CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 aprile 2012
645.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06205 Ceccacci Rubino: Sull'indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo.
5-06260 Bellanova: Sull'indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sull'esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.
  Preliminarmente occorre ricordare che l'istituto dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria trova la sua fonte primaria nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155) nonché nel regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924. n. 2270.
  In particolare, l'articolo 37 del regio decreto-legge n. 1827/1935 dispone, in via generale, l'obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati.
  Tuttavia, il legislatore ha previsto un limite alla platea dei soggetti assicurati, escludendo dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati tra i quali il personale artistico, teatrale e cinematografico (articolo 40, n. 5, del regio decreto-legge n. 1827/1935), la cui definizione si rinviene sulla base di quanto indicato all'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270/1924.
  Pertanto, in linea con la normativa sopra citata, e conformemente all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte e già richiamato dagli interroganti, l'INPS ha fornito istruzioni con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, contenente in allegato l'elenco delle categorie professionali da annoverare nell'ambito del personale artistico, teatrale e cinematografico per il quale è escluso l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
  Tale elenco è stato successivamente aggiornato a seguito di ulteriori approfondimenti con circolare INPS n. 22 del 13 febbraio 2012 che, nel fornire chiarimenti e precisazioni, ha esteso la tutela della disoccupazione involontaria ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo (aiuti registi, assistenti coreografi, generici figuranti e comparse, suggeritori del coro. etc.).
  Tanto premesso, tengo a precisare che la questione rappresentata dagli interroganti è stata oggetto di attenzione da parte del Governo che – nell'ambito del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», attualmente all'esame del Senato della Repubblica – ha proposto il riordino delle tutele in caso di perdita involontaria dell'occupazione, estendendo la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) anche al personale artistico, teatrale e cinematografico. A tal fine è stata prevista l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827/1935.

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ALLEGATO 2

5-06430 Codurelli: Aspetti contributivi legati al trasferimento all'INPS del soppresso IPOST.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Codurelli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sui servizi previdenziali erogati dall'Inps – dopo la soppressione dell'IPOST – ai dipendenti e pensionati postali.
  Com’è noto, l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 31 maggio 2010, dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Il successivo terzo comma ha trasferito le funzioni all'Istituto prevedendone altresì la successione in tutti i rapporti attivi e passivi.
  La predetta disposizione normativa ha soppresso l'Ente ma non il Fondo previdenziale che continua ad erogare il trattamento di quiescenza in favore del personale dipendente dalle Poste Italiane S.p.a. e società collegate, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329.
  L'Inps, con la circolare n. 35 dell'11 febbraio 2011, ha fornito le istruzioni relative al versamento dei contributi dovuti per gli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste ed alle gestioni previdenziali ed assistenziali del soppresso Istituto, oltre alle istruzioni per la relativa rilevazione contabile.
  Successivamente con circolare n. 100 del 28 luglio 2011 è stato delineato l'assetto organizzativo per la gestione degli adempimenti relativi alle prestazioni pensionistiche già facenti capo all'IPOST e sono state fornite specifiche disposizioni in materia di tali prestazioni e di conto assicurativo.
  L'INPS ha fatto sapere, inoltre, che in virtù di tali disposizioni, nel mese di ottobre 2011, è stato costituito presso la Filiale di Coordinamento di Roma EUR uno specifico Polo specialistico competente per la gestione dei flussi informativi e per le attività di produzione inerenti la gestione del «Fondo di Quiescenza Poste» analogamente a quanto già disposto per altri fondi speciali.
  Tale polo specialistico cura le attività ex IPOST connesse alla gestione del conto assicurativo, alla prima liquidazione delle prestazioni pensionistiche, alla trattazione e istruttoria delle istanze di riesame e dei ricorsi giudiziari.
  Le strutture INPS sul territorio provvedono invece per le istanze di servizio inerenti il fondo in parola:
   alla ricezione;
   all'acquisizione;
   alla pre-istruttoria;
   al controllo;
   all'eventuale integrazione di documentazione e dati;
   all'inoltro al Polo specialistico;
   nonché a tutte le attività gestionali relative alle liquidazioni delle pensioni di reversibilità e alle ricostituzioni documentali.

