CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2011
553.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (C. 4707 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4707, approvato dal Senato, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010»;
rilevato come il contenuto del provvedimento in esame risulti sostanzialmente identico a quello del disegno di legge C. 4621, approvato dal Senato, recante a sua volta il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010;
evidenziato come l'unica differenza rispetto al testo già esaminato dalla Commissione riguardi la diversa articolazione del disegno di legge, che precedentemente si suddivideva in 18 articoli ed un allegato ed è ora invece composto di un solo articolo e cinque allegati;
ribadite le considerazioni contenute nella relazione favorevole sul predetto disegno di legge C. 4621 approvata dalla Commissione Finanze nella seduta del 29 settembre scorso;
sottolineata l'esigenza di giungere quanto prima alla definitiva approvazione del disegno di legge, che costituisce un tassello fondamentale del ciclo di bilancio,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

5-05536 Lo Monte e Zeller: Applicazione delle riduzioni dei regimi tributari di favore previste dall'Allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano che, in sede di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, nella seduta del 14 settembre 2011, presso la Camera dei Deputati, il Governo ha accolto come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 9/4612/56 che impegna il Governo ad applicare le riduzioni previste dall'allegato C-bis all'articolo 40, comma 1-ter, punti 2 e 6, solo alle richieste pervenute dai contribuenti che hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica dopo il 30 settembre 2012, al fine di evitare la lesione dei diritti acquisiti dai cittadini che hanno effettuato gli interventi in discorso confidando nella possibilità di fruire delle relative detrazioni per i prossimi 5 o 10 anni.
In particolare, dall'interrogazione in esame si rileva che:
l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) ha anticipato al 2012 la riduzione dell'elenco delle agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis all'articolo 40, comma 1-ter ed 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) qualora non venga adottata entro il 30 settembre 2012 una riforma in materia fiscale ed assistenziale o, in alternativa, una rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa;
le riduzioni di cui all'articolo 40, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legge n. 98 del 2011, pari al 5 per cento dal 30 settembre 2012 ed al 20 per cento a decorrere dal 2013, riguardano anche le agevolazioni fiscali del 36 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie (punto n. 2 dell'allegato C-bis all'articolo 40 citato) e le agevolazioni del 55 per cento delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale (punto n. 6 dell'allegato C-bis all'articolo 40 citato).

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze, qualora non si realizzino le condizioni di cui all'articolo 40, comma 1-quater sopra citato, se ritenga opportuno applicare le riduzioni previste per gli interventi in esame solo ai pagamenti effettuati dopo il 30 settembre 2012.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.
È all'esame del Parlamento il disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale» (Atto Camera 4566, presentato il 29 luglio 2011).
La detrazione del 55 per cento prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, scadrà il 31 dicembre 2011 (così come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) mentre il termine di vigenza della detrazione del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia è il

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31 dicembre 2012 (così come da ultimo prorogato dall'articolo 2, comma 10 della legge 23 dicembre 2009, n. 191).
Le detrazioni in argomento sono riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi ed hanno effetto sulle entrate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, riducendo i corrispondenti versamenti erariali.
L'Amministrazione finanziaria sottolinea altresì che il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto legge n. 98 del 2011 stabilisce che, qualora la disposizione concernente la riduzione in argomento non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, le modalità tecniche per l'attuazione della stessa saranno definite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Un eventuale differimento del termine di scadenza delle agevolazioni in questione implica inevitabilmente effetti sui saldi di finanza pubblica, i cui oneri dovrebbero essere coperti.

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ALLEGATO 3

5-05601 Fogliardi: Modalità per l'effettuazione dell'opzione per il regime tributario del consolidato nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito all'esercizio dell'opzione per il regime della tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, l'interrogante chiede se possa considerarsi corretto e, quindi, valido ed efficace ai fini del rinnovo dell'opzione per l'ammissione al citato regime di consolidato nazionale, il comportamento tenuto da quelle società che, pur non procedendo entro il 16 giugno 2011 alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 14 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale) hanno manifestato la volontà di procedere al rinnovo dell'opzione per il regime speciale con «comportamenti concludenti».
L'Onorevole interrogante ha precisato, infatti, che, sebbene non sia stata spedita da parte della società consolidante la predetta comunicazione, le società del gruppo, tutte interamente possedute dalla società controllante, espressione della volontà del medesimo soggetto economico, hanno effettuato, entro lo stesso termine previsto per la comunicazione, il versamento di tutti gli acconti nella misura e con le modalità previste dalle regole del consolidato fiscale nazionale, dimostrando la volontà di proseguire nell'adozione del consolidato.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, nell'ambito del regime del consolidato fiscale l'articolo 119, comma 1, lettera d), prevede che «l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese» del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione per il medesimo regime, mediante l'invio dell'apposito modello di comunicazione adottato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2004, come modificato in data 29 aprile 2009).
L'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, inoltre, prevede che «l'opzione si considera perfezionata se comunicata (...) entro il termine previsto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), del TUIR».
Con riferimento all'ipotesi di rinnovo della tassazione di gruppo, il successivo articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2004, prevede che la relativa comunicazione di rinnovo «deve avvenire con le stesse modalità» stabilite per l'opzione «entro il termine indicato» al predetto articolo 119, comma 1, lettera d), del TUIR.
Pertanto, alla scadenza del periodo di efficacia triennale, durante il quale l'opzione per la tassazione di gruppo è irrevocabile, questa può essere rinnovata con efficacia per un ulteriore triennio con le medesime modalità previste per il suo esercizio, anche con riferimento al termine temporale ed al modello di comunicazione da utilizzare.
In proposito, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito nei documenti di prassi (circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E e circolare 18 giugno 2008, n. 47/E) che l'invio

