CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 aprile 2012
641.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato C. 1172 Santelli ed abb. recante « Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica»;
premesso che il testo unificato in esame, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, reca una nuova e organica disciplina legislativa in materia di prevenzione del randagismo e di trattamento degli animali di affezione, con espressa abrogazione della previgente legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
considerato che:
la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unificato in esame, dispone, opportunamente, che in caso di decesso le carcasse degli animali siano smaltite nel rispetto del Regolamento CE 1069/2009;
in un'ottica pienamente condivisibile di tutela degli animali d'affezione all'interno di un quadro di regole flessibili, capaci di garantire anche il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, il comma 8 dell'articolo 14 del testo unificato in esame pone in capo a tutti i comuni il compito di individuare «una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione», mentre riconosce ai comuni costieri o rivieraschi la facoltà di individuare «una o più spiagge destinate agli animali d'affezione»;
secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21, i cimiteri per animali d'affezione dovranno essere ubicati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche (»in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune») e che, ove siano realizzati da soggetti pubblici, i medesimi cimiteri per animali d'affezione non dovranno essere soggetti al regime del demanio pubblico previsto per i cimiteri dagli articoli 823 e seguenti del Codice civile;
le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 del testo unificato in esame dettano regole per la realizzazione e la gestione di strutture destinate alla tutela degli animali d'affezione e, in particolare: per la cessione da parte dei comuni alle associazioni riconosciute di terreni in comodato per la realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali (articolo 14, comma 2); per la gestione dei rifugi comunali (articolo 14, comma 3); per l'affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione;
rilevato altresì che quello del randagismo è un problema generale di sostenibilità ambientale e quindi può e deve esser affrontato in un'ottica più vasta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con la seguente condizione:
si coordinino le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 al rispetto della disciplina generale dei contratti pubblici;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere la legge applicabile anche alle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993 ovvero agli allevamenti professionali; di ripristinare il vincolo, da parte di chiunque decida di far riprodurre un animale, di cedere i cuccioli solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente; di rendere obbligatoria la sterilizzazione cancellando l'avverbio «preferibilmente» introdotto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3, di ripristinare la figura del «cane libero accudito», di rivedere, perché troppo generica, l'espressione «cane di comprovata pericolosità» (articolo 2, comma 1, lettera o); di reintrodurre, all'articolo 4, la banca dati centralizzata dell'anagrafe canina/felina ed eliminare o limitare le troppe dilazioni concesse per l'iscrizione degli animali in anagrafe o per la presentazione dei documenti; di garantire l'ingresso nei canili e gattili sanitari di volontari delle associazioni riconosciute; di rendere più efficaci gli interventi contro la piaga dei bocconi avvelenati; di restituire alle guardie zoofile la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento delle Asl e delle autorità di pubblica sicurezza (articolo 28, comma 1).