CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04694 Tocci: Sull'elaborazione dello statuto degli atenei

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministero non ritenga opportuno istituire un'apposita commissione per l'esame degli statuti universitari che saranno sottoposti all'esame ministeriale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 240/2010.
Al riguardo si rappresenta che con decreto del 21 giugno 2011 è stato costituito un apposito Tavolo tecnico per l'analisi degli statuti adottati dagli atenei in applicazione della suddetta legge n 240 del 2010 composto da personalità di altissimo profilo provenienti dagli uffici di vertice del Ministero, dall'università, dalle magistrature amministrative e dall'Avvocatura dello Stato. Si precisa, peraltro, che detto «Tavolo tecnico» ha fornito un mero ausilio, per l'appunto tecnico e collaborativo alla competente direzione generale del Ministero, che rimane intestataria delle inerenti attribuzioni di vigilanza.
Sono n. 66 gli atenei statali che hanno inviato al Ministero i propri Statuti per i quali è stato completato il controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 240/2010.
Allo stato, per tre dei citati statuti (con riferimento ad alcune norme in essi contenute considerate incoerenti con le disposizioni normative vigenti) il Ministero ha promosso l'impugnativa per motivi di legittimità al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Per quanto riguarda lo Statuto dell'Università di Trento, si precisa che il Ministero ha reso un parere alla Provincia autonoma, che eserciterà il prescritto controllo di legittimità e di merito.
Si riferisce, infine, che alla data del 16 aprile 2012, n. 39 statuti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 2

5-06120 Motta: Fondi ministeriali per la rassegna musicale «Festival Traiettorie» di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco ali interrogazione con la quale l'Onorevole Motta, citando l'esempio di una Rassegna di musica contemporanea promossa dalla Fondazione Prometeo di Parma, che non ha ricevuto il chiesto contributo a valere sul FUS chiede notizie in merito ai criteri di corresponsione dei contributi, previsti dal decreto ministeriale 9 novembre 2007.
Al riguardo occorre preliminarmente precisare, in linea generale, che l'eventuale possesso dei requisiti di accesso, previsti dall'articolo 12 del decreto ministeriale 9 novembre 2007, non garantisce di per sé l'assegnazione del contributo, ma unicamente l'obbligo da parte della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di sottoporre il progetto artistico al parere della Commissione Consultiva per la Musica.
La Commissione si pronuncia sulla validità artistica del progetto valutato in se stesso e in relazione a tutti quelli pervenuti per l'anno di riferimento. Tale iter comporta necessariamente l'esclusione di alcune istanze di contributo, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili sul Fondo unico Spettacolo.
In tale prospettiva, riveste notevole importanza la valutazione qualitativa espressa dalla Commissione. Valutazione di carattere essenzialmente discrezionale.
Si tenga conto, a tal proposito, che l'articolo 5, comma 9 del decreto ministeriale 9 novembre 2007, così come modificato dall'articolo 1, comma 4 del decreto ministeriale 3 agosto 2010, dispone che «la valutazione qualitativa può essere positiva o negativa» e che tale valutazione, nella seconda ipotesi» azzera la base quantitativa determinando il rigetto della domanda di contributo per carenza qualitativa del progetto contenuto nella domanda stessa.
Per quanto riguarda il caso concreto, posto all'attenzione del mio Dicastero nell'atto di sindacato ispettivo all'esame, preciso che la Fondazione Prometeo di Parma ha inoltrato richiesta di contributo per l'anno 2011 per la Rassegna «Traiettorie». La programmazione artistica presentata dalla Fondazione Prometeo e portata alla valutazione qualitativa della Commissione prevedeva 17 manifestazioni da realizzare nell'anno 2011, delle quali - tuttavia - solo 3 già corredate da un programma definito. Inoltre, le 17 iniziative, molte delle quali indicate in termini solo generici, risultavano distribuite in un arco di tempo piuttosto ampio, da marzo ad ottobre del 2011, in contrasto con il disposto dell'articolo 12 del decreto ministeriale citato, che prescrive che la realizzazione delle rassegne - per definizione caratterizzate da uno svolgimento unitario e concentrato avvenga «in un arco di tempo limitato».
Per quanto riguarda, poi, la considerazione critica di carattere generale svolta dall'Onorevole interrogante circa il fatto che solo una percentuale inferiore all'1,5 per cento del FUS è destinata alla musica contemporanea, devo osservare che alla percentuale così individuata non può attribuirsi un significato univoco e un valore assoluto. Tale percentuale, infatti, in sé

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apparentemente esigua, deve essere rapportato al volume complessivo delle domande che, per i diversi generi musicali, vengono presentate all'amministrazione. Per fare un esempio: se pervengono solo due domande per la musica contemporanea e la Commissione sceglie una soltanto delle due associazioni richiedenti, sarà finanziato il 50 per cento delle domande pervenute, anche se la percentuale che incide sul FUS è, in senso assoluto, del 1 per cento. Analogamente, se pervengono 100 domande per la musica barocca e la Commissione ne accoglie 20, sarà finanziato solo il 20 per cento delle domande pervenute il cui ammontare potrebbe tuttavia incidere sul FUS, ad esempio, per un 15 per cento.
La Commissione infatti, proprio in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 9 novembre 2007, favorisce e sostiene i vari linguaggi artistici; fermo restando che resta di stretta competenza dell'organo consultivo valutare se tale offerta - sempre in relazione alle risorse disponibili - sia meritevole di sostegno dello Stato.

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ALLEGATO 3

5-06268 Zazzera: Sul reinserimento in graduatoria dei docenti illegittimamente esclusi

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla posizione dei docenti ai quali non è stato consentito il reinserimento nelle graduatorie per l'insegnamento e quali iniziative il Ministero ritenga di intraprendere in merito.
Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004 (convertito dalla legge n. 143 del 2004) prevede che «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione».
Successivamente è intervenuto il comma 605, lettera c), dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che ha trasformato le predette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento per non incrementare ulteriormente il canale di reclutamento costituito dalle predette graduatorie e per assicurarne la relativa chiusura nel minor tempo possibile, in modo da poter poi procedere a un nuovo sistema di formazione e reclutamento.
La disposizione di cui al citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004 era riferita alle graduatorie permanenti e non è applicabile a quelle ad esaurimento la cui principale caratteristica è di essere graduatorie chiuse all'ingresso di nuovi aspiranti. Il personale inserito in tali graduatorie è peraltro tenuto a produrre domanda di permanenza e a presentare eventuali nuovi titoli posseduti in occasione di ciascun aggiornamento, come previsto, da ultimo, dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 relativo all'aggiornamento per il triennio 2011/2014.
Tali graduatorie sono state eccezionalmente riaperte da due provvedimenti normativi medio tempore intervenuti (l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, e il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n, 14 del 2012) che hanno consentito l'inserimento di categorie di aspiranti, tassativamente individuate dalle norme stesse, i quali avevano conseguito il titolo abilitante successivamente alla costituzione delle graduatorie ad esaurimento.
Si tratta di disposizioni che introducono un'eccezione alla regola generale e trovano pertanto applicazione solo ai casi espressamente previsti; nessuna norma ha disposto il reinserimento in graduatoria dei docenti esclusi per non aver presentato apposita domanda e, conseguentemente, la soluzione nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante non può ricercarsi in via amministrativa.

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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero (C. 121 Angeli).

NUOVO TESTO, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I decreti di cui ai commi 1 e 2 devono comunque prevedere un incremento non superiore al 5 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari degli atenei riservato ai cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni».