CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede quali provvedimenti siano stati adottati per garantire agli studenti con disabilità il diritto ad una reale e qualificata istruzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2 nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi, una volta esperiti gli elementi di tutela previsti dalla normativa vigente.
Come già più volte sottolineato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presta particolare attenzione alla tutela dei bisogni e delle esigenze degli alunni disabili, come dimostrano i dati relativi all'area del sostegno.
Infatti, per l'anno scolastico 2010/2011, a fronte di un aumento di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, pur essendo necessario perseguire i ben noti obiettivi di contenimento degli organici in applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, il Ministero, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza, si è adoperato per garantire un numero di docenti adeguato alla domanda.
Il decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2010/2011, infatti, in applicazione dell'articolo 9, comma 15, della legge n. 122 del 2010, ha confermato un numero complessivo di posti attivabili in ciascuna regione pari alle quantità assegnate in organico di fatto del precedente anno scolastico. A tale contingente sono stati aggiunti i posti in deroga attivati, ai sensi della medesima norma, per situazioni di particolare gravità.
Queste scelte hanno fatto sì che il numero dei docenti di sostegno, in organico di fatto, passasse da 90.000 dell'anno scolastico 2009/2010 a 94.400 dell'anno successivo, con un aumento, quindi di 4.400 unità.
Venendo al corrente anno scolastico 2011/2012, si fa presente che è stato confermato interamente l'organico di diritto dei docenti di sostegno di oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi 3 anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Il numero totale dei posti in organico di fatto si attestava, all'inizio dell'anno scolastico, su 94.430, e rappresenta il livello più elevato mai raggiunto, suscettibile di ulteriori incrementi.
Anche l'articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», intervenendo sulla materia in argomento, non ha previsto alcuna riduzione delle dotazioni organiche del sostegno, confermando anzi l'organico dell'anno scolastico 2010/2011, fatta salva la possibilità di deroga ai fini della piena tutela dell'integrazione scolastica.

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Più precisamente, è stato confermato il rapporto di un insegnante ogni due studenti disabili, e non è stata prevista l'abrogazione del tetto per il numero degli alunni nelle classi con studenti con disabilità, che resta a 20 alunni per classe. È stata, come già detto, parimenti confermata la possibilità di attivare posti di sostegno in deroga per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.
La medesima disposizione normativa ha, altresì, previsto, ai fini di un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l'intervento di personale e l'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell'integrazione.
Nella sostanza, viene assunta a norma di legge quella che fino ad ora era una sana applicazione dei principi generali della didattica, vale a dire che l'azione di integrazione del soggetto disabile non è compito del solo insegnante di sostegno ma dell'intero corpo docente per il quale viene prevista specificamente dalla legge una corsia preferenziale per la formazione sulle problematiche generali della disabilità.

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ALLEGATO 2

5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ci si riferisce all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Pili, relativa al diniego di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli all'interno dell'anfiteatro di Cagliari espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari ed Oristano.
Si precisa, al riguardo, che si è ben consapevoli del fatto che le argomentazioni che saranno di seguito svolte risultano, oramai, superate dai fatti, poiché l'atto di sindacato ispettivo era stato presentato, presumibilmente, in relazione alla stagione teatrale dell'Estate 2011.
Si ritiene tuttavia opportuno fornire il riscontro dell'Amministrazione che rappresento anche per evidenziare l'importanza della sinergia tra gli organi periferici dello Stato e gli Enti locali nella ricerca di soluzioni che consentano la conservazione di un patrimonio culturale che è, in primo luogo, patrimonio e testimonianza culturale del territorio sul quale esso insiste.
Come noto i motivi di contrasto tra la competente Soprintendenza per i beni archeologici ed il Comune di Cagliari sorsero nel 2000 quando il Comune si rifiutò di smontare le strutture in legno ed i connessi montanti metallici presenti nell'area dell'Anfiteatro ed autorizzate dalla stessa Soprintendenza in forma condizionata e subordinata alla loro assoluta rimovibilità ed al solo fine di consentire la stagione degli spettacoli teatrali.
Le successive e rispettive bozze di accordo alla ricerca di una composizione della controversia, non hanno mai portato alla redazione di un documento condiviso.
Peraltro il Comune di Cagliari non ha mai ottemperato nemmeno ai contenuti della propria stessa proposta di accordo, che prevedeva, tra l'altro, lo smontaggio e il rimontaggio ad ogni stagione di tutte le gradinate fino al 1o anello e lo smontaggio definitivo, al termine della stagione 2004, delle gradinate del 3o e 4o anello, con ipotesi di utilizzi successivi subordinati a nuove autorizzazioni da parte della Soprintendenza.
Inoltre va rilevato che, almeno per quanto attiene agli ultimi tre anni, il Comune non ha provveduto nemmeno allo smontaggio della platea e del palco, condizioni senz'altro previste in maniera esplicita e incontrovertibile da tutti i documenti di progettazione preliminari e definitivi, risultando pertanto sicuramente in difetto rispetto alle autorizzazioni ottenute nel 1998.
Al fine di attivare la procedura di rimozione delle strutture la Soprintendenza aveva inoltrato una prima nota al Comune di Cagliari sin dal maggio del 2010 poi, con note del gennaio e marzo del 2011, richiedeva al Comune di attivare le procedure per la rimozione delle impalcature per spettacoli ai sensi degli articoli 30, 31 e 40 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Nel frattempo il Comune di Cagliari aveva prospettato al Ministero, e reso pubblica sul proprio sito istituzionale, la volontà di pubblicare un bando di concorso al fine di attivare un concorso di idee per la ricerca di una proposta di utilizzo alternativo dell'anfiteatro: proposta avviata e poi rinviata a data da destinarsi con Avviso pubblico del comune di Cagliari in data 1o marzo 2011.
Vorrei sottolineare, proprio perché è questo il compito istituzionale del Ministero

