CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 giugno 2012
673.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. (Atto n. 455).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera l), comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;
   rilevato che:
    la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
    la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera l), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
    il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera b), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
    non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
    sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpare adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;
    per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera b), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;Pag. 25
    non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario;
    il predetto parametro, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega;
    non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;
    nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
    il principio di cui alla lettera o) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una extrema ratio piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;
    sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano attuate congiuntamente le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
   2) siano valutati attraverso parametri oggettivi, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;
   3) non si tenga conto del parametro non previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;
   4) sia integralmente attuata la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera b), tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata.