CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2012
609.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
considerato il parere reso dalla VIII Commissione nella seduta del 18 gennaio scorso sull'Atto Camera 4865;
preso atto del sostanziale recepimento dei rilievi recati nella suddetta proposta di parere già nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;
considerate positivamente le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato;
sottolineato che all'articolo 13, comma 5, come modificato nel corso delle due letture parlamentari, non sembrano essere state del tutto recepite le indicazioni espresse dalla VIII Commissione nel parere del 18 gennaio scorso in ordine alla proroga della disciplina transitoria sulla gestione dei rifiuti in Campana, stante che in tale sede era stata rilevata la necessità di modificare il testo dell'articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l'anno 2012 la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 5 dell'articolo 13, recante una disposizione che non appare in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria, anche in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1o gennaio 2013, della nuova tassa comunale sui rifiuti.

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ALLEGATO 2

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
considerato il parere reso dalla VIII Commissione nella seduta del 18 gennaio scorso sull'Atto Camera 4865;
preso atto del sostanziale recepimento dei rilievi recati nella suddetta proposta di parere già nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;
considerate positivamente le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato;
sottolineato che all'articolo 13, comma 5, come modificato nel corso delle due letture parlamentari, non sembrano essere state del tutto recepite le indicazioni espresse dalla VIII Commissione nel parere del 18 gennaio scorso in ordine alla proroga della disciplina transitoria sulla gestione dei rifiuti in Campana, stante che in tale sede era stata rilevata la necessità di modificare il testo dell'articolo 13, comma 5, in modo da riconoscere ai comuni campani per l'anno 2012 la competenza, non solo per le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento e recupero inerente alla raccolta differenziata, ma anche per quelle di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, introducendo a tal fine le necessarie disposizioni di proroga delle ulteriori norme contenute nel decreto-legge n. 195 del 2009,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 13, comma 5, si modifichi la lettera d) nel senso di sopprimere il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, considerato che il mantenimento, anche se prorogato, del regime vigente delle competenze delle società provinciali in materia di accertamento e riscossione di TARSU e TIA, non è in linea con il riconoscimento ai comuni campani delle competenze in materia di gestione dei rifiuti nella fase transitoria, anche in considerazione dell'entrata in vigore, a partire dal 1o gennaio 2013, della nuova tassa comunale sui rifiuti.