CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 marzo 2012
625.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (5025 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI BORGHESI E MURA

La V Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 recante disposizioni urgenti un materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività, preso atto dei chiarimenti forniti dal governo, rileva che molteplici criticità connotano l'intero impianto del provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate al testo durante lo svolgimento dell'esame presso il Senato della Repubblica;
premesso che:
in molti casi talune misure, non solo sono rinviate a regolamenti, decreti e convenzioni, ma consistono in buona sostanza nella ripetizione rabberciata di altre disposizioni recentemente varate dal nostro dal Parlamento;
ciò che colpisce maggiormente dalla lettura della relazione illustrativa del decreto legge è, proprio, la totale assenza dell'analisi dell'evoluzione del mercato dei vari settori economici investiti dagli interventi previsti, quando detta analisi avrebbe dovuto costituire il presupposto fondante per innovare la nostra legislazione;
ad esempio, sul tema delle farmacie, anche a seguito delle modifiche introdotte al Senato, ci si è limitati a prevedere, per decreto, di aprire una farmacia ogni 3.300 abitanti, ma nessuna novità è stata disposta sulla complessa vicenda relativa ai farmaci di fascia C;
sul tema dei tassisti non è stato fatto nulla, perché continueranno ad essere i Comuni a decidere il numero delle licenze, previo parere obbligatorio, ma «non vincolante» della nuova Autorità per la regolazione dei trasporti;
la definizione della questione relativa alla separazione strutturale tra ENI e SNAM viene rinviata al 30 settembre 2013, e cioè quando il Governo Monti non ci sarà più;
sono state praticamente azzerate le sanzioni minime a carico degli assicuratori Rc auto, che non informano il cliente in modo chiaro sulle tariffe;
è scomparso l'obbligo di preventivo scritto per i professionisti, per cui non ci sarà più obbligo di comunicare il compenso anche in forma scritta se richiesto dal cliente, come in precedenza previsto dal decreto. Il compenso del professionista dovrà essere pattuito e sarà necessario «un preventivo di massima» ma viene eliminato dal testo il preventivo scritto su richiesta del cliente, con conseguente eliminazione dell'«illecito disciplinare» ad esso legato. I tirocinanti lavoreranno gratis i primi sei mesi, poi potranno contare su un rimborso spese «concordato forfettariamente». Insomma niente di più di quello che succedeva sino ad oggi;
per non parlare dell'approccio assolutamente confusionario che il Governo ha adottato per liberalizzare e favorire una maggiore concorrenzialità in materia di trasporti, attraverso l'istituzione di una

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nuova Autorità di regolazione i cui compiti andranno ad intrecciarsi inevitabilmente con l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali il cui statuto dovrà essere approvato entro il prossimo 31 luglio secondo quanto stabilito dal decreto Mille proroghe;
il decreto liberalizzazioni varato dal Governo Monti, oltre ad essere stato svuotato della sua efficacia iniziale, appare comunque deludente nel suo complesso. L'unica novità veramente positiva ivi contenuta è rappresentata da una norma che niente ha a che vedere con le liberalizzazioni, in contraddizione sia con il messaggio inviato recentemente dal Presidente Napolitano alle Camere sul contenuto dei decreti-legge, sia con la recente sentenza varata dalla Corte costituzionale (la sentenza n. 22 del 2012) dove la Corte afferma il suo vaglio sugli emendamenti al decreto-legge, se flagratamente estranei al contenuto e all'oggetto di questo. La loro approvazione importa, secondo la Corte, un «uso improprio» del potere parlamentare di conversione del decreto legge e concreta un vizio di legittimità costituzionale «in parte qua» della legge di conversione. Si tratta dell'emendamento approvato all'unanimità dal Senato che prevede l'IMU sulle attività non esclusivamente commerciali della Chiesa. Solo in futuro sapremo come si evolverà la concreta applicazione di questa norma;
resta, inoltre, da capire che fine farà una seconda norma introdotta nel decreto liberalizzazioni, salutata con favore dai risparmiatori, che prevede il divieto di imposizione di clausole che prevedano commissioni per le linee di credito concesse dalle banche;
acquisita la relazione tecnica debitamente verificata; considerato che gli articoli 24-bis, comma 1, capoverso 19-ter, 56 comma 1-bis, 71 comma 3-bis, 76 comma 2, 35, comma 3-bis, non sono stati verificati positivamente da parte del Dipartimento Ragioneria dello Stato;
considerata l'opportunità di modificare l'articolo 24-bis, comma 1, al fine quantificare gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di 40 unità ivi prevista, e di indicare le relative coperture finanziarie, considerato inoltre che la proposta di incremento, inserita come comma aggiuntivo all'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, sarebbe motivata dalle competenze aggiuntive dovute all'incorporazione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, senza considerare che il comma 17 del medesimo articolo 21 già prevede, per lo svolgimento di tali funzioni che l'Agenzia si avvalga di personale comandato nel limite massimo di 40 unità, il che senza procedere a modifiche dell'articolo 24-bis comma 1, si tradurrebbe in un duplice incremento di personale ingiustificato rispetto all'esigenza oggetto della norma;
considerato che l'articolo 35, comma 3-bis, comporta un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica in mancanza di esplicita previsione di apposita disposizione che eviti un ricorso generalizzato alle procedure di compensazione tra crediti e debiti ivi previste;
considerato che l'articolo 56, comma 1-bis, detta norme suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che la disposizione che reca è contraria alla ratio dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha come obiettivo la riduzione degli oneri tramite permuta per affitti passivi delle Amministrazioni statali e si pone, altresì, in contrasto con il processo di razionalizzazione degli spazi in uso alle medesime, perseguito dal quadro normativo vigente;
considerato che l'articolo 71, comma 3-bis potrebbe comportare effetti sulla finanza pubblica prevedendo l'applicazione di procedure diverse da quelle previste a legislazione vigente per i piani di sviluppo aeroportuali dei principali aeroporti italiani;
considerato che l'articolo 76, comma 2, è suscettibile di comportare effetti negativi in quanto prevede che l'Autorità

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indipendente approvi l'ammontare dei diritti proposto dal gestore. Detto importo incide pertanto sull'equilibrio del PEF, sulla copertura degli investimenti e sull'eventuale valore di subentro. Inoltre la disposizione di detto articolo si pone in contrasto con il disposto dell'articolo 36 del presente decreto, il quale stabilisce che le competenze delle amministrazioni rimangono immutate con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;
esprime, fermo restando il parere complessivo sul provvedimento illustrato in premessa, e per quanto di sua competenza

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 24-bis comma 1 sopprimere il capoverso 19-ter;
all'articolo 35 comma 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente disposizione;
sopprimere l'articolo 56, comma 1-bis;
all'articolo 76 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole «comma 1» sopprimere le parole da: «e» a «diritti,»;
b) dopo la parola «verifica» sopprimere le parole da «ed» a «giorni»;
c) dopo la parola «tariffarip» sopprimere le parole da «e» a «aeroportuali».
e con la seguente osservazione:
si valuti di modificare la disposizione di cui all'articolo 71, comma 3-bis, al fine di evitare effetti sulla finanza pubblica, in particolare per quanto riguarda il richiamo alla «convenzione unica» evitando di introdurre una nuova tipologia contrattuale rispetto ai contratti di programma disciplinati dalla normativa vigente senza individuarne le caratteristiche e l'ambito di applicazione.
Borghesi, Mura.