  Nella fase transitoria di adeguamento delle procedure INPS, la continuità del servizio informativo è stata garantita dalla possibilità, per le sedi territoriali, di consultare il sistema NAI ex IPOST dove sono visualizzabili le anzianità di servizio degli iscritti.Pag. 90
  A breve sarà visualizzabile nei sistemi informativi dell'INPS il conto assicurativo degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste, secondo le modalità previste per tutti gli altri assicurati.
  L'Inps ha fatto sapere, inoltre, che il personale ex IPOST assegnato al Polo specialistico presso la Filiale di coordinamento di Roma EUR ha ricevuto, oltre a corsi di formazione a cura della Direzione generale in relazione alle diverse attività da svolgere, formazione on the job continua sui nuovi sistemi informatici da utilizzare, in particolare sulla procedura di liquidazione delle pensioni e delle ricostituzioni.
  L'Istituto ha reso noto che le domande di pensione, accanto alle ricostituzioni contributive, vengono regolarmente evase rispettando i tempi soglia previsti per i fondi speciali: è stato infatti azzerato l'arretrato giacente in IPOST al momento del passaggio all'INPS.
  Gli altri prodotti (ricongiunzioni, computi, riscatti ecc) sono stati quantificati ed istruiti per le lavorazioni mentre, per il completamento dell’iter amministrativo, è in fase conclusiva il rilascio delle procedure informatiche di calcolo nei sistemi informativi dell'INPS.
  Un discorso a parte merita la prosecuzione volontaria, per la quale la Filiale di Roma EUR, al fine di salvaguardare il diritto a pensione, sta provvedendo allo smaltimento delle domande, dando la priorità alle richieste dei soggetti più prossimi al pensionamento.
  Si precisa, infine, che dalla data di costituzione del Polo è stato istituito uno sportello dedicato operante con le medesime modalità degli altri sportelli INPS.
  In conclusione, posso assicurare che in qualità di autorità vigilante il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha agito e agirà nei confronti dell'Inps per migliorarne le performances: manifesto comunque l'interesse e l'attenzione del Governo ad affrontare e risolvere le eventuali problematiche che dovessero presentarsi in futuro.

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ALLEGATO 3

5-06452 Codurelli: Deroghe per i lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la presente interrogazione l'On. Codurelli chiede al Governo di ampliare il novero delle deroghe previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto «decreto Salva Italia»), come peraltro integrato in sede di conversione dal decreto-legge di proroga termini.
  Ricordo che il Governo ha inteso salvaguardare alcune categorie di lavoratori che, alla data di entrata in vigore della riforma, in virtù di accordi di mobilità o di mobilità lunga o di contratti di solidarietà, si trovano senza pensione e senza retribuzione. Tali salvaguardie, riconosciute solo in presenza di stringenti requisiti, devono necessariamente tenere conto dei vincoli di finanza pubblica sottesi al decreto-legge «Salva Italia».
  Lo scorso 3 aprile 2012, si è insediato, presso il Ministero che rappresento, un tavolo tecnico composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro e dell'economia e finanze e dell'INPS, con l'obiettivo di accertare con precisione la platea dei soggetti beneficiari.
  Il 12 aprile il tavolo ha reso noto che il numero di persone complessivamente interessate alle «salvaguardie» previste dalle disposizioni vigenti è di circa 65 mila, confermando che l'importo finanziario individuato dalla riforma delle pensioni, attuata con il cosiddetto «decreto Salva Italia», è adeguato a corrispondere a tutte le esigenze, incluse quelle introdotte dal cosiddetto «decreto Milleproroghe», senza dover ricorrere a risorse aggiuntive.
  Il lavoro del tavolo tecnico costituirà inoltre un importante punto di partenza per la predisposizione del decreto interministeriale che dovrà definire le modalità di attuazione del comma 14 ai fini della concessione dei benefici attualmente previsti e la cui emanazione è fissata al 30 giugno prossimo.
  Il Governo non intende comunque trascurare la ben diversa e ulteriore platea di lavoratori che, pur non direttamente interessata dalle attuali misure di salvaguardia, merita particolare attenzione in quanto nei prossimi anni dovrà ugualmente confrontarsi con gli effetti prodotti dalla riforma pensionistica recentemente adottata. Si tratta, ad esempio, dei cosiddetti «collocandi in mobilità» ai sensi di accordi collettivi «governativi» stipulati entro il 4 dicembre 2011, che avrebbero conseguito il trattamento pensionistico al termine del periodo di mobilità.
  In tal senso il Governo sta valutando la possibilità di adottare, anche a seguito di consultazioni con le Parti Sociali, misure aggiuntive volte a garantire tutela reddituale a tali lavoratori, le cui caratteristiche andranno attentamente definite anche in relazione alla maggiore o minore estensione dell'arco temporale che separa ciascuno di essi dal raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici anche al fine di garantire nel tempo l'equità e la sostenibilità della riforma pensionistica varata dal Governo.

