CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 aprile 2012
635.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05623 Vico: Ripristino della piena operatività dell'Istituto per il commercio estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto di sindacato ispettivo, si fa presente quanto segue.
Il Governo in carica ha dato già risposta alle sollecitazioni contenute nella interrogazione parlamentare, con l'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con tale normativa, si è provveduto, in sostituzione del soppresso Istituto per il Commercio con l'Estero, a istituire l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che agirà con una più stretta connessione con le politiche governative di sviluppo dell'economia attraverso il coordinamento e l'indirizzo assicurato da un organismo, la Cabina di regia, presieduto insieme dai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri.
Si è inteso così riorganizzare l'intervento pubblico in materia di promozione dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, garantendo una maggiore efficacia, concentrazione e programmazione delle risorse disponibili che saranno reimpiegate nel nuovo assetto organizzativo, scongiurando, altresì, la paventata dispersione del capitale umano accumulato, nel corso degli anni, grazie alla precedente esperienza del soppresso Istituto.
Inoltre, è stato previsto che il passaggio al nuovo assetto organizzativo avvenga senza alcuna interruzione o sospensione delle attività di promozione attraverso una gestione transitoria, affidata al Responsabile dell'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse del Ministero dello sviluppo economico, che avrà termine soltanto con la piena operatività dell'Agenzia.
Tale disciplina ha assicurato la continuità delle politiche di sostegno alle imprese italiane all'estero anche in questi primi tre mesi dell'anno corrente.
Nel contempo, si è dato avvio alla fase di attuazione della citata legge, che prevede la prossima adozione dei provvedimenti di nomina degli organi dell'Agenzia (consiglio di amministrazione, direttore generale e collegio dei revisori) e, previa ricognizione, il trasferimento al nuovo ente delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento dei compiti ad esso affidati.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05662 Vico: Conferimento di incarichi dirigenziali presso il Ministero dello sviluppo economico.

TESTO DELLA RISPOSTA

La procedura per il conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico è regolata da una direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 gennaio 2009.
In attuazione di quanto previsto dalla succitata direttiva, nonché dalla Direttiva n. 10 del 19 dicembre 2001, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Ufficio di Gabinetto del MISE, verificata la vacanza della posizione dirigenziale generale presso l'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse (UAGR) a decorrere dal 31 ottobre 2011, ha attivato la procedura di interpello, richiedendo per tale incarico il possesso di specifiche e comprovate esperienze professionali, molto dettagliate nel contenuto.
L'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse, ha provveduto alla necessaria pubblicità della suddetta posizione vacante tramite apposita lettera circolare del 12 ottobre 2011, con contestuale pubblicazione sui siti Internet e Intranet dell'Amministrazione.
Successivamente, l'UAGR ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto le domande pervenute per il conferimento dell'incarico de quo.
Il Ministro dello sviluppo economico in carica all'epoca, valutate le domande pervenute e reputando che nessuno dei dirigenti dell'Amministrazione possedesse le qualità professionali richieste, ritenne, con una scelta motivata e proposta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che l'incarico fosse da conferire ad un dirigente proveniente dalla Croce Rossa, il dott. Nicola Niglio.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di conferimento dell'incarico datato 28 ottobre 2011, non è stato ammesso al visto e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti, la quale ha rilevato, anzitutto, l'esigenza di dare priorità all'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma (sez. lavoro, n. 15318 del 29 settembre 2011), con la quale veniva ordinata con effetto immediato la reintegrazione della dottoressa Maria Ludovica Agro nella titolarità dell'Ufficio dirigenziale generale a suo tempo conferita o in funzioni equivalenti. La Corte dei Conti ha rilevato, al tempo stesso, il vizio di eccesso di potere da cui sarebbe affetto il provvedimento e la violazione della citata direttiva del Ministro del 15 gennaio 2009, in materia di conferimento d'incarichi dirigenziali generali.
In adesione ai rilievi della Corte dei Conti, il MISE ha ritirato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011, e successivamente ha provveduto al conferimento dell'incarico in questione, in esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Roma, alla d.ssa Agro dirigente di prima fascia del MiSE.
