CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 aprile 2012
640.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:
l'articolo 8, comma 2, prevede una ingiustificata deroga alle più favorevoli disposizioni rispetto al cumulo giuridico precedentemente disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
il comma 6 dell'articolo 8 amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari;
che tale disposizione attribuisce alla Guardia di finanza poteri esorbitanti e non giustificati;
il comma 4 dell'articolo 11, nel riformulare le sanzioni amministrative applicabili alle dichiarazioni doganali e, in particolare, a quelle riferite ai diritti di confine, abroga la disposizione che diminuiva l'entità della sanzione nei casi di buona fede nella compilazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 8 sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2;
2) all'articolo 8 sia soppresso il comma 6;
3) all'articolo 11, comma 4, sia reintrodotta la norma più favorevole prevista dall'originario articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali.

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ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:
l'articolo 8, comma 2, prevede una ingiustificata deroga alle più favorevoli disposizioni rispetto al «cumulo giuridico» precedentemente disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
il comma 6 dell'articolo 8 amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari;
appare opportuno verificare la congruità e proporzionalità dei poteri attribuiti alla Guardia di finanza dalla citata disposizione;
il comma 4 dell'articolo 11, nel riformulare le sanzioni amministrative applicabili alle dichiarazioni doganali e, in particolare, a quelle riferite ai diritti di confine, abroga la disposizione che diminuiva l'entità della sanzione nei casi di buona fede nella compilazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 8 sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2;
2) all'articolo 11, comma 4, sia reintrodotta la norma più favorevole prevista dall'originario articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali;

e la seguente osservazione:
all'articolo 8, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare il comma 6, tenendo conto dei criteri di congruità e proporzionalità nell'attribuzione di poteri alla Guardia di finanza.