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ALLEGATO 4

5-06622 Pelino: Disparità di trattamento tra inquilini di immobili degli enti previdenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione sollevata, con il presente atto parlamentare, dall'On. Pelino attiene alla presunta disparità di trattamento tra i proprietari e gli inquilini degli Enti pubblici e quelli degli Enti privatizzati nella vendita e nei rinnovi delle locazioni degli immobili.
  Tale disparità deriverebbe dal fatto che – nella gestione del patrimonio immobiliare degli Enti privatizzati – non si tiene conto dei parametri fissati, per gli enti pubblici, dal decreto legislativo n. 104/1996, nonché di quelli previsti dal decreto-legge n. 351/2001 (convertito dalla legge n. 410/2001).
  Al riguardo mi sembra opportuno chiarire, in via preliminare, che gli Enti previdenziali privatizzati – pur svolgendo funzioni di interesse pubblico di rilievo costituzionale – rivestono natura privatistica (in quanto trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo, 509/1994) e che gli stessi, come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, operano mediante gestione ed organizzazione autonoma, nei limiti di un articolato sistema di controlli.
  La normativa in materia è stata recentemente innovata dal decreto-legge n. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che ha previsto – a garanzia della stabilità finanziaria delle gestioni degli Enti previdenziali privati – l'obbligo di adottare, entro il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. A questo proposito, l'orientamento del Governo va nella direzione di riconoscere, ai fini della sostenibilità finanziaria dei bilanci, anche i rendimenti reali del patrimonio.
  Di conseguenza, gli Enti di previdenza privati, al fine garantire l'equilibrio economico-finanziario stabilito dalla legge, tendono a conseguire – nell'ambito della propria autonomia gestionale – il massimo del rendimento dai propri asset patrimoniali.
  Tale autonomia è peraltro confermata anche dall'articolo 1, comma 38, della legge n. 243/2004 ai sensi del quale, la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 104/1996 – afferente alla gestione dei beni, alle modalità di trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari – non si applica agli Enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104/1996.
  La predetta disposizione normativa ha consentito agli Enti interessati di procedere ad un'opera di dismissione del patrimonio immobiliare a prezzo di mercato con valori correnti e non più riferiti al 2001 (così come previsto dal decreto-legge 104/1996).
  Ciò posto, in merito all'esigenza, manifestata dall'On. Pelino, di una riforma delle politiche abitative, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha in più occasioni – da ultimo in seno al Comitato per il monitoraggio per il recente Piano Nazionale di edilizia abitativa, di cui al D.P.C.M. del 16 luglio 2009 – ricevuto Pag. 93delegazioni dei rappresentanti del Comitato degli inquilini degli Enti previdenziali. In tale ambito sono state registrate problematiche riconducibili al disagio abitativo delle famiglie che hanno preso in locazione un alloggio presso gli Enti previdenziali privatizzati.
  Nel corso dei ripetuti incontri, la competente Direzione generale del predetto Dicastero ha evidenziato la funzione positiva che – seppure insufficiente rispetto al disagio abitativo presente nel nostro Paese – potrà comunque svolgere il predetto Piano Nazionale attraverso le linee di intervento attivate (Fondo Nazionale, Accordi di programma con le Regioni, interventi sul patrimonio abitativo comunale e degli Iacp).
  Faccio presente che – al fine di conoscere dai diretti interessati le principali problematiche inerenti al processo di dismissione di immobili da parte degli Enti di previdenza vigilati – l'Amministrazione che rappresento, nel recente passato, si è resa più volte disponibile ad incontrare delegazioni di inquilini degli Enti previdenziali (a titolo di esempio posso citare gli incontri con le delegazioni di inquilini di ENASARCO, ENPAM, CASSA RAGIONIERI).
  In conclusione, pur senza sottovalutare le questioni poste dall'On. Interrogante, che attengono alle condizioni di vendita degli immobili, il Governo sottolinea l'importanza, e intende quindi dedicare particolare attenzione ad individuare i meccanismi più idonei attraverso cui vigilare sulla sostenibilità, sull'equità e sull'adeguatezza dei trattamenti erogati dagli Enti previdenziali. In questa prospettiva il patrimonio immobiliare delle Casse costituisce valore da salvaguardare in quanto tutela e garanzia di ultima istanza per le pensioni delle generazioni di iscritti presenti e future.