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che qui rappresento, che l'Anfiteatro romano di Cagliari è interessato da una complessità dei fenomeni che determinano condizioni di degrado accelerato.
Esso è stato oggetto di numerosi sopralluoghi; da ultimo l'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro del Ministero ha ribadito esplicitamente che la presenza delle infrastrutture per spettacoli impedisce ogni intervento corretto di diagnosi, manutenzione e conservazione del bene culturale, condannandolo di fatto alla totale assenza di interventi conservativi e quindi al suo definitivo degrado. La situazione dell'Anfiteatro porta quindi ad escludere in modo categorico che possa essere ulteriormente consentito un massiccio utilizzo antropico del monumento considerati i rischi per la sicurezza delle persone.
Autonomamente la Procura di Cagliari ha avviato un'indagine per danneggiamento dell'anfiteatro nell'aprile del 2011.
Concludo informando che l'Amministrazione Comunale di Cagliari è poi addivenuta alla determinazione di operare nel senso del ripristino delle condizioni di tutela e conservazione dell'anfiteatro romano di Cagliari e rilevo, con soddisfazione, che è stata recepita da parte della stessa Amministrazione l'indisponibilità all'utilizzo del monumento già a partire dalla stagione estiva appena conclusa.
Gli spettacoli sono stati collocati in sedi differenti, evitando i possibili paventati rischi derivanti da una pressione antropica non più sostenibile da parte del monumento nelle attuali condizioni di conservazione.
Resta positivamente avviata la progettazione dell'intervento di smontaggio e la Soprintendenza ha già garantito al Comune di Cagliari il suo supporto e quello degli organismi competenti del Ministero, al fine di assicurare il più ampio contributo di competenze ed assistenza.

