CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 aprile 2012
644.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il Documento di economia e finanza 2012;
   valutata la necessità, anche in relazione all'aggiornamento dei dati macroeconomici con una prevista contrazione del PIL dell'1,2 per cento nell'anno in corso, di affiancare alla politica di contenimento della spesa e di riduzione del debito già avviata, una altrettanto decisa politica tesa a sostenere lo sviluppo e la crescita dell'economia reale del Paese;
   apprezzata l'analisi effettuata dei fattori di debolezza del sistema produttivo italiano e condivisa l'individuazione delle aree strategiche sulle quali è necessario operare, ovvero interventi per favorire la concorrenza, misure per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, il ridisegno dei sistemi regolatori e fiscali per sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro;
   rilevata l'opportunità di accelerare l'opera del Governo nell'ambito della revisione della spesa pubblica, operando una quantificazione dei tagli da effettuare e valutando la possibilità di ampliare la spending review anche a regioni ed enti locali;
   segnalando infine l'opportunità di approntare un programma pluriennale di dismissioni attraverso cui mettere mano alla cessione del patrimonio dello Stato e degli enti locali finalizzando tali introiti all'abbattimento di quote di debito pubblico,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in relazione alla perdita di competitività del sistema produttivo italiano in uno dei suoi settori preminenti, ovvero quello manifatturiero, fortemente ridimensionato a causa della forte concorrenza messa in atto dalle economie emergenti in settori consimili (quali abbigliamento e tessile, pelli e mobili), il Governo dovrebbe valutare la necessità di difendere in tali settori l'eccellenza della produzione italiana, puntando quindi sulla qualità per mantenere consistenti quote di mercato; a tal fine si renderebbe necessario operare con decisione a livello europeo per adottare una politica di tracciabilità dei prodotti che contrasti concorrenza sleale e contraffazione e al contempo operi come misura a tutela dei consumatori;
   b) nell'ambito della condivisibile politica finalizzata all'estinzione dei crediti maturati da parte delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione – in relazione alla quale si segnala peraltro l'assenza di una puntuale quantificazione – e di recepire in anticipo la direttiva europea sui ritardi di pagamento, valuti altresì il Governo la necessità di prevedere una tempestiva ed adeguata riforma della giustizia civile che consenta una risoluzione più rapida delle controversie, ovvero di immaginare soluzioni diverse da affiancare alla giustizia ordinaria, eventualmente sostenendo l'approvazione delle proposte di legge in materia all'esame di questa Commissione;Pag. 224
   c) nell'ambito delle misure finalizzate a favorire l'ingresso di nuove imprese nel mercato, il Governo valuti l'opportunità di affiancare alle politiche di limitazione degli adempimenti burocratici e di riduzione degli oneri amministrativi anche misure proattive finalizzate ad incentivare l'accesso alla nuova imprenditorialità in particolare dei giovani e delle donne – attori svantaggiati nel presente contesto di crisi internazionale – eventualmente sostenendo anche l'approvazione della proposta di legge all'esame delle congiunte Commissioni X e XI;
   d) nell'ambito delle politiche in favore del turismo, gli obiettivi della nuova strategia comunitaria, seppur in astratto condivisibili, potrebbero risultare poco attuabili nel particolare contesto italiano, dove alcuni nodi strategici – quale ad esempio la difficile integrazione di politiche regionali in un quadro unitario e la mancata cooperazione nel definire standard condivisi – dovrebbero essere definitivamente affrontati ed auspicabilmente sciolti;
   e) nell'ambito della definizione della Strategia Energetica Nazionale – che la Commissione si augura abbia un futuro più brillante del Piano Energetico Nazionale, ad oggi mai definito – la Commissione ritiene abbia un ruolo determinante lo sviluppo delle energie rinnovabili e, pur comprendendo la necessità di contenere gli incentivi a favore del settore, che incidono sulle bollette dei cittadini, invita il Governo a mettere in atto una politica di riduzione graduale e soprattutto a medio termine, che offra certezze agli operatori e agli investitori, non rischiando di compromettere il settore;
   f) pur apprezzando le misure introdotte per favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese al mercato del credito, in particolare il rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia, ma anche le agevolazioni fiscali concesse per i soggetti che investono nei fondi per il venture capital e l'ACE, si invita il Governo a vigilare a che la recente liquidità erogata a favore delle banche sia effettivamente utilizzata per ridurre il credit crunch e sostenere le imprese in difficoltà.

