CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 ottobre 2011
543.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04840: Vannucci: Sul percorso di studi universitari per la formazione del restauratore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto interministeriale Ministero istruzione, università e ricerca-Ministero per i beni e le attività culturali recante la «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro - LMR/02», datato 2 marzo 2011 e registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 139 del 17 giugno 2011.
Riguardo la possibilità per le Università di istituire i corsi in tempo utile per l'anno accademico 2011/2012, l'articolo 1, commi 5 e 8, del citato decreto interministeriale 2 marzo 2011, prevede che, sempre con decreto MIUR-MIBAC, saranno definiti i requisiti necessari per tutti i corsi di formazione abilitanti per il restauro, requisiti che integreranno quelli già indicati agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale n. 87/2009.
A tale proposito il Ministero ha già inviato al MIBAC una bozza del suddetto decreto interministeriale e, nelle more dell'approvazione dello stesso provvedimento, al fine di accelerare le procedure per consentire l'avvio dei relativi corsi a partire dall'anno accademico 2011/2012, ha provveduto ad inviare al Consiglio universitario nazionale le proposte di istituzione della nuova laurea magistrale abilitante per il restauro pervenute da alcune università.

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ALLEGATO 2

5-04868 De Pasquale: Questioni connesse al pagamento degli oneri relativi alle visite fiscali da parte dei dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante chiede quali soluzioni il Governo intenda adottare in merito agli adempimenti che i dirigenti scolastici devono adottare in ordine alle visite fiscali e al relativo pagamento degli oneri; a quest'ultimo riguardo cita la sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, a seguito della quale i predetti oneri sono a carico delle amministrazioni che le dispongono.
La materia in argomento è stata recentemente innovata dal decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. L'articolo 16, commi 9 e 10, del decreto ha novellato l'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ha contestualmente esteso la nuova disciplina anche al personale in regime di diritto pubblico.
Le nuove norme dispongono che permane per le pubbliche amministrazioni, e quindi anche per le istituzioni scolastiche, l'obbligo del controllo, sin dal primo giorno, quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Negli altri casi l'accertamento viene disposto «valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo».
Con circolare n. 10 in data 1o agosto 2011, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha illustrato le novità introdotte con il recente intervento normativo chiarendo, in particolare, che la nuova disciplina prevede una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, chiamata a valutare ogni singola situazione contingente. Fermo restando, come detto in precedenza, l'obbligo di disporre l'accertamento nelle giornate antecedenti o successive a quelle non lavorative, a norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture, individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tenere conto nella valutazione medesima.
La disposizione prevede che, nell'ambito dell'obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell'assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della stessa. Inoltre, l'articolo 17 del decreto-legge n. 98, al comma 5, prevede specifiche assegnazioni alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia.
Per gli esercizi 2011 e 2012 è previsto il trasferimento di 70 milioni di euro annui. A decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti nel limite di 70 milioni di euro.

