CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04850 Vico: Nomina del responsabile della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) presso il Ministero dello sviluppo economico.

TESTO DELLA RISPOSTA

La procedura per il conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico è regolata dalla direttiva 15 gennaio 2009.
In tale Direttiva è previsto che l'iniziativa sia in capo all'Ufficio di Gabinetto del Ministro che, a sua volta, affida all'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, la competenza in merito alla pubblicizzazione delle posizioni vacanti.
In data 3 febbraio 2011 all'allora titolare della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali è stato conferito un diverso incarico dirigenziale.
È stata, pertanto, avviata la procedura di interpello per la copertura di tale funzione che risultava di conseguenza vacante.
Sono pervenute al riguardo 11 candidature, prontamente trasmesse al Gabinetto del Ministro. L'allora Ministro, valutate le domande pervenute, ritenne di non conferire a nessuno dei candidati l'incarico di questione e propose l'affidamento in reggenza a un Dirigente generale dell'amministrazione, già titolare di un altro incarico dirigenziale di livello generale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2011 è stato conferito l'incarico di reggenza della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali al dottor Vincenzo Donato per il periodo dal 13 giugno 2011 al 31 gennaio 2012.
A seguito del successivo avvicendamento di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale e della successiva pubblicizzazione della vacanza della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, a far data dal 1o febbraio 2012, il Ministro ha ritenuto di affidare l'incarico al dottor Carlo Sappino in ragione della professionalità e delle competenze possedute dal medesimo dirigente, in relazione al perseguimento degli obiettivi istituzionali propri di tale direzione.
Tale incarico è stato conferito per la durata di quattro anni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2012.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05831 Delfino: Apertura di un tavolo di confronto nazionale per il mantenimento della sede storica Alpitour di Cuneo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Delfino - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulle conseguenze occupazionali derivanti dalla chiusura della sede di Cuneo della società Alpitour.
Al riguardo, faccio presente che lo scorso 30 gennaio - presso il Ministero dello sviluppo economico - si è tenuto un incontro cui hanno preso parte - oltre alle competenti istituzioni locali - i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Nel corso dell'incontro, il management aziendale - nel confermare la scelta di trasferire a Torino tutte le attività presenti in Cuneo - ha ribadito la piena disponibilità a trattare con le organizzazioni sindacali sulle modalità di gestione del trasferimento, al fine di attenuare le connesse difficoltà.
I vertici aziendali hanno, inoltre, confermato la decisione di procedere alla vendita dell'azienda Alpitour, di proprietà del Gruppo EXOR, che dovrà essere definita, in ogni suo elemento nei prossimi giorni.
Attualmente, il Gruppo EXOR ha confermato la vendita a due fondi chiusi di «private equity», facenti capo a Wise SGR spa e J. Hirsch & Co., unitamente ad altri soci finanziari, tra cui Network Capital Partners.
I rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico intervenuti all'incontro hanno ribadito l'importanza per il territorio e per l'economia cuneese del Gruppo Alpitour e - relativamente all'operazione di vendita - hanno evidenziato l'importanza che la nuova proprietà presenti un dettagliato piano industriale, soprattutto in considerazione del forte impatto sociale conseguente al processo di riorganizzazione.
Presso il medesimo Ministero prossimamente verrà convocato un ulteriore tavolo di confronto tra gli attori istituzionali coinvolti nella vicenda e la nuova proprietà. Nell'ambito del predetto tavolo, si provvederà sia ad individuare soluzioni idonee ad attenuare il disagio provocato dal trasferimento, sia a garantire il mantenimento di adeguati presidi presso l'attuale sede di Cuneo ove poter espletare attività facilmente correlabili con la Direzione generale del Gruppo.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06027 Motta: Piano industriale del gruppo Lactalis in relazione allo sviluppo di Parmalat Spa in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, la Parmalat è stata investita da un colossale crac finanziario verificatosi alla fine del 2003. Con decreto dell'allora Ministero delle attività produttive gran parte delle società sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto-legge n. 347 del 2003.
Il programma di ristrutturazione, approvato nel 2004 per le 16 società prevedeva il ritorno in bonis delle stesse mediante concordato.
Il procedimento di approvazione si è concluso, a suo tempo, con il voto favorevole a larghissima maggioranza dei creditori. In data 1o ottobre 2005 il tribunale di Parma ha emesso sentenza immediatamente esecutiva, di omologazione del concordato consentendo così la successiva riammissione del titolo alle negoziazioni di borsa.