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della comunicazione di opzione/rinnovo costituisce condizione essenziale per l'applicazione della tassazione di gruppo, essendo, a tal fine, irrilevanti eventuali comportamenti concludenti tenuti in dichiarazione dal contribuente, che non abbia tempestivamente comunicato all'Agenzia l'avvenuto esercizio dell'opzione entro i termini di legge previsti dal TUIR.
Tale principio è stato ribadito anche nella risoluzione 13 ottobre 2006, n. 113/E, nella quale è stato precisato, tra l'altro, che la tempestiva trasmissione della comunicazione in esame costituisce, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera d), del TUIR, condizione essenziale per l'ammissione alla tassazione di gruppo.
Tutto ciò considerato l'Agenzia ritiene che il comportamento concludente tenuto dal contribuente non possa considerarsi valido ed efficace ai fini del rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale.

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ALLEGATO 4

5-05602 Fugatti: Interventi per la disciplina dell'abuso del diritto in materia tributaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'interrogante, prendendo spunto anche da casi di attualità che stanno coinvolgendo i principali istituti bancari nazionali, intende richiamare l'attenzione sul tema dell'abuso del diritto in materia tributaria, che, anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria ed italiana, si va configurando come una serie di operazioni negoziali conformate essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.
Secondo l'On. interrogante la mancanza di una disciplina normativa che regoli la materia fa sì che ci sia «estrema incertezza nel sistema industriale ed economico, rendendo sempre più labile il confine tra libertà di impresa ed elusione fiscale, consentendo una forte discrezionalità dell'Agenzia delle entrate nel giudicare le scelte aziendali, rischiando di scoraggiare gli investimenti esteri in Italia, e anzi spingendo alla delocalizzazione le imprese che oggi lavorano qui».
L'interrogante fa così presente la necessità, «come anche suggerito dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di disciplinare con un intervento normativo l'abuso di diritto, garantendo da un lato le necessarie tutele al contribuente e dall'altro una codifica precisa del principio dell'abuso del diritto, tracciando una linea di confine precisa tra risparmio di imposta legittimo ed indebito vantaggio fiscale» e chiede di conoscere «se il Governo intende intervenire disciplinando in maniera chiara il principio dell'abuso del diritto in materia tributaria, in modo da garantire trasparenza e certezza del diritto agli operatori economici italiani e stranieri».
Si osserva al riguardo che il tema dell'abuso del diritto è al centro dei lavori parlamentari che si stanno svolgendo presso la VI Commissione Finanze della Camera relativamente ai tre disegni di legge concernenti la modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contrasto dell'elusione e dell'abuso del diritto in materia tributaria (AA.CC. 2521 On. Leo, 2578 On.li Strizzolo, Ceccuzzi, Fogliardi e 2709 On. Jannone).
Elemento innovativo generale derivante dall'accoglimento delle proposte in esame sarebbe l'eliminazione dell'elencazione tassativa delle operazioni alle quali è applicabile l'attuale articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 trasformando, di fatto, tale previsione, in, una norma generale antielusiva in materia tributaria, recependo così le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Cassazione, che ha progressivamente ricostruito una clausola generale anti-abuso di portata generale.
In proposito, il Dipartimento delle finanze rileva che sarebbe certamente auspicabile una previsione normativa volta a coordinare l'attuale norma antielusiva con il principio dell'abuso del diritto, richiamato dalla giurisprudenza di Cassazione, che avrebbe così il merito di definire i confini e le modalità di applicazione di detto principio garantendo, al contempo, l'affidamento del contribuente attraverso le tutele già previste nell'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

