CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
668.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. (C. 5203-A Governo).

PARERE APPROVATO

  La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5203-A, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    il Ministero per lo sviluppo economico ha provveduto a pagare integralmente il prezzo convenuto per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, che ha, pertanto, prodotto i suoi effetti;
    con riferimento all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, occorre, inoltre, considerare che già l'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 ha dettato disposizioni finanziarie in favore della regione Campania, in relazione all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra nei limiti del patto di stabilità interno e a compensazione degli effetti negativi con benefici e rientri articolati nel corso degli anni, per complessivi 138 milioni di euro negli anni 2010-2012;
    l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012 aveva giù autorizzato, in termini di competenza, la spesa per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 355 milioni di euro, a valere sui fondi per lo sviluppo e coesione 2007-2013;

   valutata la necessità, al fine di pervenire all'equilibrio di bilancio della regione Campania, pervenire all'integrale compensazione degli effetti negativi sul bilancio della suddetta regione derivanti dall'aver previsto una riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità per la medesima regione corrispondente alla spesa già integralmente sostenuta, pari a 355 milioni di euro, per l'acquisizione del suddetto termovalorizzatore;
   rilevato che occorre indicare esplicitamente che all'attuazione di alcune delle disposizioni previste dal provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   ritenuto che la prevista concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze alle regioni a titolo gratuito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter debba avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica;
   rilevata la necessità di modificare il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, al fine di precisare che:
    il reintegro del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere disposto sia mediante la riduzione delle voci di spesa indicate nell'apposito allegato sia con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio, ferma restando la necessità di garantire l'integrale reintegro del medesimo fondo;
    lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è Pag. 90individuato l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare sulle voci di spesa indicate nel citato allegato, sia corredato della relazione tecnica e sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;
    la portata delle disposizioni di cui al settimo e all'ottavo periodo che appaiono, allo stato, di problematico inquadramento nell'economia del provvedimento;

   rilevata l'opportunità di modificare, nel senso di renderle di carattere ordinamentale, le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, che, nel prevedere l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse emesse a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non reca alcuna ipotesi di quantificazione e ciò non consente di valutare l'idoneità della copertura proposta;

   esprime

  sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 3-ter, comma 1, sopprimere le parole da: a decorrere dalla fino a: medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
, individuate da un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato da una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere al fine dell'espressione, entro venti giorni dalla trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può, comunque, essere adottato.
   b) sopprimere i commi 2 e 3;
   c) sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, è autorizzato ad apportare eventuali modificazioni al decreto di cui comma 1, conseguenti ad Pag. 91aggiornamenti del predetto Piano ed all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Con le ordinanze, aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente,.

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10), capoverso comma 5-quinquies, secondo periodo sopprimere le parole: corrispondentemente e obbligatoriamente e sostituire le parole: in pari misura con le seguenti: in tutto o in parte.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   a) al quarto periodo, sostituire le parole da:
Nell'attesa sino a: corrispondentemente reintegrato con le seguenti: Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,;
   b) al quinto periodo, dopo le parole: maggiori entrate corrispondenti aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo;
   c) sopprimere il sesto periodo;
   d) al settimo periodo, sostituire le parole: tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del con le seguenti: tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al;
   e) sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.;
   f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), capoverso Art. 20, comma 1, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  All'articolo 1, comma 1-bis, capoverso comma 8-bis, sostituire le parole: nei limiti derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, sono escluse, con le seguenti: nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-quater, sono escluse con legge,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sopprimere il capoverso comma 8-
ter;
   b) al capoverso comma 8-quater sostituire le parole: dei commi 8-bis e 8-ter, con le seguenti: del comma 8-bis e dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: anche;.

Pag. 92

  All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,.

  All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi e maggiori oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

  All'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis.

  All'articolo 3, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 3-quater.
  3-quater. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità della Regione Campani, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «12.000 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «11.782 milioni di euro».

  All'articolo 3, comma 5-bis, dopo le parole: È istituita, aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  e con la seguente condizione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 2-bis, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: ventesimo;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.23, 1.67, 1.75, 1.79, 1.89, 1.90, 1.203, 1.204, 1.205, 1.209, 1.212, 1.231, 1.233, 1.240, 1.241, 1.243, 1.247, 1.248, 1-bis.200, 1-bis.201, 1-bis.202, 1-bis.203, 3.5, 3.6, 3.8, 3.200, 3.203, 3.205, 3.207, 3.208, 3.209, 3.210, e sugli articoli aggiuntivi 1.0200, 1-bis.0200, 1-bis.0201, 1-bis.0202, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.