CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2011
544.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

TESTO BASE ADOTTATO

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;
b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;
c) all'articolo 71:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse

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devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contiene una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;
b) all'articolo 30, comma primo, lettera e), dopo le parole «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nella lettera 3-bis, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 33, comma primo, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati, appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista;»;
d) all'articolo 33, comma primo, lettera e), dopo le parole «cancellando gli ultimi nomi» sono aggiunte le seguenti «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«In ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo dei candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50

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centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione del gruppo dei candidati».

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi,».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso».

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ALLEGATO 2

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010 (C. 4589 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4589 Governo, approvato dal Senato, recante «Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano (C. 4590 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4590 Governo, approvato dal Senato, recante «Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (C. 4591 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4591 Governo, approvato dal Senato, recante «Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale (C. 4592 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4592 Governo, approvato dal Senato, recante «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (lettera a)) e dogane (lettera q)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (C. 4564 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4564 Governo, recante «Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia (C. 4565 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4565 Governo, recante «Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE