputati, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto dell'esigenza Pag. 123di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori;
    d) riduzione delle articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
    e) rafforzamento ed ampliamento delle sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
    f) salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;
    g) valorizzazione delle competenze professionali e del patrimonio di conoscenze tecniche e giuridiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
    h) definizione di un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo, evitando il susseguirsi continuo di interventi di aggiustamento che rischierebbero di pregiudicare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa;
    i) riduzione ed ottimizzazione degli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria che permettano, oltre che un abbattimento dei costi, maggiore fruibilità per gli utenti, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi;
    l) tendenziale riduzione del numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad elevare il rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti;
    m) riduzione delle aliquote di personale a bassa qualificazione, anche attraverso attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni;
    n) piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria e completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici esistenti, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione;
    o) verifica circa lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;
    p) perseguimento della piena indipendenza e terzietà, nonché garanzia delle relative esigenze organizzative, degli organi della giustizia tributaria;
    q) coinvolgimento, nei termini più ampi possibili, nonché costante informazione, del Parlamento in merito alle decisioni ed alle prospettive dell'intero processo di razionalizzazione.
«Ventucci, Fluvi, Cera, Fugatti, Della Vedova, Cesario, Messina, Pugliese, Piccolo, Leo, Del Tenno, Antonio Pepe, Comaroli, Forcolin, Versace, Savino, Montagnoli, Ravetto, Strizzolo, Verini, Causi, Albini, Fogliardi, Pizzetti, D'Antoni, Sposetti».

