CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2012
590.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865, di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
   rilevata l'opportunità di chiarire maggiormente alcuni aspetti della disciplina relativa alla riscossione delle entrate degli enti locali, anche alla luce della prossima fuoriuscita di Equitalia da tale settore, prevista dal 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di riscossione di tali enti, nonché di favorire una loro maggiore partecipazione all'azione di contrasto dell'evasione tributaria;
   evidenziata positivamente la previsione, di cui al comma 12 dell'articolo 29, relativa alla proroga al 31 dicembre 2012 del termine della fase di sperimentazione concernente la ripartizione delle somme giocate del Bingo da attribuirsi al montepremi, al prelievo erariale e al compenso dei soggetti affidatari del gioco,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 15 dell'articolo 29, concernente la proroga dei termini degli adempimenti e versamenti, in favore dei soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di armonizzare la formulazione del primo periodo del comma, il quale fa riferimento ai versamenti e adempimenti tributari, nonché ai versamenti previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con quella del quarto periodo del medesimo comma, il quale richiama invece solo gli adempimenti e versamenti tributari;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, novellando la lettera gg-quater) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, nel senso di consentire che i comuni, le province, le regioni e le società di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, possano avvalersi, oltre che dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910, anche dello strumento del ruolo per la riscossione delle proprie entrate.

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ALLEGATO 2

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4865, di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   rilevata l'opportunità di chiarire maggiormente alcuni aspetti della disciplina relativa alla riscossione delle entrate degli enti locali, anche alla luce della prossima fuoriuscita di Equitalia da tale settore, prevista dal 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di riscossione di tali enti, nonché di favorire una loro maggiore partecipazione all'azione di contrasto dell'evasione tributaria;
   evidenziata positivamente la previsione, di cui al comma 12 dell'articolo 29, relativa alla proroga al 31 dicembre 2012 del termine della fase di sperimentazione concernente la ripartizione delle somme giocate del Bingo da attribuirsi al montepremi, al prelievo erariale e al compenso dei soggetti affidatari del gioco;
   rilevata l'opportunità di affrontare, nel quadro della piena attuazione degli interventi di riordino della giustizia tributaria operati nel corso del 2011, il tema dell'ambito temporale di applicazione del meccanismo per la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, previsto dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 15 dell'articolo 29, concernente la proroga dei termini degli adempimenti e versamenti, in favore dei soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di armonizzare la formulazione del primo periodo del comma, il quale fa riferimento ai versamenti e adempimenti tributari, ai versamenti previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con quella del quarto periodo del medesimo comma, il quale richiama invece solo gli adempimenti e versamenti tributari, nonché l'opportunità di estendere tale beneficio anche ai contribuenti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti da calamità naturali;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di intervenire sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, novellando la lettera gg-quater) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, nel senso di ripristinare la Pag. 267possibilità, per i comuni, le province, le regioni e le società di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, di avvalersi anche dello strumento della cosiddetta «ingiunzione rafforzata», evitando che le modifiche in materia introdotte dal predetto decreto-legge n. 70 possano pregiudicare l'efficacia dell'attività di riscossione.