CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVIRIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati con le seguenti: Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Conseguentemente:
a) all'articolo 1:
1) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con i regolamenti;
2) al comma 7, sostituire la parola: decreti con la seguente: regolamenti;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, primo periodo sostituire le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati con le seguenti: Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
2) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: decreti con la seguente: regolamenti;
3) al comma 8, sostituire le parole: con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: con i regolamenti;
c) all'articolo 3, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1.
1. 20. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: adottati aggiungere le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 17. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

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Al comma 1, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 4. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa con le seguenti: veto all'adozione di delibere degli organi collegali nonché di atti e operazioni compiuti da un'impresa.
1. 12. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con diritto di voto aggiungere le seguenti: pari al 5 per cento e.
1. 9. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il livello della partecipazione al capitale di cui alla presente lettera è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 7. Barbato, Mura, Borghesi, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nomina di due rappresentanti del Governo nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al presente comma. I due rappresentati del Governo partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo.
b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I due rappresentanti di nomina governativa, di cui alla lettera c-bis) del precedente comma 1, possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate alla lettera b) del precedente comma 1, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa.
1. 3. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui ai decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o

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patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
1. 8. Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, è consentito a condizione di reciprocità.

Conseguentemente:
all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, è consentito a condizione di reciprocità;
all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
1. 14. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro 20 giorni dalla trasmissione del testo dei decreti al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla loro emanazione senza altro avviso.
1. 5. Messina, Mura, Barbato, Borghesi.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: oltre alla revoca della relativa autorizzazione.
1. 16. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 4, sostituire le parole: e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato con le seguenti: e comunque non inferiore al due per cento del fatturato.
1. 1. Barbato.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tutti gli altri casi, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 5 per cento del capitale e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 10, 15, 20 e 25 per cento.
1. 18. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 5, sostituire le parole: e comunque non inferiore all'uno per cento

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del fatturato con le seguenti: e comunque non inferiore al due per cento del fatturato.
1. 2. Barbato.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Con i regolamenti di cui al comma 1, sono adottate altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 15. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi compresa l'individuazione delle strutture amministrative centrali preposte all'esercizio di tali funzioni e le relative modalità organizzative.
1. 19. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II decreto di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro 20 giorni dalla trasmissione del testo del decreto al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla sua emanazione senza altro avviso.
1. 6.Mura, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere nominati due rappresentanti nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società operanti nei settori di cui al presente articolo, i quali possono proporre al ministro competente l'annullamento di deliberazioni societarie ritenute in contrasto con la politica nazionale nei settori della difesa e della sicurezza.
1. 10.Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I decreti di cui al comma 1 e al comma 8 sono adottati previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 11.Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai seguenti settori per le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi:
1) case da gioco;
2) sicurezza privata;
3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche;
4) intercettazioni;
5) tecnologia dell'informazione;

