CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (C. 4149 Comaroli e C. 4843).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 4149 ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio).

  1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
  «L'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convezione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti.»;
   b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:
  «Il nulla osta, da parte dell'Agenzia del demanio, alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, è subordinato all'effettiva comunicazione e trasmissione di tutti i dati previsti dal presente comma e dall'articolo 12, comma 9, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
   c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente:
  «Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal presente comma, l'Agenzia del demanio procede all'elaborazione del piano di cui all'ottavo periodo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio.»;
   d) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
  «Alle amministrazioni dello Stato di cui al primo periodo è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma, da utilizzare per interventi di manutenzione degli immobili in uso, di ristrutturazione di immobili da utilizzare e di ottimizzazione degli spazi.».

  2. Dopo il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti i seguenti:
  «222-bis. Le amministrazioni di cui al comma 222 realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centottanta giorni dalla data di entra in vigore della presente disposizione. Il parametro Pag. 139di cui al primo periodo comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio, fornendo dettagliate motivazioni in merito, di autorizzare deroghe al parametro di cui al primo periodo, in misura comunque non superiore alla percentuale che sarà di volta in volta definita dalla stessa Agenzia del demanio nell'eventuale provvedimento autorizzatorio; l'Agenzia del demanio è tenuta a dare risposta alle amministrazioni entro novanta giorni dalla richiesta.
  222-ter. Sulla base del parametro di cui al primo periodo del comma 222-bis l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'attuazione degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  222-quater. Le disposizioni di cui ai commi 222-bis e 222-ter costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti».

ART. 2.
(Accelerazione dei programmi unitari di razionalizzazione e ottimizzazione territoriale).

  1. I Presidenti delle giunte regionali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviano la formazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I predetti programmi di valorizzazione contemplano anche interventi di riduzione ed ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali.

ART. 3.
(Gestione e manutenzione degli immobili pubblici).

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, alimentato con quota parte, non superiore al 25 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Agenzia del demanio, sono definite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché i criteri e la tempistica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie tra i diversi enti. In sede di definizione dei criteri cui al periodo precedente si prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione sono prioritariamente destinate ad Pag. 140interventi di manutenzione di immobili ubicati nel medesimo territorio regionale.
  8-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (facility manager), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del facility manager».

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la dotazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti (C. 4771).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 4771, recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «erogazione liberale» con quelle: «erogazioni liberali».

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ALLEGATO 3

5-07002 Bernardo e Santelli: Problematiche relative all'applicazione dell'imposta di registro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel rilevare che in materia di imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si sarebbero verificati casi in cui l'Agenzia delle entrate non motiverebbe adeguatamente la pretesa fiscale ovvero sottoporrebbe a tassazione fatti o atti per i quali la tassabilità sarebbe prescritta, o, infine, reitererebbe la tassazione, chiede se si intenda emanare direttive chiarificatrici relativamente a tali fattispecie anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che potrebbe configurarsi dannoso per l'erario.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha già provveduto, nell'ambito della sua ordinaria attività, a fornire opportune indicazioni agli uffici operativi al fine di prevenire le criticità segnalate.
  È tuttavia il caso di effettuare qualche precisazione in ordine a quanto riferito dagli interroganti.
  In particolare, con riferimento al termine di decadenza per l'accertamento – cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere chiesta la registrazione – l'Agenzia rileva che, nel caso in cui non siano stati prodotti gli atti per la registrazione, possono verificarsi obiettive difficoltà nel determinare quale sia la data di stipula dell'atto, atteso che, la registrazione concretizza uno dei modi previsti per conferire data certa all'atto.
  Quanto alla reiterabilità della tassazione, l'Agenzia rileva altresì che in forza dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è assoggettabile a imposizione solo l'enunciazione di un atto che non sia già stato oggetto di registrazione.
  In ogni caso, le criticità segnalate sono oggetto di attenta valutazione in occasione delle direttive che verranno rivolte alle strutture periferiche preposte ai controlli.

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ALLEGATO 4

5-07069 Fluvi e Bucchino: Problematiche relative al pagamento dell'IMU da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di adottare opportune iniziative al fine di agevolare i pagamenti dell'IMU da parte dei cittadini residenti all'estero, tenuto conto delle difficoltà di informazione e di quelle connesse al calcolo ed al versamento tramite F24; nel contempo, chiedono una proroga della scadenza per il pagamento della prima rata.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze precisa che le problematiche relative al versamento dell'IMU da parte di contribuenti residenti all'estero sono state affrontate dall'Amministrazione confermando le modalità di versamento da parte di tali contribuenti già previste per il versamento dell'ICI. Ciò è stato chiarito con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, e ribadito con comunicato stampa del 31 maggio 2012.
  In particolare si è chiarito che, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
   per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;
   per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

  La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:
   il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
   la sigla «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
   l'annualità di riferimento;
   l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di «Prima rata», «Seconda rata» o «Saldo».