Pag. 225

ALLEGATO 2

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali (C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA LE IMPRESE

Art. 1.
(Campo di applicazione).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese.
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, le disposizioni della presente legge non si applicano per i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).

  1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
  2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
   a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
   b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
   c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale, determinato secondo le disposizioni del comma 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
   d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
   e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;Pag. 226
   f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
   g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli onori applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
   h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
   i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

  3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.
  4. Nei casi di cui ai comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
  5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
   a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
   b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
    1) trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta equivalente di pagamento;
    2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto le merci o la prestazione dei servizi;
    3) se la data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
    4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

  6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14.
  7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14.Pag. 227
  8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alta data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
  9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
  10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.
  11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
  12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare:
   a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
   b) della natura del prodotto o del servizio;
   c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 5, 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

  13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione degli interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
  14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, calcola semestralmente il tasso d'interesse legale di mora applicabile ai sensi dei commi 2, lettera e), e 3, che è pubblicato senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
  16. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
  17. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, o si sia avvalso delle procedure di cui agli Pag. 228articoli 3, 4 e 5, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
  18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
  19. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

Art. 3.
(Certificazione del credito e rilascio del certificato).

  1. In caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, con le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo, ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 5.
  2. L'impresa creditrice che possieda i requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, quando siano decorsi il periodo di pagamento o la data di scadenza determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e a condizione che non siano state proposte da parte dell'impresa debitrice contestazioni circa l'esecuzione del contratto, può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa stessa di rilasciare un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.
  3. L'impresa creditrice presenta alla camera di commercio la richiesta di certificazione unitamente alla documentazione necessaria a provare l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'importo dovuto e il nome, la denominazione o la ragione sociale, nonché l'indirizzo della sede dell'impresa creditrice e il suo eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. Con dichiarazione allegata alla richiesta, il legale rappresentante dell'impresa creditrice attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto.
  4. La camera di commercio, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stata presentata la richiesta corredata della documentazione di cui al comma 3, emette avviso della presentazione della richiesta di certificazione del credito all'impresa creditrice. L'avviso contiene il nome, la denominazione o la ragione sociale dell'impresa creditrice e l'importo del credito, nonché l'indicazione del termine entro il quale l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. L'avviso è notificato all'impresa creditrice con le modalità previste dalla sezione IV del capo I del titolo VI del libro I del codice di procedura civile.
  5. La notificazione di cui al comma 4 è eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dall'emissione dell'avviso, quando il destinatario abbia sede nel territorio nazionale, ovvero trenta giorni, quando il destinatario abbia sede all'estero.
  6. L'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, alla camera di commercio entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione, quando abbia sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni, quando abbia sede all'estero. Decorso tale termine senza che l'impresa debitrice abbia presentato deduzioni, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.
  7. Ove siano presentate deduzioni, la camera di commercio le comunica all'impresa creditrice, la quale può produrre osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Decorso tale termine, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, valutate le deduzioni delle parti, con provvedimento motivato, rilascia il certificato o ne comunica il diniego. Del provvedimento è data comunicazione alle parti.Pag. 229
  8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato di cui al comma 1. Tra i requisiti devono essere comunque previsti i seguenti:
   a) regolare adempimento degli obblighi in relazione ad ogni atto per il quale sia prescritto il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese;
   b) regolare adempimento degli obblighi concernenti il versamento del diritto annuale dovuto in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese;
   c) assenza di iscrizioni dell'impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni;
   d) regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa.

Art. 4.
(Ingiunzione di pagamento sulla base del certificato).