A questo proposito si ricorda che lo statuto della nuova Parmalat (assuntrice del concordato) prevede alcune misure volte a garantire un duraturo rilancio della attività d'impresa fra le quali, in particolare, la possibilità, fino al 2020, di distribuire utili agli azionisti in misura non superiore al 50 per cento, dovendo il residuo essere destinato allo sviluppo dell'impresa.
Con riferimento all'1,5 miliardi di euro di liquidità derivanti dalle transazioni concluse in ordine alle azioni recuperatorie promosse dalla gestione commissariale in seguito al default, si rileva che, non risultando modificato lo statuto, tali risorse rientrano nella previsione di cui sopra e devono essere quindi destinate ad attività di rilancio della Parmalat SPA.
Anche per questo motivo il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo con grande attenzione le vicende della società Lactalis, che come noto ha recentemente acquisito la maggioranza del gruppo Parmalat.
In particolare il MiSE ha monitorato la situazione ed ha avuto incontri con i sindacati durante la fase di cessione della Parmalat a Lactalis, e in quella occasione si è riservato di convocare un tavolo di confronto con la nuova proprietà, che è stata contattata, anche su sollecitazione dei sindacati, per concordare una riunione con tutte le parti.
In tal senso, l'incontro con le parti servirà ad affrontare il tema del piano industriale della nuova proprietà francese di Parmalat, per verificarne gli aspetti produttivi ed occupazionali, anche con riferimento all'utilizzo della liquidità.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06349 Froner: Cancellazione dal sistema europeo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) degli organismi notificati italiani per i quali non si sono concluse le procedure di accreditamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interroganti, premesse le difficoltà che l'amministrazione italiana ha incontrato nell'attuazione delle novità normative intervenute in sede di Unione europea, relativamente all'accreditamento degli organismi notificati, cioè dei laboratori ed enti di certificazione autorizzati ad attestare la conformità dei prodotti ai requisiti prescritti dalle direttive europee ad essi applicabili, chiedono «quali iniziative i Ministri interrogati intendano assumere al fine di risolvere definitivamente il problema descritto che incide pesantemente sulla capacità competitiva degli organismi notificati italiani, costretti a competere, con un handicap di partenza, con i concorrenti europei».
Al riguardo, nella consapevolezza che il problema rappresentato è un problema reale ed effettivo, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento ed integrazione dei fatti rappresentati dagli interroganti, per confermare che sia questo Ministero, sia gli altri Ministeri interessati e il Governo nel suo complesso, al contrario di quanto si possa ritenere, non sono affatto indifferenti alle esigenze del necessario supporto all'industria nazionale, ma hanno fatto il possibile e continueranno ad impegnarsi per risolvere quanto prima e nel migliore dei modi le problematiche emerse in tale delicato settore.
L'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 765/2008 ha effettivamente imposto che le notifiche degli Organismi da parte degli Stati membri, per essere inserite nel sistema informatico della Commissione europea NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), debbano essere accompagnate dall'accreditamento rilasciato dall'organismo unico nazionale di accreditamento, designato da ciascuno Stato membro che abbia scelto di individuarlo e conseguentemente di avvalersene, ovvero, con procedura più complessa, dal riconoscimento ad opera del Ministero competente per materia, con dimostrazione di pari affidabilità della notifica stessa.
L'attuazione del citato Regolamento europeo, per la parte concernente la scelta di avvalersi dell'organismo unico nazionale di accreditamento e per le relative modalità di individuazione, ha avuto luogo con l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
La definizione dei criteri di funzionamento del predetto Organismo unico e la sua concreta individuazione sono intervenute, dopo una complessa procedura di concertazione interministeriale, soltanto alcuni mesi più tardi, proprio nell'imminenza della decorrenza applicativa del citato regolamento, fissata al 1o gennaio 2010, con un ritardo che certamente ha avuto riflessi anche sulle fasi successive.
Il 22 dicembre 2009, data del decreto interministeriale di individuazione dei requisiti e delle modalità di funzionamento dell'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento e del decreto interministeriale di designazione di tale Organismo - ACCREDIA -, ha quindi aperto un periodo di transizione che, come previsto in tali decreti, è passato attraverso la definizione e la complessa attuazione delle

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deleghe conferite dai Ministeri competenti ed interessati per l'esercizio delle attività di accreditamento nel settore regolamentato.
