CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Pagano chiede che vengano monitorate le iniziative assunte da Borsa Italiana s.p.a. relativamente ai mercati non regolamentati MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e AIM (Alternative Investment Market) Italia, nonché le prospettive dell'eventuale fusione e le conseguenze che tale decisione potrebbe determinare riguardo alle opportunità di collocamento e di raccolta di capitali per le società di minori dimensioni.
  In proposito, si fa presente che l'eventuale accorpamento in un unico soggetto dei due distinti sistemi di negoziazione (come tali disciplinati ex articolo 77-bis del TUF ed ex articoli 19 e 20 del Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato) rientra nelle prerogative tipiche del gestore di tali sistemi e, conseguentemente, nell'autonomia delle scelte imprenditoriali di Borsa Italiana S.p.A., sulle quali, tuttavia, permane la generale attività di vigilanza della Consob.
  Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta riservando particolare attenzione agli aspetti evidenziati nell'interrogazione, soprattutto, con riferimento alle eventuali possibilità di deterioramento delle condizioni di quotazione e di negoziazione su tali mercati per i titoli di società di minori dimensioni.
  Attualmente, è in corso il negoziato sulla proposta della Commissione Europea, presentata il 20 ottobre scorso, di revisione della Direttiva 2004/39/CE (cosiddetto MiFID, Markets in Financial Instruments), mediante la quale, fra l'altro, verranno modificate proprio le tipologie e requisiti delle trading venue (piattaforme di negoziazione, in generale).
  L'articolo 35 della citata proposta della Commissione, pienamente sostenuto dalla delegazione italiana, prevede il rafforzamento del regime europeo per i mercati di capitale dedicati alle piccole e medie imprese (SME, SmailMedium Enterprise) a complemento di altre iniziative finalizzate ad incrementare i canali di finanziamento per tali entità. L'intenzione è di creare una sottocategoria di mercati da contrassegnarsi come «SME growth markets» (mercati di crescita per le SME).
  Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che in tema di poteri sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 2, lettera c) del TUF, essa vigila al momento dell'autorizzazione e in via continuativa affinché le regole e le procedure adottate dai sistemi siano conformi alle disposizioni comunitarie.
  I due sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) nei quali vengono negoziati i titoli azionari: MAC (operativo a partire dal settembre 2007) e AIM ITALIA (operativo a partire da gennaio 2009) si caratterizzano per una semplificazione dei requisiti di accesso e per una riduzione dei tempi e dei costi per le istruttorie di ammissione, rispetto a quelli previsti per la definizione dell’iter nei mercati regolamentati.
  La crescita piuttosto contenuta che nel tempo hanno raggiunto i due MTF ha Pag. 135indotto recentemente Borsa Italiana, a rivedere la loro struttura al fine di trovare sinergie utili alla realizzazione di un modello di mercato confacente alle esigenze di sviluppo dell'industria italiana.
  Tale intervento è coerente anche con il confronto avviato dalla Consob nel marzo scorso attraverso l'istituzione di tre «tavoli di lavoro» che ha coinvolto tutte le componenti dell'industria finanziaria italiana e le associazioni dei consumatori, al fine di razionalizzare il corpus normativo regolamentare, stratificatosi nel tempo, mantenendo fermi i presidi a tutela del risparmio e contribuendo in tal modo ad aumentare l'attrattività del mercato italiano attraverso una semplificazione degli adempimenti delle società e degli operatori.
  Nel corso dell'ultimo trimestre del 2011, Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato alla Consob e alle Associazioni di categoria il progetto di integrazione degli MTF: MAC e AIM ITALIA gestiti da Borsa Italiana s.p.a., ad oggi non ancora divenuto operativo.
  Le modifiche che Borsa Italiana intende introdurre alla microstruttura del nuovo MTF risultante dall'integrazione sono state studiate per incentivare le adesioni dell'industria alla nuova realtà, individuando soluzioni adeguate alla valorizzazione del mercato dei capitali, come fonte alternativa di finanziamento agli usuali canali bancari. Allo stato attuale, il MAC è riservato ad investitori professionali mentre gli investitori al dettaglio possono accedere alle negoziazioni sull'AIM ITALIA.
  In considerazione della scelta di consentire l'accesso al pubblico retail al «nuovo MTF» per le PMI, è stato ritenuto opportuno da Borsa Italiana seguire l'approccio regolamentare che caratterizza PAIM Italia.
  Conseguentemente, rispetto all'attuale disciplina del MAC, l'impatto dei nuovi requisiti da un lato potrebbe risultare più oneroso, in quanto viene introdotta la richiesta di un flottante minimo, di un documento di ammissione, due bilanci certificati, nonché la nomina di un Nomad (soggetto abilitato che viene iscritto in apposito registro tenuto da Borsa Italiana, il cui ruolo è quello di assistere la società – che intende «quotarsi» sull'AIM – nella fase pre-ammissione, ammissione, e post ammissione, nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento dell'AIM), ma dall'altro, per le società del MAC, si amplia la platea dei possibili investitori ricomprendendo anche i retail.
  In considerazione della scelta di consentire l'accesso al pubblico retail al «nuovo MTF» per le PMI, Borsa Italiana, in coerenza con le finalità perseguite dalle attività di semplificazione avviate dalla Consob nel marzo scorso, ha ritenuto quindi opportuno perseguire l'obiettivo di snellire gli adempimenti regolamentari senza abbassare il livello di tutela degli investitori.
  La Consob ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione per verificare che le regole e le procedure adottate dai sistemi siano conformi alle disposizioni comunitarie. Peraltro, il progetto di Borsa Italiana, inserendosi in quel contesto di regulatory review avviata dalla Consob nel marzo scorso e basata anche sull'esame del rapporto costi-benefici, al fine di semplificare gli adempimenti delle società e degli operatori, ridurre il costo del finanziamento degli emittenti e degli intermediari finanziari, favorire la quotazione delle imprese, salvaguardando il livello complessivo di tutela degli investitori, appare in linea con la crescente attenzione del mercato e dei regulator verso iniziative intese a favorire ed accrescere il ricorso al mercato dei capitali da parte delle Piccole e Medie Imprese Italiane.