  1. Sulla base del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunziare ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633, primo comma, e con gli effetti previsti dall'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.
  2. Qualora l'impresa debitrice proponga opposizione all'ingiunzione pronunziata ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa ai sensi dell'articolo 649, primo comma, del codice di procedura civile, salvo che l'opposizione sia fondata su contestazioni circa l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.
(Opposizione all'ingiunzione e mediazione).

  1. L'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, depositando la documentazione allo scopo necessaria.
  2. La domanda di mediazione deve essere proposta dall'impresa debitrice, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione di cui al comma 1 rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento. Per la stessa durata è sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione.
  3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla data della presentazione, la camera di commercio informa l'impresa creditrice della domanda di mediazione proposta. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.
  4. La camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3 può, e, ove una delle parti ne faccia richiesta, deve invitare a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.

Pag. 230

Art. 6.
(Sanzioni).

  1. Chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale.
  2. Chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, il certificato di cui all'articolo 3 rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.

Art. 7.
(Norma finale).

  1. Le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 3. Il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.

Pag. 231

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il Documento di economia e finanza 2012;
   valutata la necessità, anche in relazione all'aggiornamento dei dati macroeconomici con una prevista contrazione del PIL dell'1,2 per cento nell'anno in corso, di affiancare alla politica di contenimento della spesa e di riduzione del debito già avviata, una altrettanto decisa politica tesa a sostenere lo sviluppo e la crescita dell'economia reale del Paese;
   segnalata anzitutto una evidente carenza nel DEF rispetto all'individuazione di una coerente politica industriale, comprensiva di indicazioni in relazione alle priorità, alle aree di intervento, ai settori strategici ed agli strumenti normativi;
   apprezzata l'analisi effettuata dei fattori di debolezza del sistema produttivo italiano e condivisa l'individuazione delle aree strategiche sulle quali è necessario operare, ovvero interventi per favorire la concorrenza, misure per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, il ridisegno dei sistemi regolatori e fiscali per sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro;
   rilevata l'opportunità di accelerare l'opera del Governo nell'ambito della revisione della spesa pubblica, operando una quantificazione dei tagli da effettuare e valutando la possibilità di ampliare la spending review anche a regioni ed enti locali;
   segnalando infine l'opportunità di approntare un programma pluriennale di dismissioni attraverso cui mettere mano alla cessione del patrimonio dello Stato e degli enti locali finalizzando tali introiti all'abbattimento di quote di debito pubblico,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in relazione alla perdita di competitività del sistema produttivo italiano in uno dei suoi settori preminenti, ovvero quello manifatturiero, fortemente ridimensionato a causa della forte concorrenza messa in atto dalle economie emergenti in settori consimili (quali abbigliamento e tessile, pelli e mobili), il Governo dovrebbe valutare la necessità di difendere in tali settori l'eccellenza della produzione italiana, puntando quindi sulla qualità per mantenere consistenti quote di mercato; a tal fine, si renderebbe necessario operare con decisione a livello europeo per adottare una politica di tracciabilità dei prodotti che contrasti concorrenza sleale e contraffazione e al contempo operi come misura a tutela dei consumatori;