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00916 Ventucci ed altri: Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    è in corso un ampio processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta spending review) la quale è volta a realizzare una complessiva riduzione della spesa pubblica, al fine di ridurre il peso delle strutture burocratiche, raggiungere più elevati livelli di efficienza da parte delle pubbliche amministrazioni e liberare risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale ed al sostegno delle fasce più deboli della popolazione;
    nel predetto processo di razionalizzazione devono evidentemente essere coinvolte a pieno titolo anche le strutture dell'Amministrazione finanziaria, la quale, in quanto strumento privilegiato di imposizione fiscale e di tutela degli interessi erariali, deve più di altre caratterizzarsi per razionalità organizzativa, efficienza operativa ed eliminazione delle spese improduttive;
    la scelta di avviare il predetto meccanismo di riduzione dei costi della pubblica amministrazione proprio dall'Amministrazione finanziaria, al di là delle ricadute di carattere immediatamente pratico, rappresenterebbe anche un segnale simbolico positivo nei confronti di tutti i contribuenti onesti, i quali sono stati chiamati in questi mesi a compiere sacrifici gravosi per garantire la stabilità della finanza pubblica;
    l'azione di revisione degli assetti organizzativi in tale settore costituisce inoltre doverosa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, le quali stabiliscono, tra l'altro, l'integrazione operativa della Agenzie fiscali, nonché la razionalizzazione dell'organizzazione tributaria, anche al fine di evitare duplicazione di strutture ed implementare strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate;
    in tale contesto appare dunque necessario porre mano con sollecitudine ad un intervento che coinvolga anche le Agenzie fiscali e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale dovrebbe già trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, in forza di un decreto ministeriale, peraltro non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul cui schema la Commissione Finanze ha espresso il parere il 10 novembre 2011;
    al fine di garantire che tale complessa azione riformatrice realizzi pienamente i suoi obiettivi, occorre verificare con attenzione tutte le soluzioni atte a: ridurre le strutture ridondanti, massimizzare le sinergie tra le diverse amministrazioni ed altre amministrazioni pubbliche, rivedere l'articolazione territoriale delle Agenzie stesse, garantire una razionale e coerente distribuzione delle competenze tra i diversi enti, valorizzare le professionalità ed il patrimonio di conoscenze accumulato dalle amministrazioni, riequilibrare in modo più uniforme il rapporto tra diversi livelli della dirigenza e tra dirigenti e consistenza complessiva del personale;Pag. 125
    il predetto processo di riforma, che può prendere opportunamente avvio dell'Amministrazione finanziaria, dovrà comunque coinvolgere tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli, quali ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui il rapporto tra livelli apicali della dirigenza e numero complessivo di dirigenti, nonché tra questi ultimi ed il complesso del personale, risulta più basso che altrove;
    in tale ambito occorre inoltre evitare scelte demagogiche e non meditate, in quanto, in particolare nel settore dell'Amministrazione finanziaria, le modifiche degli assetti organizzativi non dovranno in alcun modo pregiudicare, anche solo in via temporanea, la piena operatività delle strutture e la continuità dell'azione amministrativa;
    a tale proposito si evidenzia come eventuali accorpamenti o trasferimenti di funzioni da un settore all'altro dell'Amministrazione finanziaria, non potranno essere realizzati in forma generica, meccanica o irrazionale, ma debbano invece tenere attentamente conto delle diversità e delle omogeneità nelle attività svolte, dell'articolazione degli interessi pubblici coinvolti, delle peculiarità delle materie trattate, nonché delle necessità di assicurare un adeguato presidio territoriale e di rispondere alle legittime esigenze dei cittadini e degli operatori professionali;
    si segnala infatti come la complessiva revisione della pubblica amministrazione, ed in particolare la riforma dell'Amministrazione finanziaria, non possa essere concepita in una prospettiva meramente congiunturale o contabilistica, ma debba porsi la finalità, più ambiziosa, di ripensare gli assetti organizzativi per realizzare in modo più sobrio obiettivi di maggiore efficacia nella gestione dell'intero sistema della fiscalità;
    inoltre, per quanto riguarda segnatamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, occorre tenere presente che tale Amministrazione è già oggetto di un processo di evoluzione, tutt'ora in corso, il quale, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, dovrebbe portarla a trasformarsi in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato;
    in tale contesto appare dunque necessario:
     sopprimere tutte le strutture e gli uffici ridondanti, nonché eliminare tutte le duplicazioni di funzioni;
     accorpare le strutture sulla base del principio di omogeneità o maggiore vicinanza delle funzioni svolte, tenendo conto delle peculiarità di alcuni ambiti di attività, i quali, ad esempio per quanto riguarda il settore dei giochi, sono ormai connotati per uno spiccato profilo di politica industriale che li rende eccentrici rispetto ai tradizionali compiti di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi;
     coordinare ogni iniziativa relativa al riassetto dell'Agenzia del territorio con il contenuto del disegno di legge C. 5291, contenente delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, il quale intende attribuire alla predetta Agenzia ulteriori funzioni nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, tenendo inoltre conto dell'esigenza di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori;
     ridurre le articolazioni territoriali a livello sub-provinciale, laddove ciò non confligga con le esigenze di adeguato presidio del territorio, a tutela degli interessi erariali, e conseguentemente ridefinire il livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale;
     rafforzare ed ampliare le sinergie tra le diverse branche dell'Amministrazione finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali, segnatamente attraverso il rafforzamento dei Pag. 126meccanismi di collaborazione per quanto riguarda i controlli sul territorio;
     salvaguardare i diritti e le legittime esigenze dei contribuenti, degli operatori economici e degli intermediari professionali, al fine di rendere meno oneroso l'adempimento degli adempimenti burocratici e nello spirito, indicato dallo Statuto dei diritti del contribuente, di mantenere un rapporto di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuenti;
     valorizzare le competenze professionali e il patrimonio di conoscenze tecniche e giuridiche accumulato presso le diverse articolazioni dell'Amministrazione, al fine di garantire la piena continuità e coerenza dell'azione amministrativa;
     definire un disegno organizzativo il più possibile stabile nel tempo, evitando il susseguirsi continuo di interventi di aggiustamento che rischierebbero di pregiudicare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa;
     ridurre ed ottimizzare gli spazi fisici utilizzati, attraverso la riduzione delle sedi e la creazione di poli integrati dell'Amministrazione finanziaria che permettano, oltre ad un abbattimento dei costi, maggiore fruibilità per gli utenti, con tendenziale eliminazione del ricorso ad immobili in locazione di proprietà di terzi;
     ridurre tendenzialmente il numero degli incarichi dirigenziali, al fine di giungere ad elevare il rapporto tra dirigenza di livello generale e totale dei dirigenti, nonché tra dirigenza e numero totale dei dipendenti;
     ridurre le aliquote di personale a bassa qualificazione, anche attraverso attività di formazione che elevino il contenuto professionale delle prestazioni;
     procedere alla piena integrazione di tutte le banche dati esistenti presso l'Amministrazione finanziaria e assicurare la completa interoperabilità dei sistemi operativi informatici esistenti, anche attraverso la sostituzione dei sistemi informativi proprietari, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa, per quanto riguarda il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, nonché per ridurre gli oneri per la struttura informatica dell'Amministrazione;
     verificare lo stato del processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, prevista dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;
     perseguire la piena indipendenza e terzietà, nonché garantire le relative esigenze organizzative, degli organi della giustizia tributaria;
     coinvolgere, nei termini più ampi possibili, nonché assicurare la costante informazione del Parlamento, in merito alle decisioni ed alle prospettive dell'intero processo di razionalizzazione,