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6) sicurezza dei sistemi d'informazione;
7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000.
1. 01.Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: adottati aggiungere le seguenti: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) dopo le parole: Ministri competenti per settore, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. 32.Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti per settore, aggiungere le seguenti:, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. 16.Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i Ministri competenti per settore, aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
2. 1.Barbato, Messina, Borghesi, Mura.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le reti e gli impianti, i beni e i rapporti con le seguenti: le reti e le altre infrastrutture, gli impianti e i beni;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli attivi con le seguenti: delle reti e delle altre infrastrutture, degli impianti e dei beni;
c) al comma 3, sostituire le parole: delle reti e degli impianti con le seguenti: delle reti e delle altre infrastrutture, degli impianti e dei beni.
2. 24.Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 1, dopo le parole: rilevanza strategica aggiungere la seguente: nazionale.
2. 30.Federico Testa, Baretta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'energia, aggiungere le seguenti: dell'acqua,.
2. 29.D'Antoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle comunicazioni aggiungere le seguenti:, delle infrastrutture, dei servizi pubblici, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'alta tecnologia.
2. 10.Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle comunicazioni aggiungere le seguenti: nonché per il settore bancario e degli altri pubblici servizi.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nel settore bancario e degli altri servizi pubblici.
2. 19.Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle imprese e società operanti nel settore della trasformazione e distribuzione alimentare, qualora costituisca l'operatore di riferimento per un numero rilevante di produttori agricoli nazionali.
2. 5.Marsilio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle imprese e società operanti nel settore della trasformazione alimentare, qualora costituisca l'operatore di riferimento per un numero rilevante di produttori agricoli nazionali.
2. 4.Santelli, Paolo Russo, Marinello, Bernardo, Beccalossi, De Camillis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società operanti nel settore della gestione del risparmio diffuso.
2. 7.Santelli, Marinello, Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai soggetti operanti nel settore creditizio, di cui ai Capi I e V dei Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 6.Santelli, Marinello, Bernardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al presente comma sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro 20 giorni dalla trasmissione del testo dei decreti al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla loro emanazione senza altro avviso.
2. 2.Messina, Mura, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, aggiungere le seguenti: nonché il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego,.
2. 20.Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere le parole: situazione eccezionale di;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il diritto di veto si riveli, in situazioni eccezionali, insufficiente a garantire la tutela degli interessi pubblici di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere esercitato, in via straordinaria, il potere speciale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
2. 26.D'Antoni.

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Al comma 3, sopprimere le parole: situazione eccezionale di.
2. 25.D'Antoni.

Al comma 3, sostituire le parole: per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti con le seguenti: per gli interessi pubblici relativi all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità dei servizi pubblici e alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.
2. 9. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato con le seguenti: comunque non inferiore al due per cento del fatturato.
2. 11.Barbato.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: I due rappresentanti di nomina governativa, di cui al successivo comma 6-bis possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate al precedente comma 2, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al precedente comma 1, che partecipano alle sedute del consiglio a titolo consultivo.
2. 8. Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività.
2. 33. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: L'acquisto aggiungere le seguenti:, diretto o indiretto,;
b) sostituire le parole: 2359 del codice civile con le seguenti: 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
2. 31.Marchignoli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
2. 17. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato con le seguenti: comunque non inferiore al due per cento del fatturato.
2. 12.Barbato.

Al comma 7, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) il mantenimento di condizioni di equilibrio finanziario, con particolare riferimento all'evoluzione delle passività

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eventualmente conseguenti alle operazioni, nonché ai costi degli approvvigionamenti e dei servizi.
2. 27. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 7, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) Il rispetto dei principi fissati dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. 13.Quartiani.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società.
2. 15.Quartiani.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: di intesa con i Ministri dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti secondo i rispettivi ambiti di competenza;

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: sono rese aggiungere le seguenti: alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed alla fine aggiungere le parole: e ai competenti Ministeri.;
al comma 9 sopprimere le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società,.
2. 14.Quartiani.

comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Con i regolamenti di cui al comma 1, sono adottate altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
2. 23. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi compresa l'individuazione delle strutture amministrative centrali preposte all'esercizio di tali funzioni e le relative modalità organizzative.
2. 28. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il decreto di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti

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Commissioni parlamentari. In caso di mancata approvazione del parere da parte delle Commissioni entro 20 giorni dalla trasmissione del testo del decreto al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla sua emanazione senza altro avviso.
2. 3. Mura, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere nominati due rappresentanti nell'ambito del consiglio di amministrazione delle società operanti nei settori di cui al presente articolo, i quali possono proporre al ministro competente l'annullamento di deliberazioni societarie ritenute in contrasto con la politica nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
2. 18. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai seguenti settori:
a) infrastrutture e pubblici servizi;
b) ricerca e alta tecnologia;
c) intermediazione finanziaria;
d) assicurazioni.
2. 01.Barbato.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Gli schemi dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 ed 8, nonché 2, commi 1 e 9, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente. Con appositi atti di indirizzo le Camere possono motivatamente segnalare al Governo l'opportunità di estendere la dichiarazione di rilevanza strategica a singole attività o a tipologie di attività.
3. 7.Santelli, Marinello, Bernardo.

