CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2012
595.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (Atto n. 428).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (atto n. 428);
   osservato che esso propone una trasposizione sostanzialmente fedele della citata direttiva comunitaria;
   ritenuto il contratto di somministrazione quello che, tra i contratti flessibili, mantiene nel modo più adeguato le caratteristiche della tutela e della sicurezza del lavoratore, dal punto di vista contributivo e delle garanzie nel luogo di lavoro e riconosciuto, in questo ambito, il ruolo svolto nel territorio nazionale dalle agenzie di somministrazione;
   rilevata l'opportunità che una possibile riforma del mercato del lavoro, che dovrà vedere la rivitalizzazione dei centri per l'impiego e la riaffermazione strategica di una regia pubblica, sia caratterizzata da una migliore integrazione tra sistema pubblico e privato nella sua gestione;
   acquisite le valutazioni emerse nell'ambito delle consultazioni del Governo con le parti sociali e approfondito il contenuto della documentazione da queste depositata presso l'altro ramo del Parlamento, resa pubblica tramite il sito della omologa Commissione del Senato;
   giudicato utile suggerire talune ipotesi di modifica del testo che possano accogliere preoccupazioni e spunti emersi nell'ambito delle predette consultazioni ovvero nel corso del dibattito in Commissione;
   preso atto che – nel corso del confronto con le parti sociali – il Governo ha, altresì, ricevuto dalle parti datoriali la richiesta di ampliare l'intervento normativo anche ad altri istituti, legati sostanzialmente al tema del vincolo causale e dello svincolo dello staff leasing dalle fattispecie legittimanti;
   preso atto, inoltre, che alcune forze sindacali hanno posto anche problemi relativi alla fiscalità e all'accesso agli ammortizzatori sociali;
   ritenuto che i predetti argomenti – al pari di altri che non costituiscono stretto recepimento della direttiva 2008/104/CE – potranno più utilmente essere affrontati nell'ambito del percorso che porterà il Governo a proporre al Parlamento le misure per la riforma del mercato del lavoro e, comunque, nel naturale rapporto tra le parti sociali;
   acquisito il parere favorevole espresso in sede di Conferenza unificata;
   preso atto, infine, che la V Commissione ha valutato positivamente il testo sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, si segnala che talune parti sociali hanno richiesto che la facoltà di introdurre disposizioni in melius per i lavoratori sia possibile con Pag. 92l'intervento dei sindacati maggiormente rappresentativi «del settore del lavoro in somministrazione»;
   b) all'articolo 2, comma 1, laddove si introduce la definizione di «condizioni di base di lavoro e di occupazione», valuti il Governo l'opportunità di attenersi strettamente alle indicazioni presenti nella direttiva 2008/104/CE, peraltro già recepite dall'ordinamento italiano nell'ambito della fissazione del principio di parità di trattamento; in tal senso, appare altresì utile che l'articolo 7 dello schema di decreto, che novella l'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, possa includere una formulazione che tenga conto della previgente previsione legislativa, ossia il riferimento a condizioni «economiche e normative»;
   c) con riferimento al citato articolo 7, che introduce un comma 7-bis all'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in relazione all'individuazione del soggetto su cui gravano gli obblighi di informazione circa le vacancies presso l'utilizzatore, occorre specificare che tale obbligo ricade sull'utilizzatore e non sul somministratore;
   d) facendo seguito ad una richiesta presentata in modo comune dalla parte sindacale in sede tecnica, si auspica che il Governo – verificate le ricadute finanziarie, anche in considerazione della clausola generale di invarianza di cui all'articolo 8 dello schema di decreto – possa valutare l'eventuale inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante misure volte ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori in somministrazione per ciò che riguarda assegni familiari e computo dell'indennità di maternità;
   e) con riferimento al recepimento dell'articolo 6, comma 4, della direttiva 2008/104/CE, vigili il Governo sull'applicazione non discriminatoria, verso i lavoratori con contratto di somministrazione, dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
   f) si segnala l'esigenza di individuare possibili rimedi a un significativo fenomeno di dumping esercitato sul territorio nazionale da agenzie di lavoro interinale provenienti da altri Paesi europei, che – utilizzando l'istituto del distacco – somministrano alle aziende lavoratori italiani formalmente reclutati all'estero, beneficiando in tal modo di un minor costo contributivo;
   g) facendo seguito alla richiesta presentata da alcune parti sociali, si auspica, infine, che il Governo prosegua il confronto con il complesso delle parti sociali stesse, allo scopo di chiarire la questione del vincolo causale.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono dello strumento di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.
  2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della Pag. 94funzione pubblica i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al comma 1 e al presente comma, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.
  3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
  5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
  6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
  7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
  8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
  9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea specialistica. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in Pag. 95posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al successivo comma 5, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;
   d) al comma 5, lettera a), le parole: «non inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 50 per cento».

  10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.