impegna il Governo

ad adottare con la necessaria tempestività le misure, di natura normativa o regolamentare, finalizzate ad operare, nel quadro più ampio delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, una complessiva riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, anche attraverso una revisione del numero delle Agenzie ed una redistribuzione delle relative competenze, da realizzare nell'ambito della delega legislativa recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, di cui al disegno di legge C. 5291, assegnato in sede referente alla Commissione Finanze della Camera, tenendo in considerazione le indicazioni recate in premessa.
(8-00185) «Ventucci, Fluvi, Cera, Fugatti, Della Vedova, Cesario, Messina, Pugliese, Piccolo, Leo, Del Tenno, Antonio Pepe, Comaroli, Forcolin, Versace, Savino, Montagnoli, Ravetto, Strizzolo, Verini, Causi, Albini, Fogliardi, Pizzetti, D'Antoni, Sposetti».

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ALLEGATO 3

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5322, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento all'articolo 4, comma 1, periodi dal terzo al settimo, i quali prevedono, per il 2012, al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione della stampa, un credito di imposta, per un importo non superiore ai risparmi di spesa realizzati ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 4, relativo alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro, provveda la Commissione di merito a precisare gli elementi essenziali, soggettivi ed oggettivi, per il riconoscimento di tale beneficio, in particolare indicando in modo incontrovertibile i destinatari dell'agevolazione e la misura del credito d'imposta stesso, senza limitarsi a rinviare la definizione di tali aspetti ad un atto di natura secondaria;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1, comma 7, ai sensi del quale le domande relative al credito di imposta, previsto dalla legislazione vigente in misura pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri, relativamente all'anno 2011, si intendono regolarmente pervenute se inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «posta certificata» con le parole: «posta elettronica certificata»;
   b) con riferimento all'articolo 2, comma 2, il quale modifica, a decorrere dai contributi relativi al 2012, i criteri di calcolo dei predetti contributi in favore delle imprese editoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le nuove modalità di calcolo previste dal comma si applichino a partire dal 2013, al fine di salvaguardare i piani di investimento già effettuati dalle imprese editrici.

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ALLEGATO 4

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5263, di conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;
   segnalata l'esigenza che la Commissione di merito apporti al decreto-legge le modificazioni ed integrazioni concordate con i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