In questa fase, a seguito di corrispondenza con la Commissione europea, l'Italia ha ottenuto, in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2011, l'inserimento, nella banca dati NANDO, degli Organismi di valutazione della conformità che, entrato in vigore il Regolamento n. 765 del 2008, si erano visti espulsi da tale sistema sin dal 1o gennaio 2010. Nel corso di detta corrispondenza la Commissione ha più volte ribadito che gli Organismi presentati a notifica, oltre la data indicata, avrebbero dovuto possedere, come detto in premessa, e nel rispetto del Regolamento europeo n. 765/2008, un certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, oppure un riconoscimento equivalente eseguito dai Ministeri competenti per materia.
Gli interroganti correttamente fanno riferimento alle date del 13 e 22 giugno 2011 circa le convenzioni sottoscritte tra Accredia ed i primi Ministeri che hanno proceduto a delegare la verifica di conformità agli organismi con riferimento alle direttive di prodotto. La direttiva in materia di attrezzature a pressione (PED), richiamata nel testo dell'atto di sindacato con riferimento agli organismi notificati in base ad essa, rientra nella prima delle convenzioni citate.
Quanto alla concreta capacità di Accredia di gestire domande di accreditamento, va evidenziato che l'Ente ha inevitabilmente dovuto organizzarsi per lo svolgimento di tali nuove attività ed ancora si sta strutturando per mettere a punto la propria organizzazione interna, soprattutto in termini di dotazione di personale e procedure, tenuto conto dei fatto che esso rappresenta la risultante della fusione di enti (in particolare, SINCERT, SINAL e SIT) sino a quel momento impegnati solo nel settore del cosiddetto accreditamento volontario e non, invece, nei settori ora delegati ad ACCREDIA.
Riguardo agli accreditamenti rilasciati da ACCREDIA, va fatta inoltre una parziale rettifica.
Al 31 dicembre 2011 sono stati rilasciati 12 accreditamenti (e non 3 come affermato), di cui 4 per la direttiva PED. Inoltre, altri 4 accreditamenti sono stati rilasciati a marzo 2012, di cui 2 per la medesima direttiva PED.
Circa i tempi di rilascio dei certificati di accreditamento, tempi che possono apparire eccessivamente dilatati, va fatto notare che il completamento dell'iter dipende, oltre che dalla complessità del processo di accreditamento, che passa da un'analisi documentale della istanza ad una o più visite in loco presso la sede o le sedi dell'organismo, anche dal fatto contingente che Accredia si è trovata, a partire da giugno del 2011, a gestire un numero significativo di domande pervenute in blocco ed in aumento continuo, in corrispondenza con tutte le altre Convenzioni sottoscritte nei mesi a seguire con altri Ministeri, diversi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. D'altra parte, un'accelerazione impropria degli accreditamenti, oltre l'effettiva capacità di Accredia di svolgere verifiche adeguate, sarebbe in contrasto con l'esigenza di maggiore affidabilità di tutto il sistema di accreditamento e di certificazione voluto dall'unione europea proprio per garantire maggiore sicurezza e tutela dei consumatori nella circolazione dei prodotti in ambito comunitario.
In riferimento alla situazione degli Organismi pubblicati su NANDO, ad oggi sono stati validati, fino alla naturale scadenza delle autorizzazioni ministeriali alla certificazione, 60 Organismi, di cui 45 Organismi notificati a seguito del riconoscimento eseguito dai Ministeri competenti per materia e 9 accreditati da Accredia (l'ultimo Organismo per la direttiva PED, riconosciuto competente da questo Dicastero a seguito di visita ispettiva ministeriale e partecipazione di ACCREDIA, è stato sottoposto a notifica il 22 novembre 2011 e pubblicato il 7 marzo 2012).
Per la Direttiva PED risultano notificati tutti i 5 organismi accreditati da Accredia per un totale di 6 accreditamenti, tutti perciò presenti su NANDO. Il dato apparentemente

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non congruente tra organismi notificati e accreditamenti discende dal fatto che un medesimo organismo può fare domanda di accreditamento su diverse direttive di prodotto o schemi.
