CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 marzo 2012
616.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo.

PARERE APPROVATO

La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori;
non è allo stato possibile riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari - che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario - e gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi, inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono assolutamente contrarie alle norme di contabilità vigenti, ampliando in maniera significativa gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile con l'effetto di far assumere al bilancio del Ministero in questione una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009, infine la trasformazione della struttura vigente per capitoli/piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure e l'accorpamento sotto una unica voce di tipologie di spese differenti si porrebbe in contrasto con i criteri di classificazione economica della SEC 95;
acquisita la relazione tecnica, debitamente verificata, in merito all'articolo 31-bis, che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche all'articolo medesimo;
considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, che attribuisce al dipendente la facoltà di richiedere le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche formali alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 5;
considerata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 32, al fine di precisare che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella

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ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti;
considerato che l'articolo 35, comma 1, precluderebbe alle società per azioni di minori dimensioni la possibilità di ridurre i costi affidando ad un unico sindaco le funzioni del collegio sindacale;
valutata la necessità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 47, che all'istituzione della cabina di regia si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
ritenuta l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria previste agli articoli 12-bis, comma 2, 25, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 3, 56 commi 1 e 2, 57, commi 7 e 15;
ritenuto che la clausola di invarianza di cui all'articolo 47-bis, comma 2, non appare idonea ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;
ritenuto che l'articolo 47-sexies, al fine di escludere che si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere corredato di una relazione tecnica;
ritenuto di non esprimere il parere sull'articolo 50 e di invitare la Commissione di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all'Assemblea;
ritenuto di sopprimere l'articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l'assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale;
considerato, con riferimento all'articolo 56, comma 2, che la vigente legislazione prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengano ceduti a titolo gratuito e non a titolo oneroso e che la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate che deriverebbero dalla cessione a titolo oneroso dei predetti beni per scopi turistici;
ritenuto, con riferimento all'articolo 62, tabella A, voce 12-bis, che l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non può essere consentita in quanto farebbe venire meno la fonte di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e che, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute relativamente al pregresso triennio per le emergenze, presumibilmente non si potrebbe far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte a tale Fondo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'articolo 7, comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

All'articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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All'articolo 25, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;.

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.;
b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 47, comma 2, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

All'articolo 47, comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 47-bis, sopprimere il comma 2.

All'articolo 47-quater, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sopprimere l'articolo 47-sexies.

All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.

Sopprimere l'articolo 50-bis.

All'articolo 56, comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

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All'articolo 57, comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,;
all'articolo 35, comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica;
all'articolo 62, tabella A, sopprimere la voce 12-bis;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 35 ripristinando il testo originario del decreto-legge».

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ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Nuovo testo C. 4940 Governo.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAGLI ONOREVOLI BITONCI, SIMONETTI, POLLEDRI, D'AMICO

La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
la soppressione, agli articoli 1 e 3, della previsione per cui le disposizioni di semplificazione ivi contenute non sono applicabili ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, è suscettibile di compromettere l'efficiente attività di accertamento affidata alle agenzie fiscali, all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché alla Guardia di finanza, con inevitabili ripercussioni negative sui rilevanti interessi erariali esistenti in tali settori;
non è allo stato possibile riformulare l'articolo 50 al fine di superare le criticità dei relativi profili finanziari - che nella versione originaria non presentava profili problematici sotto il profilo finanziario - e gli oneri recati da tale articolo, pur in assenza di relazione tecnica, appaiono notevolmente sottostimati e i commi 9, 10 e 11 non forniscono indicazioni specifiche e circostanziate delle misure finalizzate al conseguimento di maggior gettito da giochi e accise sui tabacchi, inoltre le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 appaiono assolutamente contrarie alle norme di contabilità vigenti, ampliando in maniera significativa gli strumenti di flessibilità consentiti dalla vigente disciplina contabile con l'effetto di far assumere al bilancio del Ministero in questione una struttura anomala e derogatoria rispetto all'attuale impianto contabile dei bilanci dei restanti Ministeri, con un evidente incoerenza rispetto al quadro contabile delineato dalla legge n. 196 del 2009, infine la trasformazione della struttura vigente per capitoli/piani gestionali determinerebbe uno stravolgimento dell'attuale modulazione della gestione della spesa e delle relative procedure e l'accorpamento sotto una unica voce di tipologie di spese differenti si porrebbe in contrasto con i criteri di classificazione economica della SEC 95;
acquisita la relazione tecnica, debitamente verificata, in merito all'articolo 31-bis, che evidenzia la necessità di apportare talune modifiche all'articolo medesimo;
considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, che attribuisce al dipendente la facoltà di richiedere le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche formali alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 5;
considerata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 32, al fine di precisare che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti

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di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti;
valutata la necessità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 47, che all'istituzione della cabina di regia si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
ritenuta l'opportunità di modificare le clausole di invarianza finanziaria previste agli articoli 12-bis, comma 2, 25, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 3, 56 commi 1 e 2, 57, commi 7 e 15;
ritenuto che la clausola di invarianza di cui all'articolo 47-bis, comma 2, non appare idonea ad assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;
ritenuto che l'articolo 47-sexies, al fine di escludere che si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbe essere corredato di una relazione tecnica;
ritenuto di sopprimere l'articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l'assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale;
considerato, con riferimento all'articolo 56, comma 2, che la vigente legislazione prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengano ceduti a titolo gratuito e non a titolo oneroso e che la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate che deriverebbero dalla cessione a titolo oneroso dei predetti beni per scopi turistici;
ritenuto, con riferimento all'articolo 62, tabella A, voce 12-bis, che l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, non può essere consentita in quanto farebbe venire meno la fonte di finanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e che, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute relativamente al pregresso triennio per le emergenze, presumibilmente non si potrebbe far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte a tale Fondo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

All'articolo 3, comma 1, dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'articolo 7, comma 3, sopprimere, le parole da: e, a richiesta fino alla fine del comma.

All'articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 25, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi

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con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;.

All'articolo 31-bis, comma 2, sostituire la parola: quadriennio con la seguente: triennio.

Conseguentemente:
a) al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Sino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della Scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte quanto a 6 milioni di euro annui a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quanto a 6 milioni di euro annui a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo la Scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale della valutazione della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 32, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 35, sopprimere il comma 1.

All'articolo 37, sopprimere il comma 1.

All'articolo 47, comma 2, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.

All'articolo 47, comma 2-ter, sostituire le parole: e a condizione che non si producano nuovi oneri con le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 47-bis, sopprimere il comma 2.

All'articolo 47-quater, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sopprimere l'articolo 47-sexies.

All'articolo 49, comma 3-bis, sostituire le parole: con riferimento con la seguente: limitatamente.

Sopprimere l'articolo 50.

Sopprimere l'articolo 50-bis;.

All'articolo 56, comma 1, lettera a), sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

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Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: senza oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 57, comma 7, sostituire le parole: per il bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole: non derivano fino alla fine del comma con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 62, tabella A, sopprimere la voce 12-bis.

e con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorizzazione aggiungere le seguenti: di spesa e al medesimo periodo, sostituire le parole: come rifinanziata con le seguenti: come integrata, da ultimo,;
all'articolo 35, comma 2-bis, sostituire le parole: delle finanze pubbliche con le seguenti: della finanza pubblica;».