5-07247 Leo: Chiarimenti circa il soggetto obbligato agli obblighi di versamento dell'IMU relativamente agli immobili oggetto di sequestro giudiziario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione a risposta immediata indicata in oggetto, concernente la problematica dell'individuazione del soggetto passivo dell'imposta municipale propria (IMU), nel caso in cui un immobile sia oggetto di misure conservative-cautelari, nell'ambito di un procedimento a carico di persone indagate, si rappresenta quanto segue.
  Si deve, innanzitutto, premettere che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che il presupposto per l'applicazione dell'IMU è costituito dal possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze. Ne consegue che, anche nel caso specifico di misure conservative-cautelari, il tributo è dovuto.
  L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 individua i soggetti passivi dell'imposta nel proprietario di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili) a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  Pertanto, in via generale e salvo diversa e disposizione di legge, su tali soggetti grava l'adempimento di tutti gli obblighi, formali e sostanziali derivanti dall'applicazione dell'IMU (tra i quali rientra anche l'obbligo di versamento secondo le regole ordinarie stabilite dalla normativa di riferimento).
  Il Dipartimento delle finanze ha tuttavia segnalato che, nel caso specifico di misure conservative-cautelari, è il giudice che nel dispone l'adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisce, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all'uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete.
  A tale proposito la Corte di Cassazione penale nella sentenza 6 ottobre 2010, n. 35801, ha affermato che se di norma «i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta – ed anzi ora l'articolo 104-bis disp. atto c.p.p. espressamente consente – che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione...».
  Pertanto, alla luce di tali considerazioni, è ammissibile che il giudice, nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale, attribuisca all'amministratore/custode giudiziario l'amministrazione dei beni oggetto del misura adottata, con esercizio Pag. 130di poteri di vera e propria gestione, compreso, quindi, anche il pagamento dei tributi.
  Nel senso appena esposto si pongono i seguenti provvedimenti concernenti l'imposta comunale sugli immobili (ICI), il cui contenuto, però, può, secondo il Dipartimento delle finanze, essere esteso all'IMU, essendo rimasta sostanzialmente inalterata la disciplina della soggettività passiva:
   provvedimento n. 1260/2008 del 4 maggio 2011 del Tribunale di Napoli che, in materia di ICI, afferma che il soggetto passivo per i beni sequestrati e pignorati rimane il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile stesso, fino al decreto di trasferimento;
   provvedimento del Tribunale di Taranto, Ufficio Misure Prevenzione P.S. del 29 luglio 2002 (ud. del 26 luglio 2002), per il quale il tributo deve essere assolto dal proprietario del bene immobile e specifica chiaramente che essendo, tuttavia, lo stesso provvedimento solo un parere e che quindi «non ha natura vincolante per l'amministratore giudiziario», quest'ultimo ben può disattendere detto parere, essendo titolare di proprie ed autonome responsabilità rispetto al Giudice delegato, al quale possono essere rimesse le determinazioni di competenza.

  Con specifico riguardo al cosiddetto «sequestro anti-mafia» di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, il Dipartimento delle finanze ha sottolineato che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 156 del 7 agosto 2000, ha chiarito che in tali casi trovano applicazione le norme sull'eredità giacente, in ordine al trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sequestrati ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. In particolare, l'articolo 530 c.c. prevede che il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.

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ALLEGATO 6

5-07248 Cesario: Ripristino del regime di integrale deducibilità dalle imposte sui redditi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento o impianti per lo smaltimento e la depurazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo che venga ripristinato il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi per le piccole e medie imprese che costruiscono o gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia, acqua e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 96 del TUIR prima delle modifiche apportate dall'articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di superare la discriminazione tra imprese pubbliche e private censurata, tra l'altro, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), senza ricorrere alla ingiustificata totale soppressione del beneficio per le utilities pubbliche.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia che la modifica apportata dal citato articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 al comma 5 dell'articolo 96 del TUIR è volta – come ricordato dall'istante – a superare le criticità evidenziate dalla AGCM, che aveva segnalato come «il limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori di costruzione e gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti per lo smaltimento e la depurazione determinasse il verificarsi di una ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti negli stessi settori, tale da ridurre la capacità competitiva delle imprese private», e dalla Commissione europea (aiuto di Stato SA. 31326).
  Tanto premesso, il Dipartimento rappresenta come, da un lato, l'eventuale estensione del regime di integrale di deducibilità degli interessi passivi, previsto anteriormente alle modifiche recate dal decreto-legge n. 1 del 2012 per le utilities pubbliche, alle PMI private che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, non sembrerebbe idonea a superare le criticità in ordine alla compatibilità della misura con la normativa comunitaria degli aiuti di Stato e, dall'altro, la diversa scelta normativa intesa ad estendere il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi a tutte le società che operano nei ricordati settori, indipendentemente dalla composizione della compagine societaria deve necessariamente tener conto degli effetti sul gettito nel bilancio dello Stato.
  A tale ultimo riguardo, il Dipartimento ha illustrato detti effetti nella tabella che segue, ipotizzando l'entrata in vigore della disposizione normativa in argomento a partire dall'anno 2012:

2012 2013 2014
IRES -8,4 -4,8

in milioni di euro.