   b) nell'ambito della prevista riduzione e revisione della spesa pubblica si invita il Governo ad operarsi per la sua necessaria riqualificazione, utilizzando le risorse rivenienti da tagli ed economie sulla spesa corrente in favore della spese per investimenti, al fine di stimolare la crescita dell'apparato produttivo;
   c) nell'ambito della condivisibile politica finalizzata all'estinzione dei crediti maturati da parte delle imprese nei confronti Pag. 232della pubblica amministrazione – in relazione alla quale si segnala peraltro l'assenza di una puntuale quantificazione – e di recepire in anticipo la direttiva europea sui ritardi di pagamento, valuti altresì il Governo la necessità di prevedere una tempestiva ed adeguata riforma della giustizia civile che consenta una risoluzione più rapida delle controversie, ovvero di immaginare soluzioni diverse da affiancare alla giustizia ordinaria, eventualmente sostenendo l'approvazione delle proposte di legge in materia all'esame di questa Commissione;
   d) nell'ambito delle misure finalizzate a favorire l'ingresso di nuove imprese nel mercato, il Governo valuti l'opportunità di affiancare alle politiche di limitazione degli adempimenti burocratici e di riduzione degli oneri amministrativi anche misure proattive finalizzate ad incentivare l'accesso alla nuova imprenditorialità in particolare dei giovani e delle donne – attori svantaggiati nel presente contesto di crisi internazionale – eventualmente sostenendo anche l'approvazione della proposta di legge all'esame delle congiunte Commissioni X e XI;
   e) nell'ambito delle politiche in favore del turismo, gli obiettivi della nuova strategia comunitaria, seppur in astratto condivisibili, potrebbero risultare poco attuabili nel particolare contesto italiano, dove alcuni nodi strategici – quale ad esempio la difficile integrazione di politiche regionali in un quadro unitario e la mancata cooperazione nel definire standard condivisi – dovrebbero essere definitivamente affrontati ed auspicabilmente sciolti;
   f) nell'ambito della definizione della Strategia Energetica Nazionale – che la Commissione si augura abbia un futuro più brillante del Piano Energetico Nazionale, ad oggi mai definito – la Commissione ritiene abbia un ruolo determinante lo sviluppo delle energie rinnovabili e, pur comprendendo la necessità di contenere gli incentivi a favore del settore che incidono sulle bollette dei cittadini, invita il Governo a mettere in atto una politica di riduzione graduale e soprattutto a medio termine, che offra certezze agli operatori e agli investitori, non rischiando di compromettere il settore; sempre in relazione alla definizione delle strategie da perseguire in materia, adeguato rilievo deve essere altresì attribuito alle misure finalizzate a migliorare l'efficienza energetica;
   g) pur apprezzando le misure introdotte per favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese al mercato del credito, in particolare il rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia, ma anche le agevolazioni fiscali concesse per i soggetti che investono nei fondi per il venture capital e l'ACE, si invita il Governo a vigilare a che la recente liquidità erogata a favore delle banche sia effettivamente utilizzata per ridurre il credit crunch e sostenere le imprese in difficoltà;
   h) appare auspicabile che il Governo presti maggiore attenzione alla capacità di stimolare crescita e sviluppo, in particolare a partire dalle aree maggiormente penalizzate del paese, attraverso un adeguato utilizzo delle ingenti risorse facenti capo al Fondo coesione e sviluppo (già FAS) che costituiscono un'autentica risorsa ove non utilizzate in modo improprio;
   i) si invita infine il Governo a provvedere, oltre che alla predisposizione della legge annuale sulla concorrenza, anche alla definizione della legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese) ed in questa sede a valorizzare a pieno il principio di proporzionalità degli oneri burocratici e un adeguato supporto per l'internazionalizzazione.