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Il Dipartimento segnala che il dibattito intorno al tema in questione è stato oggetto di attenzione anche in sede comunitaria.
La Commissione europea ha, infatti, affrontato il tema dell'elusione, all'interno della Comunicazione «COM(2011)121 definitivo» del 16 marzo 2011, nell'ambito della quale è stata formalizzata la proposta di Direttiva del Consiglio relativa alla regolamentazione del regime della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, attualmente all'esame della VI Commissione Finanze del Senato.
La proposta di Direttiva prevede disposizioni antielusive di carattere generale e speciale.
In particolare, la disposizione generale antiabuso (articolo 80 della proposta) prevede l'irrilevanza fiscale delle «operazioni artificiali» poste in essere con lo scopo «esclusivo» di eludere l'imposizione. Sono espressamente escluse le «attività commerciali autentiche, nelle quali il contribuente è in grado di scegliere due o più possibili operazioni che hanno lo stesso risultato commerciale ma producono basi imponibili diverse».
Al momento la problematica necessita ancora di opportuni approfondimenti, di natura non esclusivamente tecnica. Una loro appropriata illustrazione non si concilia con i tempi propri di questa sede odierna.

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ALLEGATO 5

5-05603 Bernardo: Rilascio di concessioni in favore dei soggetti proprietari di aree interessate dalle acque della Laguna di Caleri successivamente oggetto di demanializzazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto quali iniziative il Governo abbia intrapreso al fine di risolvere la questione della destinazione di aree, inizialmente appartenenti a privati cittadini che ora risultano sommerse dalle acque della Laguna di Caleri e quindi sono state attratte al demanio marittimo pubblico.
In particolare, l'Onorevole interrogante propone l'erogazione di un congruo indennizzo o, in alternativa, che le aree della Laguna di Caleri siano attribuite in concessione pluriennale, ai fini dello svolgimento dell'attività di acquacoltura, a quei soggetti che dalle iscrizioni catastali risultavano titolari del diritto di proprietà dei terreni prima che gli stessi fossero sommersi dalle acque.
Al riguardo, l'Agenzia del Demanio ha rappresentato che le aree sommerse dalle acque della Laguna di Caleri appartengono, a seguito della procedura di delimitazione conclusa nel 2009, al demanio marittimo.
Pertanto, tali aree non sono e non sarebbero oggetto di vendita perché inalienabili da parte dello Stato, in quanto la proprietà privata è, di fatto, venuta a cessare dal momento in cui i terreni sono stati sommersi dalle acque.
La predetta Agenzia ha sottolineato che la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di concessione delle aree sopra citate, spetta all'Amministrazione Regionale del Veneto e ai Comuni costieri, titolari delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di mare territoriale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
A detti enti territoriali, peraltro, l'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), in corso di attuazione, già attribuisce anche la proprietà dei beni appartenenti al demanio marittimo.

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ALLEGATO 6

5-05604 Barbato: Interventi di vigilanza della Banca d'Italia sulla gestione della Banca popolare di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Barbato, nell'esprimere apprezzamento sull'operato svolto dalla Banca d'Italia nei confronti della Banca Popolare di Milano, in relazione alle criticità gestionali emerse presso tale banca a seguito degli accertamenti ispettivi ivi condotti, chiede quali iniziative si intendano adottare, anche sotto il profilo normativo, per sostenere la meritoria azione di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia al fine di aumentare il livello di trasparenza delle banche italiane.
Al riguardo, si fa presente che il Testo Unico Bancario, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche, richiede il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.
A norma dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario, la verifica dei suddetti requisiti è rimessa in prima istanza agli stessi intermediari. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di sorveglianza o al Consiglio di gestione dichiarare la decadenza per difetto dei requisiti di onorabilità nel caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 161 del 1998, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
La Banca d'Italia interviene in caso di inerzia degli intermediari, pronunciando la decadenza degli esponenti privi dei requisiti.
Analoga impostazione segue la sospensione della carica ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 161 del 1998 nel caso di condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 5 ovvero nel caso di sottoposizione a misure cautelare di tipo personale.
Il Governatore della Banca d'Italia, nelle Considerazioni Finali espresse nel maggio 2010, ha evidenziato che la normativa sui requisiti degli esponenti aziendali è un fondamentale presidio della sana e prudente gestione degli intermediari e una garanzia per la stabilità degli stessi; in tale ottica, ha auspicato l'introduzione nel nostro ordinamento, in linea con quanto previsto in altri Paesi, di un potere di rimozione in capo all'Organo di Vigilanza dei responsabili di gestioni scorrette o altamente rischiose prima che la situazione sia gravemente deteriorata e si debbano perciò attivare provvedimenti di rigore.
Con riferimento all'interrogazione in questione, la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha segnalato l'opportunità di un'equilibrata evoluzione degli assetti di governance delle banche popolari. In particolare, ha rappresentato l'esigenza di un intervento di riforma legislativa in materia, con riferimento sia ai limiti nella partecipazione al capitale di questa categoria di banche, sia a un controllo più efficace dell'operato degli amministratori.