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ALLEGATO 7

5-07249 Lo Monte e Zeller: Applicazione del nuovo limite di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, nel caso di interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012 e per i quali siano già stati effettuati esborsi con detrazione del 36 per cento, ai fini del computo del limite di spesa ancora sostenibile e ammesso a fruire della detrazione Irpef del 50 per cento per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore delle stesso, il nuovo limite massimo agevolabile sia pari a 96.000,00 euro, sottratti gli importi versati in precedenza e per i quali resta ferma la detrazione del 36 per cento.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici, si evidenzia quanto segue.
  L'Agenzia delle entrate, in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 citato [il quale statuisce che «Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis»], fa rilevare come l'utilizzo dell'espressione «spese sostenute», senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della detrazione in relazione alla data di avvio degli interventi, comporti che ai fini della imputazione delle stesse occorra far riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
  Inoltre, per quanto concerne, segnatamente, la rilevanza del limite di spesa di euro 96.000 e dell'aliquota di detrazione del 50 per cento – previsti per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e fino al 30 giugno 2013 – occorre evidenziare che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 rinvia alle disposizioni dell'articolo 16-bis del TUIR, comportando che il computo dei suddetti limiti vada effettuato distintamente per periodo di imposta, facendo comunque salvo, tra l'altro, quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 16-bis in caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti.
  In altri termini, è da ritenersi che al contribuente:
   per il periodo d'imposta 2012, spetti la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per un ammontare massimo di 48.000 euro, e la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le Pag. 133quali resta ferma la detrazione del 36 per cento;
   per il periodo d'imposta 2013, spetti la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dall'inizio del periodo di imposta fino al 30 giugno 2013 per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36 per cento.

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ALLEGATO 8

5-07250 Fluvi e Vico: Regolarità delle condizioni economiche della convenzione per la riscossione dei tributi locali tra il Comune di Maruggio e la società SOGET Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti hanno chiesto se sia effettivamente possibile, per i comuni, corrispondere ai concessionari della riscossione un aggio, relativo all'attività di riscossione volontaria della TARSU, notevolmente superiore a quello previsto dalla legge.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici, si rappresenta che nel caso di specie, trattasi di una convenzione stipulata dal Comune di Muraggio (provincia di Taranto) e la società SOGET spa per la gestione della riscossione dell'ICI e della TARSU.
  L'aggio a favore degli agenti della riscossione è previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112, il quale al comma 5-bis prevede espressamente che, l'aggio spettante per la riscossione spontanea a mezzo ruolo è quella stabilita dal decreto 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  A tal proposito, l'articolo 79 del suddetto decreto, al comma 1, lettera d), prevede che l'aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali è pari all'1 per cento.
  Come si evince dalla norma, l'aggio riguarda esclusivamente l'attività di riscossione e non ulteriori attività che potrebbero essere richieste dal Comune in questione alla SOGET. In effetti, dall'interrogazione posta, non si evince nel dettaglio il contenuto della convenzione stipulata dal Comune e la SOGET, d'altra parte occorrerebbe valutare se l'aggio previsto a favore di quest'ultima società stabilito al 6 per cento, sia riferito a servizi diversi oltre quello della sola riscossione.
  Si dà altresì atto infine che esula dalla competenza di questo Ministero la valutazione del contenuto delle convenzioni che i Comuni stipulano con società private per la gestione dei competenti servizi.