Pag. 233

ALLEGATO 4

Documento di economia e finanza 2012. Doc. LVII, n. 5.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ITALIA DEI VALORI

  La X Commissione (Attività Produttive) della Camera dei Deputati,
   esaminato il Documento di economia e finanza 2012;
   rilevato che:
    secondo il giudizio del Fondo monetario internazionale (FMI) racchiuso nei documenti del Word outlook e del Fiscal monitor illustrati a Washington, le misure di risanamento adottate dall'Italia non bastano a pareggiare il bilancio entro il 2013 perché deficit e debito pubblico crescono mentre ciò che manca è la crescita;
    infatti, a causa dell'aumento del debito e nonostante le misure di austerità adottate, il pareggio di bilancio verrà rinviato al 2017. In particolare, il deficit sarà quest'anno del 2,4 per cento, ben oltre il previsto 1,6 per cento e il debito pubblico arriverà a toccare il 123,4 del PIL, rispetto al 120,1 del 2011, confermandosi il più alto dell'eurozona dopo quello della Grecia;
    l'Italia è il fanalino di coda dell'Eurozona che a sua volta resta il maggior freno alla crescita globale. Infatti, per il FMI il PIL globale nel 2012 crescerà del 3,5 per cento e quello degli Stati Uniti del 2,1 per cento mentre l'Eurozona si indebolirà dello 0,3 per cento soprattutto a causa dell'arretramento dell'Italia dell'1,9 per cento e della Spagna dell'1,8 per cento;
    ad avvalorare lo scenario di incertezza per l'Italia ci sono le previsioni di una ripresa assai precaria nel prossimo anno;
    nel quarto trimestre del 2013 il Pil crescerà dello 0,7 per cento, difficile in tale prospettiva una riduzione della disoccupazione che nel 2012 sarà del 9,5 per cento arrivando al 9,7 nel 2013 raggiungendo così il dato peggiore nell'eurozona subito dopo la Spagna;
    poiché la sovrapposizione fra recessione e indebitamento porta ad una spirale negativa sui conti pubblici, ciò che affiora dai documenti del FMI è la necessità da parte del governo italiano di un decisivo taglio della spesa pubblica di dimensioni tali da scongiurare la ripetizione della crisi greca;
    gli indicatori economici congiunturali riportati dal bollettino economico di Bankitalia appena pubblicato segnalano la prosecuzione della fase di debolezza della domanda interna: il PIL italiano ha frenato dello 0,7 per cento nell'ultimo trimestre del 2011 e probabilmente chiuderà il primo trimestre del 2012 con un risultato analogo;
    secondo la Banca d'Italia ciò che pesa maggiormente in questa fase di incertezza è la disoccupazione, soprattutto tra i giovani: quasi 18 su 100 non hanno lavoro. La situazione delle famiglie non lascia sperare bene: il reddito a loro disposizione si è contratto di mezzo punto percentuale nel 2011, così che a fare i conti dal 2008 – anno di inizio della crisi – la loro capacità di spesa è crollata del 5 per cento. Di conseguenza si restringono i consumi con ripercussioni facili da immaginare per chi produce o commercia. Diminuisce di pari passo anche la propensione al risparmio. In tale quadro urge far Pag. 234ripartire il credito alle famiglie e alle imprese poiché l'economia reale ne ha un bisogno impellente per poter sostenere una crescita praticamente azzerata;
    in controtendenza rispetto ai dati forniti dal FMI, il governo Monti, con il suo primo Documento di economia e finanza (DEF), si dimostra più ottimista sostenendo che la contrazione dell'economia italiana sarà dell'1,2 per cento quest'anno (contro l'1,9 per cento valutato dal FMI) in peggioramento di 0,8 punti rispetto alle ultime stime di dicembre. Inoltre le stime del Governo sull'impatto della recessione sono leggermente migliori rispetto alle indicazioni arrivate dalla Commissione europea (-1,3 per cento) e anche rispetto al valore più alto della «forbice» di banca d'Italia, che fissava un calo del PIL in termini reali dell'1,5 per cento;
    secondo il DEF, per effetto delle manovre correttive varate nel corso del 2011, il miglioramento del deficit proseguirà, toccando quest'anno l'1,7 per cento del PIL per arrivare al «quasi pareggio» nel 2013 quando, con un prodotto in ripresa di mezzo punto, dovrebbe attestarsi attorno al –0,5 per cento. Il pareggio di bilancio è previsto solo tra il 2014 e il 2015;
