CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 gennaio 2012
588.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05884 Fugatti: Misure per difendere il sistema creditizio italiano dall'acquisizione di gruppi bancari esteri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fugatti ed altri chiedono quali iniziative si intendano assumere per difendere il sistema creditizio italiano da eventuali acquisizioni o scalate da parte di grossi gruppi creditizi.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha fatto presente che sul comunicato stampa pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso 8 dicembre sono descritte le misure sul capitale delle banche adottate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA).
  Tali misure sono parte di un ampio pacchetto europeo, concordato dal Consiglio Europeo il 26 ottobre scorso e confermato nel Consiglio Ecofin del 30 novembre, che comprende il rafforzamento del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) e l'introduzione di garanzie pubbliche sulle passività delle banche. Il pacchetto di misure è stato deciso per far fronte alla situazione attuale nell'Unione Europea (UE) e ristabilire la stabilità e la fiducia nei mercati.
  La raccomandazione formale adottata dall'EBA chiarisce che le misure di capitale richieste sono eccezionali e temporanee e non determinano una modifica dei requisiti prudenziali. Con il superamento della crisi sul debito sovrano – che beneficerà delle misure di consolidamento fiscale adottate in più paesi e delle nuove capacità del Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) – i premi al rischio subiranno un calo. Al verificarsi di tale condizione, l'EBA potrà rivedere le sue valutazioni sulla necessità di detenere un buffer di capitale a fronte delle esposizioni sovrane e sul loro ammontare.
  Le banche per le quali è richiesta la costituzione del buffer patrimoniale dovranno presentare alle Autorità di Vigilanza nazionali, entro il 20 gennaio 2012, piani aziendali che indichino le strategie che si intendono perseguire per raggiungere l'obiettivo di capitale a fine giugno del 2012. Per il raggiungimento dell'obiettivo di capitale, le banche potranno intraprendere una serie di misure di rafforzamento patrimoniale: aumenti di capitale della qualità più elevata; emissione presso investitori privati di strumenti di debito convertibili in azioni al ricorrere di determinate evenienze (contingent capital), che rispettino i requisiti previsti dall'EBA nell'apposito term-sheet; ristrutturazione in Core tier I di strumenti ibridi esistenti, se effettuata entro la fine di ottobre 2012; limiti alla distribuzione di dividendi di bonus aziendali. Alcune di queste misure sono già a uno stadio avanzato per le banche italiane.
  I citati piani aziendali dovranno essere analizzati dalle Autorità di Vigilanza nazionali e discussi nell'ambito dei Collegi dei supervisori e con l'Autorità Bancaria Europea (EBA). Nell'ambito di tale analisi, particolare attenzione verrà dedicata alla capacità delle banche di finanziare le economie nell'attuale fase congiunturale. La Banca d'Italia ha precisato che valuterà questi piani con equilibrio e ragionevolezza.
  Attualmente, le condizioni del credito risentono delle forti tensioni sul mercato della provvista, tuttavia, il rafforzamento Pag. 63patrimoniale, assieme all'attuazione delle altre misure per contenere il rischio sovrano in Europa, potrà contribuire a ridurre il rischio di controparte delle banche attualmente percepito dai mercati, consentendo di alleviare le difficoltà di provvista.
  Con riferimento alla metodologia utilizzata, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha chiarito più volte che l'applicazione di questa metodologia non cambia in nessun modo le regole contabili per la valutazione delle esposizioni sovrane. Questo è coerente con il fatto che il buffer è temporaneo e che una valutazione severa, come quella utilizzata una tantum nell'esercizio, serve a rassicurare i mercati sulla capacità delle banche di resistere a forme di contagio nell'attuale fase caratterizzata da forti tensioni sul debito sovrano.
  La Banca d'Italia ha chiesto e ottenuto che l'EBA avvii un'approfondita analisi dei criteri di valutazione dei modelli interni adottati dalle varie Autorità di vigilanza.
  Con specifico riferimento a Unicredit, la Banca d'Italia ha comunicato che l'aumento di capitale, di ingente ammontare, recentemente approvato dalla banca consentirà alla stessa di raggiungere i suddetti obiettivi di rafforzamento patrimoniale stabiliti dall'EBA, senza riduzione delle attività.

