CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 aprile 2012
644.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00819 Alessandri e Torazzi e 7-00774 Benamati: Sulla messa in sicurezza di rifiuti radioattivi.

NOTA DEPOSITATA DALL'ONOREVOLE TOGNI

  La risoluzione in questione trae spunto da due esigenze particolarmente sentite ai giorni nostri: la prima concerne la necessità di assicurare una compiuta e trasparente gestione in sicurezza dei materiali e dei rifiuti radioattivi esistenti sul territorio nazionale. In questo caso si tratta sia di procedere con speditezza ed in tempi certi alla dismissione definitiva degli impianti nucleari non più in esercizio (decommissioning), sia di provvedere ad individuare aree idonee e compatibili con la sicurezza delle popolazioni e dell'ambiente, per allocarvi tutti i materiali radioattivi generati dalle attività umane e quindi non solo il combustibile nucleare esaurito ed i rifiuti nucleari delle centrali dismesse, ma anche i rifiuti provenienti dalle attività sanitarie, dalle attività scientifiche e dai laboratori sperimentali.
  La seconda questione riguarda l'urgenza di ridefinire un quadro normativo ed amministrativo chiaro e coerente in merito alla creazione di una Autorità di regolamentazione competente in materia di combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo – compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi – o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.
  Sulla prima questione appare utile sottolineare come ormai risulti ineludibile procedere ad individuare quali siano i siti idonei ad ospitare il Parco tecnologico in cui sarà presente anche il deposito nazionale. Come si ricorderà, il Parco Tecnologico, ed in particolare del Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto sono stati previsti dall'articolo 25, del decreto legislativo n. 31/2010, il quale dispone che il Parco Tecnologico è un'infrastruttura dotata di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. Secondo tale norma, spetta alla Sogin S.p.A. la realizzazione del Parco Tecnologico dovendovi provvedere con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.
  Il successivo articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 31/2010 reca specifiche procedure per il conseguimento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e più in particolare dispone un articolato processo di consultazione e di coinvolgimento delle istituzioni interessate (ministeri, regioni, enti locali, ecc.), oltre che del pubblico in generale, attraverso cui la Sogin, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia (oggi soppressa), definisce una proposta di Carta nazionale delle aree Pag. 13potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. Al termine di tale articolato e completo processo di valutazione e di consultazione, spetterà al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individuare con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e attribuire il diritto di svolgere le attività ad esso relative, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario. Con il medesimo decreto, la relativa area verrà dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e verranno definite le relative misure compensative.
  Con l'ultimo decreto-legge n. 1/2012 (cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni), ai sensi dell'articolo 24, si è provveduto a semplificare ed a sburocratizzare le procedure necessarie ad accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione degli impianti nucleari presentati da almeno dodici mesi in capo alla Sogin (si tratta di cinque progetti, per tre dei quali è già disponibile la valutazione d'impatto ambientale, ossia Trino, Garigliano e Latina) e si sono altresì fissati tempi più certi per la definizione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico.
  Si è fatto cenno all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Tale organismo era stato previsto dall'articolo 29 della legge n. 99/2009, soprattutto in ragione dell'esigenza di dotarsi di una autorità indipendente per avere garanzie di sicurezza nell'ambito della gestione del settore nucleare che il nostro paese stava riprendendo. Successivamente, a seguito dell'esito del referendum del 2011, l'opzione nucleare è stata cancellata e conseguentemente è stata soppressa anche la stessa Agenzia. In particolare, i commi 13 e15 dell'articolo 21 del Decreto legge n 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 214/2011, hanno previsto, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare ed il trasferimento (con apposito decreto interministeriale) delle funzioni e delle risorse finanziarie e strumentali al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente. Si ricorda altresì che il comma 20-bis ha disposto, con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, che in via transitoria, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 15 e della contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea.
  In tale contesto diventa cruciale fornire un quadro normativo certo e coerente in merito all'istituzione del nuovo organismo per la sicurezza nucleare. Ciò non solo per permettere la realizzazione delle operazioni necessarie a mettere in sicurezza i materiali radioattivi come sopra descritto, ma anche in ragione del fatto che l'Italia ha previsto il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, approvata dal Consiglio il 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario giuridicamente vincolante per la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi nell'UE. La proposta individua come principio generale la responsabilità ultima degli Stati membri per la gestione dei propri residui radioattivi, specificando che essi vanno smaltiti nello Stato membro in cui sono stati prodotti. La direttiva figura sia nell'allegato B della progetto di Legge comunitaria 2011 approvato in prima lettura dalla Camera il 2 febbraio 2012 e trasmesso al Senato (A.S. 3129), sia nel Disegno di legge Comunitaria 2012, A.C. n. 4925. Il termine per il recepimento scade il 23 agosto 2013.Pag. 14
  Vale la pena ricordare che la direttiva 2011/70/EURATOM, nell'istituire un quadro normativo comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, prevede l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni.
  L'ambito di applicazione della direttiva riguarda tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.
  La direttiva stabilisce inoltre che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti.
  In particolare, come detto in precedenza, ciascuno Stato membro deve istituire e mantenere un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo – compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi – o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.
  In sintesi, con la risoluzione in oggetto, si chiede al Governo di procedere a costituire definitivamente il nuovo organismo indipendente per la regolamentazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, possibilmente individuando ed incardinando in capo all'ISPRA un tale nucleo ed evitando che in esso vi siano presenti, anche in maniera indiretta, altri soggetti che operano nel settore nucleare (sia enti di ricerca e sia enti operativi), e conseguentemente ad attuare le procedure necessarie all'individuazione e all'approvazione dei siti idonei ad ospitare il Parco tecnologico senza il quale non si può ne procedere ad ultimare il processo di decommissioning e ne a mettere in sicurezza tutti i nostri rifiuti radioattivi, sia industriali e sia civili.
  Ciò avendo come criterio prioritario il coinvolgimento dei territori, delle competenti regioni interessate e soprattutto la condivisione delle popolazioni locali portatrici di interessi e sentendo le opinioni del pubblico più in generale.