Il costante ed attento impegno profuso da questo Ministero per la corretta gestione del regime transitorio del trattamento degli organismi di certificazione nell'ambito del sistema NANDO, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento 765/08, è dimostrato dal fatto che gli organismi sono stati prorogati nel sistema in via provvisoria fino al 31 dicembre 2011 e l'ultima richiesta è stata avanzata alla Commissione europea, con note del 14 dicembre 2011, del 20 gennaio 2012 e da ultimo del 23 marzo 2012 per la riammissione fino al 30 giugno 2012, riferita agli organismi che sono stati in grado di dimostrare di avere già presentato una istanza di accreditamento presso Accredia.
Naturalmente il massimo impegno deve ora essere adottato nel superare prima possibile le criticità emerse in questa fase di passaggio fra il vecchio sistema, ormai insostenibile, ed il nuovo sistema di accreditamento e notifica, e per pervenire ad una situazione a regime che garantisca agli organismi nazionali interessati le medesime opportunità e capacità competitive degli analoghi organismi degli altri Paesi europei.
Il Ministero della salute, per quanto di propria specifica competenza, ha comunicato al riguardo che, relativamente al settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, regolati rispettivamente dalle direttive 93/42/CEE e 98/79/CE, operano in Italia dieci organismi notificati, autorizzati dal Ministero della salute e dal Ministero dello sviluppo economico.
Poiché attualmente, nell'ambito del suddetto settore, non esiste alcun accordo o convenzione con l'organismo Unico Accredia, i due Ministeri, per ciò che attiene alle autorizzazioni e ai rinnovi delle autorizzazioni, stanno gestendo autonomamente «l'accreditamento» degli Organismi, al quale fa poi seguito la notifica nel sistema NANDO.
Il Ministero della salute sta effettuando le visite ispettive presso gli Organismi Notificati, sia per quanto riguarda i piani di sorveglianza ordinaria sia per quanto riguarda le modifiche ed i rinnovi delle autorizzazioni. A questo proposito, occorre precisare che, in assenza dell'accreditamento dell'Organismo Unico, la richiesta di notifica nel sistema NANDO deve essere accompagnata dall'inserimento di apposita documentazione, relativa in particolare alla ispezione effettuata e al decreto autorizzativo, ed i tempi di attesa per la notifica medesima sono molto lunghi (almeno due mesi).
Ricordo, infine, che alcuni Organismi sono già stati notificati nel suddetto sistema, mentre altri, essendo l'autorizzazione andata in scadenza, sono stati momentaneamente oscurati nel sistema NANDO, in attesa del completamento dell'iter di valutazione della notifica.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06362 Brandolini: Rispetto delle disposizioni relative all'aggiornamento annuale dell'elenco delle società di revisione abilitate alla certificazione di bilancio degli enti cooperativi e loro consorzi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002 prevede che gli enti cooperativi ed i loro consorzi con valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o con conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge n. 59 del 1992.
Nel caso di società cooperative e loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, il suddetto secondo comma dell'articolo 15 prevede il ricorso a società di revisione iscritte in un apposito elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico (inizialmente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).
Come è noto all'onorevole interrogante, l'articolo 1 del decreto ministeriale del 16 novembre 2006 ha fissato i requisiti per la formazione del suddetto elenco, prevedendo che le società di revisione che presentano domanda di iscrizione devono:
essere iscritte nel registro dei revisori contabili, ora definito dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
avere esperienza, nell'ultimo quinquennio, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno dieci enti cooperativi.

Le società di revisione che hanno tali competenze devono, altresì, darne attestazione attraverso idonea documentazione.
Come ricorda l'onorevole interrogante, con il decreto direttoriale del 23 novembre 2009, è stato approvato l'elenco delle società di revisione abilitate al rilascio della certificazione di bilancio nei confronti degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione.
Sulla base delle nuove richieste pervenute e della persistenza dei requisiti in capo alle società già iscritte, tale elenco è stato aggiornato con il recente decreto direttoriale del 16 aprile 2012 che sarà pubblicato sul sito istituzionale del MISE oltre che in Gazzetta Ufficiale.
Appare, comunque, doveroso far presente che il ritardo nell'aggiornamento del citato elenco, rispetto al termine previsto dal già menzionato decreto direttoriale del 2009, è stato dovuto, fra l'altro, ai lunghi tempi intercorsi per l'acquisizione della documentazione necessaria.