    a un giorno di distanza dall'approvazione definitiva da parte del Senato del ddl costituzionale sul pareggio di bilancio, il DEF annuncia un peggioramento sostanzioso del debito pubblico che quest'anno sarà ancora in forte salita (+3,9 per cento) per attestarsi a quota 123,4 per cento sul PIL. Ed è proprio sull'aggregato del debito pubblico che arriva la notizia più negativa del DEF, infatti il 2012 anziché essere l'anno dell'inversione di tendenza, registra un ulteriore dato negativo. A spiegare questa rilevante differenza, secondo il governo sono sostanzialmente tre fattori: i sostegni ai Paesi dell'area euro, l'andamento previsto dal fabbisogno e il diverso quadro economico. Il rapporto debito/PIL torna a scendere nel 2013 (121,6 per cento) mantenendosi tuttavia su una soglia di oltre 5 punti superiore alle vecchie previsioni proprio per effetto degli interventi di salvataggio adottati in Europa;
    l'effetto più intenso della crisi sull'economia reale è previsto per il mercato del lavoro, infatti, secondo il governo quest'anno l'occupazione misurata in unità standard, si ridurrà dello 0,6 per cento con un tasso di disoccupazione atteso al 9,3 per cento. L'inversione di tendenza non arriverà prima del prossimo anno ma, nel frattempo, il costo del lavoro per unità di prodotto, indicatore chiave per la misura della produttività, risulterà ancora in crescita dell'1,7 per cento. In crescita anche i prezzi al consumo, con un indice armonizzato al 3 per cento nella media d'anno, in aumento rispetto al 2011;
    ma la vera debolezza dell'economia italiana si misura con l'elevatissimo livello della pressione fiscale e con la continua crescita della spesa pubblica. Infatti, la pressione fiscale, dopo il picco toccato l'anno scorso (42,5 per cento del PIL) è prevista in ulteriore crescita al 45,1 per cento. Un vero record negativo che supera anche il 43,7 per cento toccato nel 1997 con l'introduzione dell'Eurotassa. Ma l'innalzamento della pressione fiscale non si ferma fino al 2014 quando toccherà il 45,3 per cento del PIL;
    per quanto riguarda la spesa pubblica, si deve registrare un continuo aumento, nonostante il concentrarsi proprio quest'anno della coda dei tagli lineari disposti nella prima parte della legislatura in corso. In rapporto al PIL, la spesa totale delle amministrazioni crescerà quest'anno di 0,4 punti toccando quota 50,4 per cento, mentre dal 2013 è prevista un'inversione di 0,8 punti destinata a stabilizzarsi nel biennio successivo, con un calo al 49,1 per cento nel 2014 e al 48,7 per cento nel 2015, anno in cui comincerà a produrre effetti la riforma delle pensioni varata con il decreto-legge 102 del 2011 cosiddetto Salva Italia;
    dopo il taglio delle pensioni, l'aumento delle accise e dell'Iva (tutte tasse indirette che colpiscono proporzionalmente in misura maggiore i ceti popolari), Pag. 235l'IMU sulla casa, la liberalizzazione del mercato del lavoro che toglie diritti ai lavoratori senza ottenere un solo posto di lavoro in più, siamo arrivati ai risultati descritti dal FMI, risultati a dire poco preoccupanti;
    né il drastico prolungamento dell'età pensionabile, né le cosiddette liberalizzazioni, né il tentativo di abolire l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, hanno nulla a che vedere con la riduzione del debito pubblico italiano. Anzi, il rapporto debito/prodotto interno lordo è ancora cresciuto per via della recessione incalzante;
    il Governo ascrive a suo merito l'avere ridotto lo spread dei nostri BTP con i bund tedeschi. Occorre in proposito fare un'operazione di verità. Non c’è dubbio che nel primo mese del Governo Monti lo spread tra i BTP italiani ed i bund tedeschi è sceso. Ma nelle ultime settimane ha ripreso ad attestarsi poco sotto i 400 punti;
    infatti, ciò che ha veramente salvato l'Italia e l'euro dal default è stata la decisione presa dalla Banca centrale europea due mesi fa di immettere liquidità, con il programma long term refinancing operation, nelle banche europee, sia per comprare i titoli di Stato dei rispettivi Paesi, sia per compensare le perdite subite. Oltre 1.000 miliardi di euro sono stati immessi ad un tasso dell'1 per cento nelle banche europee, circa 200 miliardi di euro in quelle italiane, salvandole dal fallimento e permettendole di acquistare una parte rilevante dei titoli di Stato in scadenza. Lo stesso entusiasmo delle borse di inizio anno ha una sola vera ragione d'essere: è l'oceano di liquidità, determinato anche dal «quantitative easing» promosso dalla Federal reserve, in cui galleggia l'economia mondiale;
