CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazioni n. 5-06434 Narducci e n. 5-06433 Braga: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con i documenti in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda adottare il Governo italiano per favorire la ripresa del dialogo tra Italia e Svizzera, con particolare riferimento all'Accordo in materia di lavoratori frontalieri ed alla Convenzione contro le doppie imposizioni.
Al riguardo, il Ministero degli affari esteri ha riferito che l'Accordo italo-svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, prevede, all'articolo 2, che i Cantoni svizzeri di confine (Grigioni, Ticino e Vallese) versino ogni anno ai Comuni di provenienza dei lavoratori frontalieri italiani, tramite la Tesoreria Centrale presso il MEF, una parte (38,8 per cento) del gettito fiscale proveniente dall'imposizione sulle remunerazioni di tali lavoratori. Il ristorno avviene tramite un versamento unico da effettuarsi nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce. L'Accordo costituisce parte integrante della successiva Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, firmata a Roma il 9 marzo 1976.
Come segnalato dagli Onorevoli interroganti, il 30 giugno 2011 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso di congelare il 50 per cento dei ristorni di sua competenza relativi al 2010, per un ammontare di Euro 23.700,000 circa, condizionandone il versamento alla ripresa dei negoziati bilaterali in materia fiscale, da tempo sospesi.
Tale decisione svizzera costituisce una violazione di due Accordi internazionali, essendo stato violato non soltanto il richiamato Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974, ma anche la vigente Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 9 marzo 1976, considerato che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di lavoratori frontalieri costituiscono parte integrante della richiamata Convenzione fiscale, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, di quest'ultima.
Il Ministero degli affari esteri ha effettuato, nei confronti delle Autorità federali elvetiche, fermi e ripetuti passi volti a reclamare la piena applicazione da parte svizzera del vigente Accordo del 1974, che costituisce questione non collegata né collegabile a quella del negoziato fiscale: la questione, sollevata anche dal Ministro Terzi nell'incontro del 23 febbraio 2012 con il collega elvetico Burkhalter, è stata da ultimo evocata in occasione della riunione di cooperazione transfrontaliera svoltasi a Berna il successivo 26 marzo.
Dato il tempo trascorso dall'inizio del comportamento illecito della parte svizzera e in assenza di riscontri positivi della medesima, si è infine ritenuto opportuno esperire altre opzioni di intervento a difesa degli interessi italiani, utilizzando prioritariamente gli strumenti per la risoluzione delle controversie previsti dalla vigente Convenzione contro la doppia imposizione fiscale, di cui l'Accordo sui ristorni è, come si è detto, parte integrante. È stata pertanto richiesta alla controparte elvetica la convocazione di una commissione mista ad hoc.
Per quanto riguarda la Convenzione contro le doppie imposizioni, l'Amministrazione

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finanziaria, per quanto di competenza, fa presente che non è stato finora possibile giungere ad una finalizzazione della nuova Convenzione principalmente a motivo dell'opposizione svizzera ad accettare il pieno scambio di informazioni in materia fiscale, in linea con l'attuale standard OCSE. L'Italia, come è noto, si è impegnata presso le sedi internazionali (OCSE) a concludere accordi in materia solo se pienamente in linea con lo standard OCSE.
In merito all'eventuale rimozione della Svizzera dalle cosiddette «black list» italiane, l'Amministrazione finanziaria fa presente che i relativi decreti sono stati emessi in virtù di disposizioni di legge (articoli 2, 110 e 167 decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, Testo unico delle imposte dirette), che hanno previsto, quali criteri per l'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato, la mancanza di un adeguato scambio di informazioni, nonché il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Riguardo, infine, alla mozione, cui sempre gli Onorevoli interroganti fanno cenno, approvata il 12 marzo 2012 dal Consiglio Nazionale elvetico (Camera bassa federale), mirante a ridurre al 12,5 per cento la quota di ristorno sulle imposte prelevate ai frontalieri italiani, occorre rilevare che, a tutt'oggi, nessuna richiesta di rinegoziazione dell'Accordo del 1974 è pervenuta da parte del governo di Berna.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica (Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato il testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria»;
apprezzata l'inclusione tra le finalità del provvedimento dell'integrazione tra biodiversità agraria, politica commerciale e cooperazione allo sviluppo;
segnalato che il provvedimento in esame potrà contribuire all'attuazione del Programma di lavoro sulla biodiversità agricola adottato nel 2000 a Nairobi dalla Conferenza delle Parti, organismo di governo della Convenzione di Rio sulla biodiversità;
rilevato che il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla Conferenza della FAO il 3 novembre 2001, prevede all'articolo 10.2 di stabilire un sistema multilaterale efficiente, effettivo e trasparente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di un raccordo con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare avente sede a Parma e con le organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede in Italia che si occupano di sicurezza alimentare, agricoltura e sviluppo sostenibile e, in particolare, con Bioversity International.

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ALLEGATO 3

Legge Comunitaria 2012 (C. 4925 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge comunitaria per il 2012, presentato alla Camera il 1o febbraio scorso;
apprezzata l'inclusione nell'allegato B della direttiva 2011/51/UE, in quanto la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano;
osservato che il criterio direttivo di delega formulato all'articolo 6 per il recepimento del predetto atto legislativo europeo corrisponde alla modifica apportata alla direttiva 2003/109/CE, inserendo all'articolo 4 il paragrafo 1-bis, per cui gli Stati membri non conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
nell'attuazione della direttiva 2011/51/UE, sia garantito il più efficace e tempestivo flusso informativo tra gli Stati membri, tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale, avvalendosi a tal fine dei punti di contatto designati ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/109/CE.

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ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminata, per le parti di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, trasmessa alla Camera il 22 marzo 2012;
sottolineato positivamente che la Relazione in oggetto è stata presentata al Parlamento entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento;
preso atto che l'Italia risulta essere il terzo contribuente netto al bilancio dell'Unione europea, per cui occorre impegnarsi per un riequilibrio, sia pure parziale, con particolare riguardo ai criteri di allocazione delle risorse;
apprezzata l'iniziativa del Governo di sottoscrivere un documento di riflessione sulle potenzialità del Servizio europeo per l'azione esterna;
lamentato il fatto che a tutt'oggi nessun italiano ricopra il ruolo di rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, nonostante che l'Italia sia protagonista in vari e complessi scenari di crisi;
manifestata viva soddisfazione per l'adesione della Croazia all'Unione europea e sollecitato il progresso del cammino europeo degli altri paesi dell'ex Jugoslavia e dell'Albania come decisivo passaggio per la stabilizzazione regionale, nonché la ripresa del negoziato con la Turchia;
formulato l'auspicio della predisposizione di un accordo-quadro UE-Libia e della conclusione di accordi approfonditi di libero scambio con Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania;
ribadita l'esigenza di regolamentare l'etichettatura di origine dei prodotti provenienti da paesi terzi, al fine di garantire la qualità e l'affidabilità per i consumatori;
evidenziata la necessità di migliorare le capacità di pianificazione e di condotta delle operazioni militari e delle missioni civili, superando il grave stallo nello sviluppo della interoperabilità tra NATO e UE e promuovendo le attività dell'Agenzia europea per la difesa;
rilevato il significativo contributo della cooperazione allo sviluppo gestita dall'Unione europea per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
l'Italia continui a sostenere con determinazione il processo di allargamento dell'Unione europea, lavorando per avviare quanto prima i negoziati di adesione con gli Stati dell'Europa sud-orientale a cui è già stato riconosciuto lo status di paese candidato;
sia ulteriormente definita ed adottata al più presto la Strategia dell'Unione europea per la macro-regione adriatico-ionica;
siano potenziate le attività ed il ruolo di coordinamento dell'Agenzia europea

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per la difesa, anche al fine di migliorare il livello di conseguimento degli obiettivi di Helsinki;
sia assunta una più efficace iniziativa nella politica mediterranea europea, sviluppando le relazioni con i paesi della sponda meridionale sia su base bilaterale che su base multilaterale;
si continui a seguire con la massima attenzione la procedura di accreditamento dell'Italia alla gestione dei programmi della «cooperazione delegata» e si rafforzi la presenza italiana in ogni sede decisionale europea in tale contesto;
sia rafforzato il meccanismo di presentazione delle candidature italiane nella formazione del contingente del personale diplomatico del SEAE proveniente dagli Stati membri.