CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (Atto n. 428).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (Atto n. 428);
  rilevato che:
   lo schema di decreto legislativo non appare recepire quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 5 della direttiva il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo delle disposizioni in materia di missione di dipendenti delle agenzie interinali presso le imprese utilizzatrici e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104/CE;
   lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti al divieto, sancito dall'articolo 6 della direttiva, per le agenzie interinali di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;
   lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione, di cui all'articolo 7 della direttiva, in base alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale;
   lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione di cui all'articolo 8 della direttiva in base alla quale l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento le opportune modifiche volte a superare i profili richiamati in premessa.