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ALLEGATO 2

5-05885 Fluvi e Baretta: Applicazione della disciplina in materia di valutazione del patrimonio immobiliare ai fini della definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, in attesa dell'emanazione entro il 31 maggio 2012 del decreto attuativo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), introdotto dall'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di dare corretta applicazione delle disposizioni riguardanti, in particolare, il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e chiedono, inoltre, che il Governo predisponga adeguate istruzioni al riguardo ai soggetti preposti alla compilazione dei cosiddetti modelli ISEE.
  Al riguardo, occorre tener presente che il predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 prevede, come criterio di definizione del patrimonio immobiliare il valore dell'immobile così come determinato ai fini del calcolo dell'ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione ISEE. La base imponibile dell'ICI, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, è costituita dal valore risultante, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra la rendita catastale rivalutata del 5 per cento e uno dei coefficienti determinati dal decreto ministeriale 14 dicembre 1991.
  Successivamente gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, hanno istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) utilizzando, ai fini della determinazione della base imponibile, i vigenti criteri validi per il calcolo dell'ICI.
  Da ultimo, l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI solo per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e per le aree fabbricabili mentre, per quanto attiene ai fabbricati iscritti in catasto e ai terreni agricoli, i valori sono determinati, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato provvedimento, applicando nuovi moltiplicatori rispettivamente alla rendita catastale ed al reddito dominicale rivalutati.
  Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, considerato il tenore letterale delle disposizioni oggi vigenti sopra richiamate, rappresenta che, allo stato attuale, per quanto attiene il calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale previsto dal citato decreto legislativo n. 109 del 1998, occorre far riferimento al valore degli immobili determinato secondo i criteri di determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto ai fini ICI, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, in attesa dell'emanazione, entro il 31 maggio 2012, del decreto attuativo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la revisione delle modalità di determinazione Pag. 65e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in ordine alla corretta determinazione del valore del patrimonio immobiliare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente alla luce delle innovazioni introdotte sul regime di tassazione degli immobili con il passaggio dall'ICI all'IMU a decorrere dal 2012, ha rappresentato che l'incertezza applicativa rilevata dagli interroganti non ha ragion d'essere nel corso del 2012, in quanto il patrimonio immobiliare, ai sensi della Tabella 1, parte II, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è definito «al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda».
  A parere del Dicastero, dunque, non sembrerebbe sussistere alcun dubbio interpretativo fino alla fine del corrente anno sul regime fiscale da adottare ai fini del calcolo dell'indicatore ISEE. Allo stesso modo non ci sarebbe alcuna disparità di trattamento tra i cittadini, in quanto il regime adottato nei confronti di tutti i cittadini resta quello vigente al 31 dicembre 2011 e le rivalutazioni previste dalla disciplina dell'IMU decorrono dal 2012. Il problema eventualmente si porrebbe nel 2013, ma prima di quella data interverrà una modifica complessiva della disciplina ISEE con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 6 dicembre 2011, n. 201.

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ALLEGATO 3

Legge Comunitaria 2011. (Emendamenti C. 4623 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato l'articolo aggiuntivo Buttiglione 5.022, riferito al disegno di legge C. 4623 – Legge comunitaria 2011, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   rilevato come l'articolo aggiuntivo riprenda sostanzialmente il contenuto dell'articolo 15 del disegno di legge C. 4059, recante la Legge comunitaria 2010, già esaminato dalla Commissione Finanze in sede consultiva, successivamente espunto dal testo in sede di approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 5-bis, il quale subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo anche al parere delle competenti commissioni parlamentari, provveda la Commissione di merito a sopprimere le parole: «al parere delle competenti commissioni parlamentari e», non risultando congruo condizionare l'efficacia di una norma precettiva di rango legislativo al parere parlamentare.