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ALLEGATO 3

5-05222 Bachelet: Sulle modalità di reclutamento degli insegnanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi entro i quali verrà attivato il tirocinio formativo attivo previsto dal Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e se, in attesa che vengano definite le nuove modalità di reclutamento, vi sia intenzione di bandire concorsi che consentano ai docenti già inclusi nelle graduatorie di accelerare l'ingresso in ruolo e ai laureati degli ultimi anni di conseguire l'abilitazione.
Al riguardo, si ricorda che questo Governo ha inteso avviare le procedure per l'attivazione di un nuovo sistema di reclutamento del personale docente della scuola, con il duplice obiettivo di conseguire una migliore valorizzazione delle professionalità del nuovo personale e di procedere alle assunzioni sulla base dei fabbisogni, in modo da impedire la formazione di ulteriore precariato.
A tale riguardo, al momento è stato emanato il Regolamento che definisce la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti (decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010).
Il regolamento prevede appositi percorsi formativi preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle relative competenze, ed articolati, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, in un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo, da espletare in classe. La preparazione degli insegnanti non sarà, dunque, solo accademica ma anche didattica.
In particolare, è da considerare che il tirocinio formativo attivo (TFA) si configura quale vero e proprio corso di preparazione all'insegnamento ed attribuisce, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento.
Con l'anno accademico 2011/2012, espletate le necessarie fasi organizzative, partono i nuovi percorsi, il cui accesso è a numero programmato: ciò al fine di evitare di far frequentare un intero tirocinio ad un giovane laureato senza dargli una ragionevole speranza di ingresso nel mondo della scuola.
Si precisa che i fabbisogni per i corsi di laurea magistrale e per i tirocini formativi attivi per i prossimi anni saranno determinati sulla base dei collocamenti a riposo del personale attualmente in servizio. Il sistema informativo del Ministero ha calcolato che ogni anno andranno in pensione circa 25.000 insegnanti, il 50 per cento dei quali sarà sostituito da insegnanti abilitati già inseriti nelle attuali graduatorie ad esaurimento.
I posti che saranno messi a concorso per i giovani abilitati, attraverso la nuova disciplina per il reclutamento che sarà oggetto di un prossimo intervento, saranno mediamente 12.500 ogni anno. Nella determinazione dei posti per i nuovi percorsi di formazione, il Ministero ha potenziato del 47 per cento questo contingente, portandolo a un totale di 18.389; ciò nella considerazione che, come è noto, le scuole paritarie devono avvalersi di personale in possesso di abilitazione.
Il Ministero ha predisposto gli atti per l'avvio dei nuovi percorsi formativi; si richiama, in particolare, il decreto ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011 che ha

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previsto l'istituzione presso le università, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dei corsi e dei tirocini di cui al citato Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti. Lo stesso decreto ha stabilito, inoltre, che i corsi in questione sono inseriti nella relativa banca dati dell'offerta formativa.
Con note n. 81 del 5 agosto 2011 e n. 241 del 12 settembre 2011, sono poi state fornite le indicazioni relative alla programmazione, per l'anno accademico 2011/2012, dei corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e dei corsi TFA relativi a ciascuna classe di abilitazione, rispettivamente, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado. Con riferimento ai corsi TFA, è stato fissato al giorno 7 ottobre 2011 il termine entro il quale le università e le istituzioni universitarie devono inserire nell'apposita banca dati le proposte di istituzione dei corsi stessi.
Successivamente a tale data, vanno incrociati i dati del fabbisogno con l'offerta formativa delle università. Tale operazione è stata già posta in essere per la scuola dell'infanzia e primaria; il Ministero ha messo a disposizione 5.611 posti, dei quali il sistema universitario ne ha assorbiti 5.151, restando così disponibili 460 posti non attivati dal sistema universitario.
Si fa, infine, presente che le procedure di programmazione verranno concluse entro tempi utili a garantire il regolare avvio dell'anno accademico.

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ALLEGATO 4

5-05236 Pili: Sulle disparità tra i diplomi rilasciati dai conservatori statali di musica e i diplomi di laurea di II livello.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare cui si risponde, l'onorevole interrogante richiede che, al fine di evitare disparità di trattamento, vengano ammessi al concorso per esami e titoli a 2.386 posti di dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, i candidati in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati in base all'ordinamento previgente a quello introdotto in applicazione delle norme della legge n. 508 del 1999.
Al riguardo, si informa che la questione segnalata è stata oggetto di approfondimento da parte dei competenti uffici.
Con nota ministeriale n. 6629 del 10 agosto 2011, sono state diramate ulteriori istruzioni a chiarimento della situazione prospettata, che hanno permesso di pervenire ad una soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante. In particolare, si è precisato che i docenti immessi in ruolo prima del 2005, in possesso dei diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale dopo il conseguimento del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, erano ammessi a produrre domanda di partecipazione al concorso.
Al fine di permettere la presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso da parte del personale interessato, con nota ministeriale n. 6636, diramata nella stessa data del 10 agosto 2011, è stato pertanto prorogato il termine finale di scadenza fino al giorno 19 agosto 2011.