    nel frattempo l'economia reale, quella delle famiglie e delle imprese non ha visto un euro, il credito è praticamente bloccato o a costi esosi;
    dunque, sacrifici – a senso unico a carico dei ceti popolari – mentre il debito rimane inchiodato, anzi cresce, la disoccupazione aumenta, le tasse aumentano e calano i consumi. In definitiva, i problemi sono stati solo rinviati, e il peggio potrebbe ancora arrivare;
    si è, infatti, instaurata nel nostro paese ed a livello europeo una spirale perversa di politiche di austerità che incidono negativamente sulla crescita deprimendo il PIL, che a sua volta diminuisce le entrate dello Stato e ne aumenta le spese per fare fronte alla disoccupazione crescente;
    le semplificazioni e le cosiddette liberalizzazioni – per lo più a carico delle lobby meno forti, perché pace banche, assicurazioni e professioni garantite sono rimaste sostanzialmente immuni dalle misure di riforma – e l'attacco ai diritti dei lavoratori, secondo gli stessi dati riprodotti dal Documento di economia e finanza, avranno effetti (sempre che li abbiano, cosa di cui si può fortemente dubitare) molto ridimensionati rispetto a quelli indicati in un primo momento dal professore Monti che pronosticava una crescita indotta da questi provvedimenti da qui al 2020 del 10 per cento del PIL;
    in riferimento alle riforme varate da gennaio in poi, ovvero i due decreti legge in materia di liberalizzazioni e semplificazioni, dal DEF emergono stime molto più prudenziali rispetto a quelle circolate nelle scorse settimane. Infatti, le due riforme dovrebbero produrre un effetto cumulato sulla crescita del 2,4 per cento nell'arco di nove anni (2012-2020) con un impatto medio annuo dello 0,3 per cento ipotizzato sulla base di una simulazione che, per quest'anno, le riforme siano operative a partire dal terzo trimestre;
   considerato che:
    nell'ambito del descritto quadro congiunturale non è pensabile una nuova manovra economica pesantemente recessiva, al contrario servono scelte coraggiose che permettano al nostro paese, in tempi brevi, di ridare slancio alla crescita e di Pag. 236alleggerire la pressione fiscale sul lavoro. In una fase economica di crescita praticamente nulla come quella attuale, l'unico modo per diminuire la pressione fiscale è riuscire a ridurre la spesa pubblica corrente improduttiva in modo da annientare gli sprechi e individuare i possibili risparmi senza dover necessariamente ridurre la qualità dei servizi offerti ai cittadini;
   considerato, inoltre, che:
    nell'ambito specifico delle materie di competenza della X Commissione della Camera dei Deputati:
     1) si ritengono insoddisfacenti le ipotesi di soluzione adottate per risolvere il drammatico problema dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. Nel Piano Nazionale delle Riforme (PNR) si legge che sarebbe in fase di definizione un sistema standardizzato di certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni per facilitarne la cessione al sistema bancario mediante la predisposizione di una piattaforma elettronica. Inoltre, sempre nell'ambito del PNR il Governo conferma di voler anticipare la nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento rispetto alla scadenza prevista nell'aprile 2013. Sotto tale profilo si evidenzia come il Gruppo dell'IDV abbia chiesto, da tempo, al Governo interventi immediati e incisivi al riguardo ed in particolare:
      a) di fornire periodicamente al Parlamento i necessari elementi per monitorare la situazione;
      b) di dare definitiva e rapida attuazione nel nostro ordinamento ai principi sanciti a livello comunitario in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni;
      c) a consentire alla Cassa depositi e prestiti, in considerazione del suo ruolo di soggetto finanziatore delle amministrazioni pubbliche, e in particolare di quelle locali, l'effettuazione di operazioni di cessione dei crediti scaduti ed esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi, con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici;
      d) ad adottare le opportune iniziative normative volte a consentire ai creditori della pubblica amministrazione di potere richiedere alle amministrazioni debitrici la certificazione delle somme dovute e, conseguentemente, cedere il relativo credito ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito;
      e) ad ampliare il ricorso a soluzioni tecnico-giuridiche che permettano di utilizzare, per il pagamento almeno di parte del debito delle pubbliche amministrazioni, previa opzione del creditore, titoli del debito pubblico facilmente liquidabili;