A decorrere dal 1o febbraio 2012 l'incarico di direttore generale presso l'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse è stato conferito, alla dottoressa Ferlazzo, già in precedenza direttore generale dell'UAGR presso il MISE mentre alla dottoressa Agro è stato conferito l'incarico di Direttore generale presso la Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria dello stesso Ministero.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05742 Scarpetti: Prospettive industriali della società AnsaldoBreda.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in questione, si fa presente quanto segue. La situazione di Ansaldo Breda, Società del gruppo Finmeccanica attiva nel settore del trasporto su rotaia (treni e metropolitane), è da tempo all'attenzione del Governo non solo per le criticità finanziarie della stessa, ma anche e soprattutto, per la preoccupante perdita di competitività sui mercati internazionali, specialmente nel comparto dei treni.
L'approvazione del Bilancio 2011, avvenuta pochi giorni fa, ha rivelato una situazione molto preoccupante che, solo in parte, è riconducibile alle crisi di mercato sia in ambito internazionale sia a livello nazionale.
I problemi di Ansaldo Breda sono dovuti, infatti, in buona parte alle disfunzioni organizzative che hanno generato inefficienze, sprechi e un graduale peggioramento dell'intera supply chain (catena del valore). Non è un caso se la crisi di Ansaldo Breda si accompagna a gravissime difficoltà delle piccole e medie aziende italiane del settore del materiale ferroviario.
Per tali motivi, il Ministero dello sviluppo economico ha più volte sollecitato i vertici aziendali e la Capogruppo ad affrontare, in modo deciso e prima di ogni altra decisione, le questioni di efficienza e competitività.
Un primo risultato raggiunto in tale direzione è senza dubbio rappresentato dal documento sottoscritto da Azienda e Sindacati lo scorso 26 marzo 2012. In quel testo per la prima volta sono indicate con chiarezza le cause che stanno alla base della crisi e gli obiettivi da perseguire per dare loro una positiva soluzione.
Gli ambiti entro i quali l'azienda prevede di operare sono: riorganizzazione delle funzioni aziendali, miglioramento della qualità, ottimizzazione della prestazione lavorativa, dell'organico e delle professionalità. Per ciascuno degli ambiti in questione sono state dettagliatamente individuate le concrete azioni da mettere in atto.
La strada intrapresa sembra essere corretta e il Ministero dello sviluppo economico non può che augurarsi che sia tradotta in fatti concreti.
Il Ministero stesso ritiene, pertanto, che prima di qualsiasi ipotesi di cessione, fusione o altro, sia necessario risanare il conto economico dell'azienda, tramite un miglioramento del ciclo di lavorazione, che va reso più efficiente in ogni sua parte.
In questa logica di efficienza e recupero di competitività, si colloca anche la due diligence avviata da una importante Società industriale straniera.
Superfluo aggiungere che il Ministero continuerà a seguire con costante impegno le vicende riguardanti la Società Ansaldo Breda e i relativi futuri sviluppi.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05981 Garagnani: Funzione sociale del sistema cooperativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione in questione si premette che la funzione prettamente sociale svolta dai Movimento Cooperativo Italiano, sin dalla sua nascita nella seconda metà dell'800, è sicuramente un dato oggettivo, non suscettibile di dubbi o interpretazioni limitative.
La stessa funzione sociale della cooperazione è riconosciuta oggi dall'articolo 45 della Costituzione, dettato costituzionale che rappresenta un orientamento per il legislatore ordinario, il quale è intervenuto a più riprese, al fine di disciplinare la promozione dell'attività e la vigilanza nei confronti di tali tipologie societarie, da parte delle Istituzioni e delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza a cui le stesse aderiscono.
Tra i vari interventi legislativi ricordo la legge n. 59 del 1992 con cui è stata attuata una prima importante riforma delle norme sulle società cooperative. Ricordo, altresì, la legge n. 142 del 2001 ed il decreto legislativo n. 220 del 2002, provvedimenti con i quali si è ancor di più manifestata l'attenzione dello Stato verso il «Sistema» della cooperazione, in vista di un adeguamento normativo in grado di rapportarsi al naturale evolversi delle esigenze della società civile.
A sua volta, l'attribuzione al Ministero dello sviluppo economico delle competenze in materia di cooperazione va reputata quale indice della volontà di realizzare un approccio al movimento cooperativo, secondo una nuova prospettiva volta a considerarlo come una importante componente della realtà produttiva del nostro Paese.