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ALLEGATO 5

5-07070 Fugatti: Proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla problematica relativa alla necessità di un'eventuale proroga del termine del 18 giugno per il pagamento della prima rata IMU, si osserva quanto segue.
  Il Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha provveduto a fornire dettagliati chiarimenti in ordine all'applicazione dell'IMU.
  In particolare, si fa presente che con il citato documento di prassi amministrativa non solo è stata effettuata una disamina complessiva del quadro normativo generale che disciplina il nuovo tributo, ma sono stati anche affrontati, nello specifico, aspetti più particolareggiati che potevano determinare maggiori difficoltà interpretative e applicative.
  Inoltre, ai fini di una maggiore e più immediata comprensione delle modalità di calcolo e di versamento del tributo, nella citata Circolare sono stati anche riportati numerosi esempi relativi a diverse fattispecie.
  Occorre inoltre considerare che il procedimento per il calcolo dell'IMU non differisce, sostanzialmente, da quello già utilizzato (e da tempo conosciuto dai contribuenti) per l'ICI.
  Occorre, ancora, aggiungere che per la massima diffusione e circolazione delle informazioni e dei chiarimenti forniti nella Circolare n. 3/DF, sono state anche pubblicate sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle slides che non solo esplicano in maniera sintetica e puntuale aspetti di carattere normativo, ma spiegano direttamente anche casi pratici.
  Si deve, infine, segnalare che il Dipartimento delle Finanze sta, comunque, provvedendo a fornire risposte a singoli quesiti inviati dai contribuenti, sia attraverso la predisposizione di note ufficiali sia attraverso contatti telefonici.
  Sulla base di tali considerazioni, quindi, non si ravvisa la necessità di una proroga del termine del 18 giugno 2012 fissato per il primo adempimento IMU, dal momento che ai contribuenti sono stati dati tutti i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei propri obblighi tributari.

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ALLEGATO 6

5-07072 Lo Monte e Zeller: Opzione per l'applicazione del sistema tributario della cedolare secca relativamente agli immobili di interesse storico-artistico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità del regime di imposizione sostitutivo della cosiddetta «cedolare secca» in relazione agli immobili di interesse storico-artistico.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  A partire dal 2012 i suddetti immobili sono stati assoggettati ad un regime d'imposta che impone di considerare ai fini della determinazione del reddito di tali fabbricati l'importo più elevato fra il reddito medio ordinario scaturente dall'applicazione delle tariffe d'estimo e il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35 per cento.
  L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca sugli affitti) ha introdotto al comma 1 il regime della cedolare secca cui può accedere su opzione «il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo»; tale regime costituisce «alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». Un'espressa preclusione di accesso al regime è prevista al successivo comma 6 in relazione «alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni».
  In base alle disposizioni richiamate non sussiste una differenziazione nell'accesso al regime della cedolare secca per i proprietari o titolari di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, nel caso che le unità immobiliari siano nel contempo immobili di interesse storico artistico riconosciuti in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  In altri termini, i contribuenti proprietari o i titolari di diritti reali di godimento su immobili abitativi di interesse storico-artistico possono optare per la cedolare secca alle medesime condizioni previste per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento su altri immobili abitativi.
  Conseguentemente anche a detti contribuenti si applicano le disposizioni recate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 e i chiarimenti forniti con le circolari n. 26/E del 2011 e n. 20/E del 2012. Ciò vale sia in relazione ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l'annualità che decorre dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, sia in relazione ai contratti di locazione cui non si applica il regime transitorio del 2011, per i quali l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto (punto 1.3 del Provvedimento). A quest'ultimo riguardo si evidenzia che il mancato esercizio dell'opzione in sede di registrazione del contratto di locazione non preclude la possibilità di optare per il regime sostitutivo per le annualità successive nel termine per il versamento dell'imposta di registro (punto 1.4 del Provvedimento).Pag. 146
  In relazione alla richiesta di conoscere se, con riferimento alla tipologia di immobili classificati di interesse storico-artistico, sia possibile avvalersi per l'anno 2012, anche in caso di avvenuta registrazione del contratto di locazione, dell'opzione della cedolare secca, similmente a quanto disposto dal regime transitorio per il 2011 richiamato in precedenza, l'Agenzia delle Entrate sta valutando gli impatti operativi della problematica.