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ALLEGATO 9

5-07251 Fugatti: Contenuto delle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti relativamente alla congruità delle spese sostenute rispetto al reddito dichiarato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondendo al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici può riferirsi che, prima di spedire le comunicazioni, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, datate 28 maggio 2012, sono stati espunti dagli elenchi dei soggetti che presentano incongruenza tra spese sostenute nel 2010 e i redditi dichiarati per quell'anno, i contribuenti residenti nelle province di Modena e Ferrara colpite dal primo evento sismico del 20 maggio 2012, sulla base delle prime informazioni disponibili.
  Dal momento che le operazioni di «postalizzazione» sono avvenute antecedentemente ai successivi eventi calamitosi, non è stato possibile procedere anche all'esclusione delle altre zone colpite.
  Premesso ciò, va precisato che la finalità della comunicazione è quella di offrire al contribuente la possibilità di valutare la compatibilità dei redditi dichiarati nel 2011 (anno d'imposta 2010) con le spese attualmente note all'Agenzia delle Entrate, indicate nel prospetto allegato ad ogni comunicazione, ed apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati.
  Le comunicazioni in argomento non costituiscono «atti» dai quali trae origine la complessa attività di accertamento tributario, ma hanno mera natura di «comunicazione» ossia di rendere noti alcuni dati con l'ulteriore finalità di far avvicinare il contribuente al nuovo strumento di selezione dei soggetti per la determinazione sintetica del reddito (che l'Agenzia delle Entrate sta mettendo a punto e che è stato sperimentato recentemente con l'ausilio delle associazioni di categoria) nonché di riscontrare la corretta imputazione delle spese.
  Pertanto, in questa fase, il contribuente può, o dichiarare la componente reddituale parzialmente dichiarata o totalmente omessa, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso oppure, qualora non lo ritenesse opportuno, può non dare alcuna «giustificazione» all'Agenzia delle Entrate per le incongruenze riscontrate.
  L'eventuale documentazione giustificativa delle apparenti discrasie tra le spese sostenute ed il reddito dichiarato, dovrà essere prodotta solo se il contribuente in futuro dovesse essere selezionato sulla base di ulteriori analisi del rischio per l'attivazione del procedimento di accertamento.
  A tale riguardo, si fa presente che, il nuovo istituto dell'accertamento sintetico prevede un «contraddittorio necessario» propedeutico all'emanazione dell'atto accertativo e che, pertanto, in tale preventiva sede, il contribuente avrà modo di produrre tutta la documentazione giustificativa, dalla quale potrà desumersi che il relativo finanziamento delle spese è avvenuto, ad esempio, con redditi diversi da quelli posseduti nell'anno 2010 o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
  Le comunicazioni oggetto dell'interrogazione non riguardano un eventuale procedimento accertativo. Sono state, infatti, spedite a mezzo di posta prioritaria e non Pag. 136con raccomandata A/R come si richiede per la validità della corrispondenza che attiene agli atti endoprocedimentali.
  Si fa inoltre presente che, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi sia dei Centri di Assistenza Multimediale (numero verde) istituiti presso gli sportelli degli Uffici Territoriali, sia dell'Ufficio Persone Fisiche, della Direzione Centrale Accertamento, ha istituito un servizio che dà informazioni e chiarimenti ai contribuenti in merito all'istituto in questione.