Per un più esauriente quadro è da evidenziare poi che le società cooperative sono imprese a tutti gli effetti e, come tali, iscritte al Registro delle imprese, anche se lo scopo mutualistico è da reputare come elemento discriminante tra le Società cooperative e le Società ordinarie.
Vorrei rammentare, in fine, la riforma del diritto societario del 2003 con la quale è stato introdotto il concetto di «mutualità prevalente», riservando solo a questa categoria di cooperative il diritto a godere di agevolazioni fiscali.
I benefici accordati alle cooperative sono, dunque, concessi in funzione del grado di aderenza dell'ente ai principi solidaristici sulla cui presenza si effettua un duplice livello di verifica e controllo, sia da parte degli Enti deputati alla revisione delle cooperative, sia dall'Agenzia delle Entrate per quanto di propria competenza.
Per altro verso, ritengo che meriti di essere segnalato che, attualmente, nell'ordinamento giuridico, non è prevista la possibilità di imporre limiti dimensionali alle imprese cooperative, né per quanto riguarda il numero dei soci né tantomeno in base ai fatturati conseguiti.
Nell'ambito del quadro normativo sopra descritto, il Ministero dello sviluppo economico è impegnato perciò a vigilare su tali realtà, unitamente e come sopra precisato, con le Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonché con le Regioni a statuto speciale che hanno scelto l'opzione costituzionale di gestione diretta delle competenze in materia.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06080 Rigoni: Sicurezza della condotta di gas metano della linea Cortemaggiore-La Spezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il metanodotto S. Stefano di Magra- Cortemaggiore, è stato costruito tra il 1967 e il 1968 allo scopo di trasportare il gas dall'impianto di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) di Panigaglia, verso i centri di consumo della pianura padana.
Il 18 gennaio 2012, intorno alle ore 14.10, si è verificato l'incidente cui fa riferimento l'interrogazione a causa della rottura di un tratto del suddetto metanodotto di proprietà di Snam Rete Gas, la quale ha provveduto ad isolare la porzione di metanodotto danneggiata.
Il giorno successivo all'incidente, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, unitamente alle autorità locali e prefettizie, ha effettuato con sollecitudine un sopralluogo ai fine di verificare lo stato dei luoghi e le circostanze dell'accaduto, partecipando, altresì, ad un incontro pubblico nel comune di Tresana con i sindaci della zona, il Prefetto, altre autorità, locali, e la società.
Con il coordinamento di Snam Rete Gas, le società concessionarie della distribuzione del gas naturale nei comuni di Aulla e Tresana hanno attivato, nei tempi tecnici necessari, il servizio alternativo di fornitura del gas mediante carri bombolai.
Successivamente la società Snam rete gas è intervenuta realizzando un by-pass che ha consentito sia la riattivazione, dal 28 gennaio 2012, del servizio ai Comuni sia il collegamento fra il rigassificatore di Panigaglia e la Rete Nazionale.
Attualmente l'area dell'evento è oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Massa Carrara, la quale ha già provveduto a nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) a cui è stato conferito l'incarico di accertare le cause che hanno comportato la rottura, nonché ogni altra circostanza utile ai fini delle indagini. Le attività del CTU sono in corso e il tratto del metanodotto interessato dalla rottura non è stato, per il momento, ancora esaminato.
Per quanto è stato possibile sapere, l'Impresa «Oreste Manna», appaltatrice dei lavori interessati dall'incidente - che è avvenuto nella fase di reinterro del tratto del metanodotto e dopo il completamento dell'attività di rifacimento del Punto di Intercettazione Derivazione Importante di Tresana - è regolarmente qualificata da Snam Rete Gas e l'appalto è stato aggiudicato mediante ordinaria procedura di gara. Si precisa, altresì che i lavori non hanno interessato direttamente il giunto menzionato nell'interrogazione, ad eccezione della sua riverniciatura.
Per quanto attiene al «risarcimento dei danni alle persone coinvolte», la società Snam. Rete Gas ha precisato che le compagnie assicurative sono state formalmente informate dell'evento e che, fatto salvo l'accertamento delle responsabilità in sede giudiziale, si è già attivata per soddisfare le prime emergenze segnalate dall'Amministrazione Comunale interessata e dai privati coinvolti.