CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 marzo 2012
617.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALL'ONOREVOLE BRUNETTA

«La V Commissione,
vista la richiesta dei Presidenti della I e della X Commissione di riesaminare il parere reso il 6 marzo 2012 con riferimento agli articoli 1, 3, 31-bis, 47-bis, 47-sexies e 50-bis, di esaminare gli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100 e 50.100 del nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo);
rilevata l'opportunità che le Commissioni di merito recepiscano la condizione relativa alla soppressione della voce 12-bis della tabella A dell'articolo 62, contenuta nel parere reso sul provvedimento nella seduta di ieri;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli 1, 3 e 31-bis, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di giochi pubblici.

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
b) al comma 4, terzo periodo sostituire le parole: a carico dell'amministrazione con le seguenti: per la finanza pubblica.
c) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

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6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.;
d) aggiungere in fine il seguente comma:
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE CONTRARIO

sul comma 2 dell'articolo 47-bis e sugli articoli 47-sexies e 50-bis, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 14.100, 24.16, 24.24, 24.31, 24.100, 24.101, 32.100;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 50.100, con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.

Al comma 2-ter sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.