CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2011
550.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (Atto n. 381).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 381);
premesso che:
il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali degli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture;
il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, all'articolo 30, che ogni Stato membro deve designare un organismo responsabile dell'applicazione delle norme, precisando che tale organismo deve essere indipendente dal gestore della infrastruttura, dall'organismo preposto alla imposizione dei diritti, nonché da quello preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura;
il presente schema di decreto legislativo - emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) - introduce sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e trovano applicazione per l'inosservanza delle norme contenute nel citato regolamento comunitario, designando, all'articolo 3, la direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione inviata al Parlamento l'11 luglio scorso, ha sottolineato di considerarsi l'organo naturalmente deputato - per struttura e attribuzioni già da tempo possedute, nonché expertise sinora maturata - a garantire l'applicazione del suddetto regolamento;
nella predetta segnalazione si rileva che, ove tale competenza fosse affidata ad altro organo, sarebbe difficile escludere, nell'ambito della tutela del consumatore nel settore del trasporto ferroviario, il rischio di sovrapposizioni con gli interventi e le decisioni riservate alla competenza dell'Autorità;
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nella seduta del 27 settembre scorso, secondo cui:
la scelta del Governo di designare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e segnatamente nella direzione generale per il trasporto ferroviario, il soggetto cui attribuire la funzione di organismo di controllo è parsa l'unica adottabile in virtù delle competenze istituzionali proprie e della conoscenza più approfondita da parte della medesima direzione delle imprese regolate e dell'attività da esse svolta;
l'attribuzione all'Autorità dei poteri dell'organismo di controllo non consentirebbe

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un'automatica applicazione dell'impianto procedimentale e sanzionatorio già utilizzato dall'Autorità nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette e ciò per le differenze che connotano le due diverse discipline;
ritenuto, tuttavia, che i rilievi formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato debbano essere attentamente valutati, anche in considerazione del fatto che la scelta di designare la direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo non appare pienamente coerente con il dettato dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 che, come detto, richiede che il citato organismo debba presentare peculiari requisiti di indipendenza;
preso atto del parere negativo espresso, nella seduta del 22 settembre scorso, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
preso atto altresì della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio, nella seduta del 5 ottobre 2011, in merito alle conseguenze finanziarie dello schema di decreto legislativo in oggetto,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia attribuita la funzione di organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (Atto n. 381).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 381);
premesso che:
il regolamento (CE) n. 1371/2007 stabilisce i diritti fondamentali degli utenti del servizio ferroviario, imponendo una serie di obblighi a carico delle imprese ferroviarie e dei gestori delle relative infrastrutture;
il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, all'articolo 30, che ogni Stato membro deve designare un organismo responsabile dell'applicazione delle norme, precisando che tale organismo deve essere indipendente dal gestore della infrastruttura, dall'organismo preposto alla imposizione dei diritti, nonché da quello preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura;
il presente schema di decreto legislativo - emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) - introduce sanzioni che innovano l'ordinamento giuridico vigente e trovano applicazione per l'inosservanza delle norme contenute nel citato regolamento comunitario, designando, all'articolo 3, la direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con segnalazione inviata al Parlamento l'11 luglio scorso, ha sottolineato di considerarsi l'organo naturalmente deputato - per struttura e attribuzioni già da tempo possedute, nonché expertise sinora maturata - a garantire l'applicazione del suddetto regolamento;
nella predetta segnalazione si rileva che, ove tale competenza fosse affidata ad altro organo, sarebbe difficile escludere, nell'ambito della tutela del consumatore nel settore del trasporto ferroviario, il rischio di sovrapposizioni con gli interventi e le decisioni riservate alla competenza dell'Autorità;
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nella seduta del 27 settembre scorso, secondo cui:
la scelta del Governo di designare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e segnatamente nella direzione generale per il trasporto ferroviario, il soggetto cui attribuire la funzione di organismo di controllo è parsa l'unica adottabile in virtù delle competenze istituzionali proprie e della conoscenza più approfondita da parte della medesima direzione delle imprese regolate e dell'attività da esse svolta;
l'attribuzione all'Autorità dei poteri dell'organismo di controllo non consentirebbe

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un'automatica applicazione dell'impianto procedimentale e sanzionatorio già utilizzato dall'Autorità nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette e ciò per le differenze che connotano le due diverse discipline;
ritenuto, tuttavia, che i rilievi formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato debbano essere attentamente valutati, anche in considerazione del fatto che la scelta di designare la direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero infrastrutture e trasporti quale organismo di controllo non appare pienamente coerente con il dettato dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 che, come detto, richiede che il citato organismo debba presentare peculiari requisiti di indipendenza;
preso atto del parere negativo espresso, nella seduta del 22 settembre scorso, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
preso atto altresì della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio, nella seduta del 5 ottobre 2011, in merito alle conseguenze finanziarie dello schema di decreto legislativo in oggetto,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia attribuita la funzione di organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

e con la seguente osservazione:
siano introdotte disposizioni volte a tutelare maggiormente gli utenti sotto il profilo dell'indennizzo economico.