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ALLEGATO 10

5-07252 Barbato: Orientamenti del Governo circa la revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria con particolare riferimento all'abuso del diritto e all'elusione fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede di conoscere con chiarezza quale sia la posizione del Governo in merito alla revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria previsto nel disegno di legge delega recante: «disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» (A.C. 5291).
  Al riguardo, si rileva preliminarmente che sembrerebbero infondate le asserite notizie di stampa riferite dall'interrogante secondo le quali nel testo originario del predetto disegno di legge il Governo ha previsto una sostanziale depenalizzazione dei reati fiscali escludendo la rilevanza penale dei comportamenti ascrivibili a fattispecie abusive ed a forme di elusione fiscale.
  Infatti, nel disegno di legge delega il Governo al fine di conferire stabilità e certezza al sistema fiscale, ha introdotto alcune disposizioni volte, tra l'altro, alla ridefinizione dell'abuso del diritto da unificare alla fattispecie dell'elusione fiscale, nonché alla revisione del sistema delle sanzioni penali e amministrative, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.
  In tal senso, quindi, lo spirito della delega sembra muoversi in linea con quanto auspicato dall'Onorevole interrogante, ovvero che l'obiettivo del Governo è proprio quello di perseguire i comportamenti elusivi ed evasivi.
  In effetti il dibattito svolto in Parlamento ha evidenziato la necessità di elaborare una norma generale anti-abuso per tutte le imposte, non vincolata da un'elencazione tassativa di fattispecie e con un'assimilazione tra elusione fiscale e abuso, a fronte di una norma antielusiva vigente nel nostro ordinamento che è limitata alle imposte dirette e ad alcune specifiche operazioni espressamente indicate.
  Con la delega, quindi, e in particolare con l'articolo 5, il divieto dell'abuso del diritto investe le operazioni prive di adeguata motivazione economica e realizzate principalmente per ottenere risparmi d'imposta attraverso l'impiego distorto di schemi giuridici, ciascuno dei quali peraltro perfettamente legittimo, ma che nel complesso adottati allo scopo prevalente (o esclusivo) di ottenere un vantaggio fiscale.
  Tant’è che l'articolo 8 del disegno di legge delega, nell'elencare i criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio, esplicita che verrà dato più rilievo al reato per comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, nonché all'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie. Si prevede, inoltre, la revisione del regime della dichiarazione infedele. Si tratta di un aspetto qualificante in quanto nel nostro ordinamento il reato in materia fiscale è previsto, oltre che nei casi di comportamenti fraudolenti o simulatori, anche nel caso di infedele dichiarazione.
  Quest'ultima fattispecie è prodotta da elementi «oggettivi», cioè dal superamento di predeterminate soglie quantitative (espresse in termini di imposta o di imponibile evaso). I comportamenti materiali sottostanti possono essere ascrivibili a cause diverse, tra cui errori e omissioni, Pag. 138non necessariamente riconducibili all'intento di frodare o di simulare. Nel tempo, le fattispecie sanzionabili penalmente sono aumentate e le soglie sono state abbassate.
  In via più generale, quindi, l'articolo 8, comma 1, prevede la revisione del sistema sanzionatorio, in modo da correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, introducendo la possibilità di ridurre le sanzioni in casi di minore gravità o di applicare sanzioni amministrative anziché penali. In tal modo si intende circoscrivere in maniera più precisa l'ambito di applicazione della disciplina penale tributaria, con l'obiettivo di evitare inutili aggravi di lavoro per la magistratura inquirente e di consentire una più precisa focalizzazione sui casi effettivamente rilevanti a tutela dei contribuenti.
  Per quanto attiene gli accenni, contenuti nel documento di sindacato ispettivo, relativi alle indagini riguardanti il Ministro Passera si rappresenta quanto segue.
  Il Procuratore della Repubblica di Biella, con un comunicato stampa di ieri 3 luglio 2012, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «In merito a notizie comunicate negli scorsi giorni circa il coinvolgimento del dott. Corrado Passera nelle indagine condotte dallo scrivente ufficio, relativamente ad illeciti fiscali consumati negli anni 2006 e 2007, si ritiene doveroso precisare che l'iscrizione del dott. Corrado Passera nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. costituiva atto dovuto, anche a garanzia dell'interessato».
  Nello stesso comunicato si precisa che tale iscrizione «si riferisce ad ipotesi di reato relative ad operazioni finanziarie poste in essere da Biverbanca SpA con sede legale in Biella, all'epoca dei fatti controllata da Banca Intesa S.P.A., di cui il dottor Passera era A.D. ed esponente del Comitato esecutivo.».
  Nello specifico, le operazioni finanziarie oggetto di indagine nel procedimento in questione sono relative a ipotesi di elusione fiscale per «abuso di diritto», di cui per altro è dibattuta, nella stessa sede giurisprudenziale, la configurabilità quale reato. Il dottor Passera è stato interessato dall'indagine nella sua oggettiva qualità di Amministratore Delegato della società controllante di Biverbanca SpA.
  In ogni caso, è da precisare che l'iscrizione sul registro degli indagati risale al 14 luglio 2011, ma il Ministro Passera ne è venuto a conoscenza soltanto attraverso la recente formale notifica del decreto di proroga delle indagini.