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ALLEGATO 2

5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fluvi chiede informazioni circa l'operatività di Postetributi Scpa nel settore della riscossione degli Enti locali, nonché in merito al contributo di tale attività rispetto al conto economico della società stessa.
  Al riguardo, la Società Poste Italiane s.p.a. ha comunicato che Poste Tributi Scpa – società consortile per azioni – è iscritta al n. 159 dell'Albo dei gestori della riscossione ed accertamento dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – detenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  La società è stata iscritta al suddetto Albo dopo apposita valutazione della Commissione che sovrintende l'Albo stesso.
  La società Poste Tributi Scpa, dopo un primo periodo di start up, negli ultimi due esercizi ha avuto un considerevole incremento di ricavi e ha rivolto la propria offerta a tutti gli Enti Locali autonomi, che decidono di gestire direttamente la riscossione e l'accertamento delle proprie entrate, anche tributarie.
  La società supporta e coadiuva gli Enti Locali, che effettuano tale tipo di scelta e che intendono mantenere il controllo diretto di tutte le attività attinenti le riscossioni e gli accertamenti di propria competenza.
  La forma consortile consente di remunerare i soci attraverso i servizi che i medesimi svolgono.
  Poste Tributi Scpa, sebbene sia in forte crescita, al 30 giugno 2011 disponeva di un attivo patrimoniale appena al di sopra dei 7 milioni di euro. I ricavi nello stesso periodo ammontavano a circa 1,7 milioni di euro.
  Tali valori sono evidentemente del tutto irrilevanti nell'ambito del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane nel suo complesso che, nel citato semestre, presenta un attivo patrimoniale di 104 miliardi di euro, ricavi pari a 11,5 miliardi di euro e circa 148.000 dipendenti.
  Per i motivi sovraesposti, la partecipazione nella società controllata Poste Tributi ScpA è valutata nel bilancio consolidato di Gruppo con il metodo del patrimonio netto.
  I relativi risultati economici e la consistenza patrimoniale sono, pertanto, correttamente riflessi nel bilancio consolidato di Gruppo secondo i principi della rilevanza e significatività.