      f) a prevedere che una quota significativa delle risorse per il rifinanziamento del fondo residui perenti venga destinata, in via prioritaria, al pagamento dei residui in conto trasferimenti delle regioni e degli enti locali al fine di consentire agli stessi di procedere al pagamento dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei loro confronti, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, elaborando, altresì, parametri di individuazione delle priorità di pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese verso gli enti locali (ad esempio, anzianità del credito, esigenze di liquidità dell'impresa e altro);
     2) appare quanto mai deludente il fatto di non aver trovato nei documenti presentati dall'Esecutivo alcuni elementi che pure erano nell'agenda iniziale del Governo Monti e che stentano ancora ad emergere. Per esempio una spinta alle privatizzazioni, che aiuterebbero a trovare le risorse, e quindi a ridurre gli effetti depressivi, e che, soprattutto, ridimensionerebbero una parte del sistema economico in cui si annidano sacche di protezione indebita e, in qualche caso, focolai di corruzione e commistione tra politica e mondo produttivo. Privatizzazioni e liberalizzazioni, Pag. 237che pure sono evocate nel DEF, sarebbero sinergiche con i primi segni concreti di stimoli di crescita che vengono definiti dal Ministro Passera nel PNR e nell'Allegato Infrastrutture con riferimento ai programmi infrastrutturali e i crediti di imposta alla ricerca industriale, ma purtroppo non sono previste misure efficaci volte a realizzare, entro tempi certi, interventi tesi a realizzare una concreta liberalizzazione dei mercati.
     3) non si prevedono interventi di riforma volti a consentire una sostanziale riduzione del prelievo sul costo del lavoro sulle imprese. Manca, infatti, sia nel DEF, sia nel PNR l'elemento del taglio drastico delle spese pubbliche in modo da poter ridurre in maniera visibile e non solo simbolica, le tasse su imprese e sui cittadini per rilanciare la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Eppure solo se si affonda il coltello sugli 800 miliardi di euro di spesa pubblica si potranno avere risorse per far calare le tasse. Né basta dire che parte degli introiti derivanti dalla lotta all'evasione verranno destinati alla riduzione dell'Irpef sui redditi più bassi. In questo caso si avrebbe un giusto effetto di redistribuzione del reddito ma non un calo della pressione fiscale complessiva che ormai supera il 45 per cento del Pil. Senza un calo deciso delle tasse e, quindi, un aumento della competitività delle nostre aziende non ci potrà essere ripresa. Sarà perfettamente inutile continuare ad enunciare gli obiettivi sull'agenda digitale, sul rilancio delle infrastrutture, sul sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, sull'occupazione eccetera.
     4) non si prevedono interventi concreti in materia di accesso al credito e rafforzamento patrimoniale delle imprese;
     5) non si prevede alcun intervento mirato in materia di turismo;
     6) manca ancora un intervento decisivo in materia di riduzione degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese. A tal fine sarebbe stato auspicabile prevedere un insieme di iniziative tese ad assicurare l'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni di una serie di obblighi (la cui violazione dovrebbe comportare una decurtazione pari ad una quota del 2 per cento del totale delle somme di bilancio a disposizione di ciascuna amministrazione interessata):
      per attuare le procedure di dematerializzazione dei documenti e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti;
      per completare gli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, al fine di dare piena attuazione a quanto sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
      per applicare integralmente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
      per attuare il principio, già stabilito dal piano di azione per l’e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
      per concludere ciascun procedimento amministrativo con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente di fissare termini diversi nei casi più complessi ma in ogni caso non eccedenti i 180 giorni.

  Alla luce di quanto precede:

ESPRIME PARERE CONTRARIO.