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ALLEGATO 3

5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede che venga potenziato nelle scuole secondarie l'insegnamento della seconda lingua straniera e, con riferimento alla lingua francese, fondamentale in alcune regioni come il Piemonte per i rapporti prioritari di natura commerciale e culturale intercorrenti con la Francia, sollecita l'assunzione di iniziative atte a favorire la partecipazione al progetto educativo di eccellenza «Esabac» che consente agli alunni italiani e francesi partecipanti di conseguire un diploma binazionale.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che deve essere tenuto distinto il progetto «Esabac» dall'attivazione dell'insegnamento di una seconda lingua straniera nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado.
Tale progetto prevede, infatti, il rilascio contestuale del doppio diploma, italiano e francese, agli studenti che abbiano seguito, in Italia, un particolare piano formativo negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, comprendente l'insegnamento della lingua e della letteratura francese per almeno quattro ore settimanali e la veicolazione della storia in lingua francese per due ore settimanali.
Sono già state individuate le scuole che realizzano il progetto nella fase sperimentale: si tratta di 26 istituti nell'anno scolastico 2010/2011 e 40 nell'anno scolastico 2011/2012. Sono state parimenti individuate, a cura dei competenti Uffici scolastici regionali, le scuole che saranno impegnate nella realizzazione del progetto negli anni scolastici successivi, quando il progetto stesso uscirà dalla fase sperimentale per assumere la forma definitiva.
Per quanto riguarda le scuole del Piemonte, il competente Ufficio scolastico regionale, dopo aver esaminato le candidature pervenute entro il termine stabilito dallo stesso ufficio con propria circolare del 30 novembre 2010, ha comunicato al Ministero in data 14 marzo 2011, l'elenco delle 16 scuole autorizzate ad intraprendere il percorso formativo in argomento, che si aggiungono alle 7 già coinvolte nella fase transitoria come da nota dello stesso Ufficio del 3 settembre 2009 protocollo n. 8925.
Il progetto «Esabac» non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come stabilito all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 relativo allo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni in cui è attivato il progetto stesso.
Per la sua realizzazione, le scuole si avvalgono delle ordinarie risorse professionali e finanziarie loro assegnate dall'Amministrazione. In particolare, si evidenzia che il competente Ufficio scolastico regionale non è tenuto a mettere a disposizione delle scuole impegnate nel progetto risorse aggiuntive rispetto all'organico del personale docente, per l'insegnamento della lingua francese o per la veicolazione in francese della disciplina non linguistica. Per fare fronte alle necessità connesse con la realizzazione del progetto, le stesse utilizzano tutte le risorse proprie dell'autonomia scolastica.
Passando al tema dell'insegnamento della seconda lingua straniera negli istituti

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d'istruzione secondaria di secondo grado, si ricorda che la sperimentazione in atto interessa, in particolare, i licei scientifici e gli ex istituti magistrali. Si tratta di una sperimentazione che prevede quattro ore di insegnamento della seconda lingua nel biennio e tre ore nel triennio.
Tale sperimentazione è stata adottata con la circolare ministeriale n. 198 dell'8 giugno 1992 ed è ben radicata nel territorio nazionale. Sono interessate ad essa 379 istituzioni scolastiche, di cui 26 nella regione Piemonte.
Il nuovo ordinamento dei percorsi liceali, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è fondato sulla netta distinzione fra attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica. Ne consegue che l'attivazione dell'insegnamento di seconda lingua straniera presuppone l'assegnazione all'istituzione scolastica interessata del personale docente necessario.
L'istituzione scolastica può deliberare, nell'ambito della propria autonomia, l'attivazione dell'insegnamento della seconda lingua straniera con corrispondente riduzione dell'orario di altri insegnamenti, oppure può chiedere al competente Ufficio scolastico regionale l'assegnazione di risorse aggiuntive di personale, senza corrispondente riduzione dell'orario di altri insegnamenti. Nel caso in cui l'istituzione scolastica deliberi riduzioni di orario di altri insegnamenti, occorre, comunque, evitare la formazione di esuberi.
L'attribuzione di risorse aggiuntive di personale, senza corrispondenti riduzioni, deve d'altra parte tenere conto dei vincoli complessivi dell'organico provinciale del personale docente.
Al riguardo, si fa presente che la circolare n. 21 del 14 marzo 2011, relativa agli organici del personale docente per il corrente anno scolastico, precisava che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al Piano programmatico previsto dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.
La stessa circolare invitava contestualmente i Direttori degli Uffici scolastici regionali a porre in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali e, tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole (quali quelle collegate all'attivazione dell'insegnamento della seconda lingua straniera), a valutare la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del servizio e dell'offerta formativa.

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ALLEGATO 4

5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede notizie in merito al ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del comma 21, dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010, che disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione ai corsi di studio universitari e presso i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, rappresentando il rischio che le istituzioni coinvolte non possano procedere alle iscrizioni degli studenti interessati per il prossimo anno accademico.
A tal proposito si riferisce che il Ministro ha fumato il decreto ministeriale in data 28 settembre 2011, dopo aver acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011 e quello del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 luglio 2011.
Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per completezza di informazione si fa infine presente che il medesimo è al momento disponibile sul sito internet del Ministero.