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ALLEGATO 3

5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti ed altri, nel formulare considerazioni critiche sulla partecipazione di soggetti stranieri all'aumento di capitale deliberato da Unicredit, temendo che questo possa determinare un ridimensionamento del ruolo delle Fondazioni bancarie italiane socie di Unicredit, chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare per tutelare tali Fondazioni.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia ha comunicato che l'operazione di aumento di capitale deliberata da Unicredit termina il 27 gennaio prossimo e, allo stato, non si dispone di specifiche informazioni in ordine ai soggetti che hanno partecipato alla sottoscrizione.
  Peraltro, lo Statuto di Unicredit (articolo 5, comma 16) stabilisce che nessun avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto a voto.
  La Banca d'Italia ha precisato che segue con attenzione l'evoluzione negli assetti azionari delle banche, le quali assumono rilevanza sia a fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione nel capitale delle stesse, che per il complessivo impatto sui profili gestionali e strategici degli intermediari medesimi.
  Per quanto riguarda le fondazioni, occorre premettere che quelle di origine bancaria sono state istituite con legge ed è la legge che stabilisce che esse perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, in rapporto prevalente con il territorio, esclusivamente nei settori indicati dalla legge stessa.
  Il patrimonio delle Fondazioni, che rimane comunque vincolato nel tempo, viene investito con lo scopo di produrre l'adeguata redditività, attraverso una politica di pianificazione degli investimenti, che consenta un adeguato flusso di risorse per l'attività istituzionale.
  La partecipazione delle fondazioni nella società bancaria conferitaria, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può rappresentare un collegamento funzionale tra l'investimento del proprio patrimonio e il territorio di riferimento, laddove una solida banca costituisce un volano per l'intera economia, ma non può rappresentare l'unico nesso funzionale con il territorio al cui sviluppo possono contribuire anche altri idonei investimenti.
  Con riferimento allo specifico caso segnalato, il particolare ruolo di investitori di lungo periodo svolto dalle fondazioni azioniste di Unicredit rende rilevante, per la loro operatività e per la salvaguardia del valore del loro patrimonio, la solidità di tali investimenti nel rispetto comunque degli scopi sanciti dalla legge e dei principi che regolano la gestione degli investimenti. L'attuale rafforzamento patrimoniale di Unicredit fa seguito ad altri due aumenti di capitale effettuati nel 2009 e nel 2010, ai quali hanno partecipato le stesse Fondazioni.
  Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Autorità di vigilanza Pag. 138sulle Fondazioni di origine bancarie, verifica il rispetto della legge e degli statuti, valuta che le decisioni degli Enti siano rispondenti ai principi cui si ispirano le Fondazioni stesse, nel rispetto della loro autonomia di persone giuridiche private, ma non può assumere iniziative atte ad «assestare» quei rapporti di azionariato che trovano nel mercato la loro formazione.

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ALLEGATO 4

5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera e), n. 4, della Legge comunitaria 2010 (Legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.
  In particolare, la lettera d) del primo comma del citato articolo 8-bis stabilisce che sono equiparate alle cessioni all'esportazione le cessioni di beni destinati alle dotazioni di bordo ed al rifornimento e vettovagliamento delle imbarcazioni comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le «provviste di bordo».
  La precedente versione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 escludeva dal regime di non imponibilità ai fini IVA, con riferimento alle navi adibite alla pesca costiera, le cessioni relative al «vettovagliamento».
  Pertanto, la novella introdotta ha reso il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, sostituendo il termine «vettovagliamento», utilizzato nella precedente versione dell'articolo 8-bis citato, con la dizione «provviste di bordo» (testualmente utilizzata dall'articolo 148, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE) ai fini dell'individuazione delle forniture che non possono godere del regime di non imponibilità ai fini IVA.
  Tale sostituzione ha comportato dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità del regime IVA di non imponibilità alle forniture di carburante e lubrificante utilizzato per le suddette imbarcazioni.
  Il dubbio interpretativo origina, in particolare, dal disposto dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano, tra l'altro, i generi di consumo di ogni specie occorrenti per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo.
  In forza della previsione del suddetto articolo 252, ricadrebbero, pertanto, nella definizione di provviste di bordo anche il carburante e il lubrificante utilizzati per l'alimentazione degli organi di propulsione delle navi.
  La versione linguistica italiana dell'articolo 148 della sopra citata Direttiva dispone, alla lettera a), che gli Stati membri esentano «le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni, di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo».Pag. 140
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.
  La logica seguita dal legislatore comunitario porta a ritenere che l'espressione «provviste di bordo» non possa ricomprendere tutti i beni destinati al «rifornimento» e al «vettovagliamento».
  Diversamente opinando, per le navi adibite alla pesca costiera, non sarebbe possibile individuare alcun ambito di applicazione del «regime di non imponibilità ai fini IVA» ai sensi dell'articolo 148 della Direttiva comunitaria nonché dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  È ragionevole, invece, ritenere che l'esclusione dal regime di non imponibilità debba riguardare solo le cessioni di beni destinati al «vettovagliamento» delle navi adibite alla pesca costiera come già previsto dalla precedente formulazione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Tale criterio interpretativo risulta supportato dalla considerazione della versione in lingua inglese dell'articolo 148 della citata Direttiva, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni «fuelling» (rifornimento) e «provisioning» (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine «ships’ provisions» (vettovagliamento).
  Tale analisi comparata dei testi conferma che il termine «provviste di bordo» è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di «vettovagliamento».
  In considerazione, inoltre, della circostanza che dall’iter di approvazione della Legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di modificare la portata applicativa della norma e del fatto che su tale argomento non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, deve ritenersi che la modifica normativa abbia una finalità esclusivamente redazionale che non incide sull'ambito di applicazione del regime di non imponibilità applicabile, tra l'altro, al rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera.
  Ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve, quindi, attribuirsi al termine «provviste di bordo» un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dal cennato articolo 252 del TUD (Testo unico doganale).