CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 aprile 2012
645.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato della proposte di legge C. 2744 Cenni e abbinate, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria»;
   valutato positivamente il contenuto dell'articolo 11 che apporta alcune modifiche alla legge quadro sulle aree protette, ai fini di consentire una più efficace tutela delle attività e delle produzioni tipiche dei territori ricadenti all'interno delle aree protette, attraverso azioni dirette a promuovere l'agricoltura sostenibile e la tutela della biodiversità agraria e la lotta all'abbandono e alla marginalizzazione delle aree agricole;
   considerate le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, con le quali si prevede, rispettivamente, che il Ministro delle politiche agricole adotti, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, specifiche linee guida per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, che, al fine di catalogare tali specie vegetali, le regioni istituiscano appositi registri regionali ed emanino specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico, e che, ferme restando le competenze statali previste dal decreto legislativo n. 227 del 2001 recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, le regioni possano istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che le norme contenute nell'articolo 10 e richiamate in premessa sono riferite alla biodiversità di interesse agrario, ovvero alla materia della tutela della biodiversità generale, ma limitatamente al perseguimento della finalità del miglioramento della produzione agricola;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire la puntuale armonizzazione delle norme contenute nell'articolo 10 e richiamate in premessa, da un lato, con le disposizioni di legge che attribuiscono al Ministero dell'ambiente la competenza in materia di tutela della biodiversità generale (articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999) e, dall'altro lato, con le disposizioni di legge che qualificano come compiti di rilevo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla tutela della biodiversità generale (articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998);
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le linee guida per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 10 siano adottate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali anche d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.