CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2012
611.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Interrogazione n. 5-05877 Iannuzzi: Sull'integrazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con personale del Corpo forestale dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Va evidenziato che la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (e precisamente l'articolo 4, comma 7) ha recentemente modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», e che la modifica ha rivisto la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, aggiungendo alle forze dell'ordine già stabilmente presenti nell'organico di tali sezioni (Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato) anche il personale del Corpo forestale dello Stato, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia ambientale e di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti.
L'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le forze che compongono, in via ordinaria, l'organico delle sezioni di polizia giudiziaria rende non più utilizzabile, relativamente a tale forza di polizia, l'istituto dell'applicazione previsto nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 1989, n. 271, secondo cui «quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni ... ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi...».
Appare evidente, infatti, che tra gli «altri» organi di Polizia indicati dal comma 2 dell'articolo 5 citato, non può più ritenersi oggi compreso il personale del Corpo forestale dello Stato, essendo esso ormai inserito organicamente nelle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 5.
Di talché l'applicazione del personale medesimo deve ritenersi oggi non più consentita.
Con riguardo particolare all'assegnazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, il Ministero della giustizia ha già fornito risposta al Procuratore della Repubblica di quell'Ufficio con nota del 10 novembre 2011, comunicando che al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dal citato articolo 4, comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, si è provveduto con decreto interministeriale integrativo del 27 luglio 2011 all'inserimento del personale del Corpo forestale dello Stato fra gli organici delle sezioni di polizia giudiziaria nella quantità finora resa disponibile dal Corpo stesso, pur nella consapevolezza che le risorse messe nell'immediato a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze di tutte le procure.
Per quanto è a conoscenza del Ministero della giustizia, risulta che l'amministrazione interessata si è impegnata a coprire con i prossimi decreti tutte le sedi oggi vacanti, in un quadro di maggiore equilibrio con le altre forze di polizia.
In particolare il Corpo forestale, avendo messo a disposizione complessivamente 265 unità, si è impegnato ad aumentare

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progressivamente, in occasione dei prossimi decreti biennali, il numero delle unità da destinare alle sezioni di polizia giudiziaria sino a coprire tutte le sedi vacanti, compresa quella di Nocera Inferiore.
Sul punto va ulteriormente specificato che il provvedimento interministeriale del 27 luglio 2011 si è reso necessario per integrare il decreto di determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria che era già in corso di perfezionamento all'atto dell'entrata in vigore della novella legislativa, sicché la quantificazione del contingente del Corpo forestale dello Stato è stata calibrata tenendo conto, oltre che della maggiore incidenza qualitativo-quantitativa e territoriale della tipologia di reati di specifica competenza, anche della preesistente distribuzione delle aliquote delle altre Forze armate e di polizia.
Si precisa infine che tutti i trasferimenti del personale delle sezioni di polizia giudiziaria - compreso, dunque, il personale già applicato alle sezioni di Polizia giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 delle norme di attuazione del codice di procedura penale - sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio di Procura presso cui è istituita la sezione, oppure su iniziativa della stessa amministrazione, previo nulla osta del Procuratore e del Procuratore generale presso la Corte d'appello (articolo 11 disp. att.).