CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2012
595.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa (C. 4864 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: «al presente comma.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18,» con le seguenti: Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183,.
7. 20. I Relatori.
(Approvato)

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel periodo di vigenza del presente decreto con le seguenti: nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto.

  Conseguentemente al medesimo articolo:
   al comma 11, quarto periodo, e al comma 14, quarto e sesto periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 con le seguenti: decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,;
    al comma 14, sesto periodo, sostituire le parole: è corrisposta con le seguenti: sono corrisposti.
8. 20. I Relatori.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 5, sostituire le parole: del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con le seguenti: del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,.

  Conseguentemente al medesimo articolo:
   al comma 8, sostituire le parole:
con legge 2 agosto 2011, n. 130, con le seguenti: dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,;
   al comma 10, sostituire le parole: con legge 3 agosto 2010, n. 126, con le seguenti: dalla legge 3 agosto 2010, n. 126,.
9. 20. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 13

ALLEGATO 2

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa (C. 4864 Governo).

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI

ART. 2.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti e delle tutele del personale militare e civile delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui alla presente legge, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ovvero vittima del servizio, all'articolo 1878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:
  «2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461:
   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.;
    b) dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
  6. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.».
2. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2012, i sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo capo ed equiparati e che godano già del trattamento stipendiale spettante ai primi marescialli ed equiparati, in base alle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 sono autorizzati ad indossare i relativi gradi senza oneri per lo Stato.
5. 3. Gidoni.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e-bis) gli articoli 1803, 1804, 1816, 1815, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo Pag. 1415 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.
5. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e-bis) all'articolo 2270, punto 4), le parole: «regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10» sono sostituite con le seguenti: «regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9, 10 e 11».
5. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali di cooperazione e sviluppo di cui alla presente legge, e fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato.
5. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 847, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. La rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, già appartenenti al disciolto ruolo unico, il grado e la relativa anzianità sono rideterminanti, ai soli fini giuridici, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni ad anzianità stabilite nell'articolo 1238 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo».
5. 14. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

Pag. 15

ALLEGATO 3

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa (C. 4864 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9 con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
1. 23. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

  Al comma 9, sostituire le parole: in Cipro con le seguenti: in Cyprus.
1. 25. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, inserire le seguenti: del presente decreto.
2. 2. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

ART. 4.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.
  1-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici
4. 1. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: ed efficientamento con le seguenti: e di incremento dell'efficienza.
5. 12. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

Pag. 16

  Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con il grado non superiore con le seguenti: di grado non superiore.
5. 13. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inserire le seguenti: e successive modificazioni,; alla lettera b), dopo le parole: della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserire le seguenti: e successive modificazioni,.
5. 21. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: , della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è adottato inserire le seguenti: , previa acquisizione del parere vincolante espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
5. 20. Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: teorico pratici qualora con le seguenti: teorico-pratici, a condizione che.

  Conseguentemente alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: a rischio pirateria con le seguenti: a rischio di pirateria.
6. 2. Il Relatore per la IV Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: incarichi operativi aggiungere le seguenti: e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
6. 3. (nuova formulazione) Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.
(Approvato)

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Comunicazioni al Parlamento).

  1. I ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.
10. 01. Tempestini, Pianetta.
(Approvato)