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ALLEGATO 5

5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena - educatorio per sordomuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede notizie in merito alla situazione dell'Istituto «Tommaso Pellegrini - Educatorio dei Sordomuti» di Modena, per il quale viene paventato il rischio di chiusura.
Sulla questione sono state attinte notizie dal Direttore scolastico regionale per l'Emilia Romagna, il quale ha, anzitutto, precisato che il suddetto istituto è ente gestore di una scuola dell'infanzia paritaria per non udenti e udenti, di una scuola primaria paritaria speciale per non udenti, e dall'anno scolastico 2003/2004 di una scuola primaria paritaria. Inoltre, nella sede dell'Istituto si svolgono le attività didattiche della scuola statale secondaria di primo grado speciale per alunni non udenti, sede associata della scuola secondaria di primo grado statale «Lanfranco» di Modena.
Dai dati forniti, risulta che, dai primi anni 2000, il numero degli alunni non udenti, iscritti alla scuola primaria speciale paritaria e alla sezione speciale della scuola media statale, ha registrato un calo tendenziale e non contrastabile. Secondo quanto riferito dal responsabile dell'ambito territoriale scolastico di Modena, detto calo è da mettere in relazione al fatto che le moderne tecniche di intervento sulla sordità favoriscono un recupero della funzionalità uditiva e verbale, tale da consentire l'integrazione nella scuola comune.
Molte famiglie, infatti, si dimostrano sempre più favorevoli all'integrazione scegliendo la scuola comune, tanto che nell'intera provincia di Modena la scuola comune statale accoglie 70 ragazzi non udenti. Ciò in quanto il nostro sistema scolastico persegue l'obiettivo dell'integrazione della diversità, per il superamento della separazione a favore dell'inclusione non solo scolastica, ma anche sociale e culturale dell'individuo.
Ciò detto, si forniscono i dati degli alunni iscritti all'Istituto «Pellegrini» per l'anno scolastico in corso: per la scuola dell'infanzia paritaria l'alunno; per la scuola speciale paritaria 3 alunni, di cui 1 in quarta classe e 2 in quinta; per la scuola media statale speciale 4 alunni complessivamente tra seconda e terza classe.
Per quest'ultima, a fronte della non attivazione della classe prima e dell'esiguità del numero degli iscritti in seconda e terza, l'Ufficio scolastico non aveva assegnato risorse di docenti sull'organico di diritto, in attesa, comunque, della definizione dell'organico di fatto in base alle reali iscrizioni. In tale sede, il numero delle iscrizioni è rimasto invariato in quattro unità.
Le famiglie interessate sono state ricevute in un incontro istituzionale dal dirigente dell'ambito territoriale di Modena, presente il dirigente scolastico della Scuola secondaria di primo grado «Lanfranco». Esaminata la situazione, le famiglie hanno iscritto i 4 alunni alle classi comuni della stessa Scuola «Lanfranco». Il dirigente scolastico, al fine di garantire continuità al percorso scolastico degli allievi coinvolti, ha provveduto ad inserirli in corsi nei quali insegnano quattro docenti che nel

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precedente anno scolastico hanno svolto la loro attività didattica presso l'Istituto «Pellegrini».
Relativamente alla scuola primaria comune, gli elementi raccolti dal titolare dell'ambito territoriale di Modena riferiscono anche notizie riguardanti contatti telefonici intercorsi tra il coordinatore dell'istituto e le singole famiglie, da cui risulta che, per quanto riguarda la mancata conferma per l'anno scolastico 2011/2012 di 18 preiscrizioni alla classe prima comune, il problema economico abbia interessato solo 5 famiglie, pur rimanendo il dato che 16 famiglie complessivamente hanno optato per altra soluzione.
All'ambito scolastico territoriale risulta, altresì, che, per il corrente anno scolastico, il consiglio di amministrazione abbia deliberato l'incremento di 40 euro della retta per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, che è passata così da 180 a 220 euro, incremento reso necessario per coprire le spese di frequenza e le attività pomeridiane.
Sempre a partire dall'anno 2011/2012, per i pasti è stato deliberato di chiedere il pagamento di 5 euro a pasto ai nuovi iscritti alla prima classe della scuola primaria comune.
L'Ufficio scolastico regionale ha riferito, inoltre, che è in corso presso la Regione Emilia-Romagna il procedimento di variazione della natura giuridica dell'Educatorio in Fondazione Onlus. Allo stato attuale, concluse tutte le verifiche istruttorie documentali ai fini dell'iscrizione della «Fondazione Educatorio per Sordomuti di Modena Mons. Tommaso Pellegrini - ONLUS» nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si è in attesa dell'apposito atto del Direttore generale degli affari istituzionali e legislativi della Giunta regionale dell'Emilia Romagna.