Al comma 1, dopo le parole: da parte di un soggetto aggiungere le seguenti: interno o.
3. 10. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Al comma 1, sostituire le parole: a condizione di reciprocità con le seguenti: previa verifica delle condizioni di reciprocità.
3. 4.Marsilio, Ravetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dagli accordi bilaterali e multilaterali in materia di investimenti sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.
3. 16. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le attività di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1, e il potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, si attivano altresì anche nell'ipotesi in cui l'acquisizione del controllo delle società, delle

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strutture o delle reti ritenute strategiche, sia effettuato da enti e società controllate o partecipate, in qualunque forma, da altro Stato membro dell'Unione europea.
3. 5. Santelli, Bernardo, Marinello, Marsilio.

Sopprimere i commi 2, 3 4 e 5.
3. 9.Barbato.

Sopprimere il comma 2.
3. 8.Barbato.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 8, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 9.
3. 17. Fluvi, Baretta, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché i commi da 227 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

Conseguentemente:
a) al medesimo periodo, sostituire le parole: è abrogato con le seguenti: sono abrogati,;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1.
3. 1.Borghesi, Mura, Barbato, Messina.

Al comma 3, sostituire le parole: Cessano di avere efficacia con le seguenti: Sono abrogate.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: novembre 1999 e con le seguenti: novembre 1999. Cessano altresì di avere efficacia.
3. 14. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Cessano di avere efficacia con le seguenti: Sono abrogate.
3. 15. Zaccaria, Lo Moro, Duilio, Gibiino, Scanderebech.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quale l'articolo 6 dello Statuto di ENI S.p.a.
3. 2.Borghesi, Barbato, Mura, Messina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 1995 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 e 16 ottobre 1995 e del Ministro dell'economia e delle finanze 1o aprile 2005. Cessano

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altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.
3. 6.Santelli, Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il Fondo Strategico Italiano, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2011, è autorizzato ad acquisire partecipazioni, anche con quote maggioritarie, nelle banche italiane considerate di importanza strategica. A tal fine, la dotazione del Fondo Strategico Italiano può essere incrementata con le procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.
3. 11. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis
. All'articolo 102, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Chi fa una dichiarazione pubblica secondo la quale non intende presentare un'offerta d'acquisto deve rendere tale dichiarazione nel modo più chiaro e meno ambiguo possibile. Salvo che a seguito di autorizzazione da parte della Consob, a meno che non si verifichi un effettivo cambiamento dì circostanze, coloro i quali hanno fatto tale dichiarazione e coloro i quali hanno agito in concerto non possono nei successivi sei mesi:
a) annunciare un'offerta d'acquisto;
b) acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se questo comporta un obbligo di offerta d'acquisto;
c) acquisire un interesse in azioni della società bersaglio se dette azioni, insieme a quelle di coloro i quali hanno agito in concerto, ammontano al 30 per cento o più dei diritti di voto della società bersaglio;
d) fare una dichiarazione che contenga o confermi la possibilità di presentare un'offerta;
e) assumere qualsiasi iniziativa che possa far trapelare informazioni rispetto a possibili offerte.

1-ter. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1-bis può portare all'allungamento del periodo di cui all'alinea del medesimo comma 1-bis di ulteriori sei mesi».
3. 12.Fugatti, Montagnoli, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi in materia di diritto dì stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero di tutelare la sicurezza dì attività economiche di carattere strategico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti limiti quantitativi alle quote dei diritti di voto o del capitale detenute in società quotate nei mercati regolamentati da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario

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internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati esterni all'Unione europea.
3. 01. Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione di bilancio dell'attività svolta sulla base dei poteri attribuitigli dal presente decreto.
3. 02.Mura, Barbato, Borghesi, Messina.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui poteri speciali esercitati in attuazione del presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

3. 03. Baretta, Fluvi, Ventura, Albini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Genovese, Graziano, Fogliardi, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Piccolo, Pizzetti, Rubinato, Sereni, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Vannucci, Verini.