CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2011
552.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008. (C. 4250 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4250 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008»;
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
evidenziati taluni profili problematici dell'Accordo in titolo, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 10, rispetto al dettato dell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione;
tenuto altresì conto che, il 30 marzo 2011 al Senato, nell'ambito della discussione del provvedimento in esame, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno in cui si segnala l'esigenza di porre in essere ogni opportuna iniziativa, in sede di attuazione dell'Accordo, volta a scongiurare un uso censorio o limitativo della libertà artistica o di espressione nelle coproduzioni cinematografiche e, in caso contrario, di ricorrere alla procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo nonché a ricorrere agli strumenti di natura diplomatica e giuridica, incluso l'avvio della procedura di denuncia di cui all'articolo 17 dell'Accordo, qualora vengano riscontrati, nell'attuazione dell'Accordo da parte delle competenti autorità cinesi, comportamenti censori ovvero limitativi della libertà artistica o di espressione;
preso comunque atto di quanto precisato nella Nota interpretativa dell'articolo 10, stipulata tra le competenti autorità dei due paesi il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008, con la quale si evidenzia che la preventiva approvazione provvisoria dell'opera filmica abbia luogo distintamente in Italia ed in Cina nel quadro delle rispettive regole interne e che l'approvazione in via definitiva consegue automaticamente a quella provvisoria, salvo il caso di sostanziale scostamento tra l'opera realizzata ed il progetto presentato, chiarendo che il permesso di uscita dei film all'interno ed all'esterno dei due paesi Parti dell'Accordo consegue in via automatica all'approvazione definitiva,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale»;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in via prevalente, alle materie «ordinamento sportivo» e «governo del territorio», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nonché, per quanto riguarda le disposizioni concernenti profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, alla materia «sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
tenuto altresì conto che la Corte Costituzionale (sentenza n. 424 del 2004) ha sottolineato come non si possa dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, chiarendo che «lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione»;
evidenziato che all'articolo 2, che reca le definizioni, si evidenzia che per «complesso multifunzionale» si intende il complesso di opere che comprende l'impianto sportivo e altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale e impiantistica, abbinati a una o più strutture ritenute necessarie, purché congrue, ai fini dell'equilibrio economico e finanziario della costruzione e della gestione dell'impianto;
segnalata al riguardo l'opportunità di chiarire maggiormente la tipologia di impianti a cui si intende fare riferimento, valutando altresì - alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 - la possibilità di specificare, dopo le parole: «abbinati a una o più strutture» le seguenti: «anche non contigue», nonché di valutare l'opportunità di individuare il soggetto che valuta «necessario ed inscindibile» ogni altro insediamento edilizio nel «soggetto proponente»;
tenuto conto che l'articolo 3 dispone che la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture - supportata da uno studio di fattibilità - avviene su iniziativa del soggetto proponente o del

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comune, mediante intesa tra le parti e che entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma concordato in sede di Conferenza - prevedendosi in questa fase il coinvolgimento delle regioni - anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere;
ricordato, al riguardo, come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2010, h precisato come nella materia «governo del territorio» - di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni - afferisce «tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività»;
evidenziata pertanto l'esigenza, con riferimento alle competenze regionali in materia di impiantistica sportiva, di prevedere modalità atte a garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla localizzazione degli impianti;
rilevato che l'articolo 3, comma 4, prevede che se l'area interessata alla realizzazione dell'impianto è di proprietà del comune, l'autorità comunale competente può trasferire essa - o il relativo diritto di superficie -, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta;
evidenziato che la disciplina dell'assegnazione diretta, di cui al citato comma 4 dell'articolo 3, va valutata tenendo conto della disciplina comunitaria degli appalti, così come recepita dalla normativa nazionale, che individua specifiche condizioni affinché le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
considerato che l'articolo 5, comma 4, prevede la possibilità da parte del comune, nell'ambito della ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o trasformazione di essi in impianti multifunzionali, di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata;
sottolineata l'esigenza, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, di valutare l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle regioni con riguardo alla ristrutturazione e trasformazione degli impianti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente la tipologia di impianti a cui si intende fare riferimento nella definizione di «complesso multifunzionale», valutando altresì - alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 - l'opportunità di individuare il soggetto che considera «necessario ed inscindibile» ogni altro insediamento edilizio nel «soggetto proponente»;
b) all'articolo 3, con riferimento alle competenze in materia di impiantistica sportiva, appare opportuno prevedere modalità atte a garantire un maggiore coinvolgimento delle regioni nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3, con particolare riguardo alla localizzazione degli impianti;
c) all'articolo 3, comma 4, appare necessario tenere conto della disciplina comunitaria degli appalti, così come recepita dalla normativa nazionale, che individua specifiche condizioni affinché le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
d) al medesimo articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente il soggetto chiamato a stabilire in via definitiva l'iter decisionale;

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e) all'articolo 4, si valuti la congruità della previsione di cui alla lettera e) del comma 1 che prevede quale criterio cui deve attenersi il soggetto proponente la previsione di un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel comune dove sorge il nuovo impianto sportivo;
f) all'articolo 5, comma 4, appare opportuno definire, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, modalità che consentano un coinvolgimento più ampio delle regioni con riguardo alla ristrutturazione e trasformazione degli impianti.